Language of document : ECLI:EU:C:2013:588

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 (*)

«Diritto societario – Libertà di stabilimento – Undicesima direttiva 89/666/CEE – Pubblicità dei documenti contabili – Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro – Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione»

Nella causa C‑418/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con decisione del 29 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2011, nel procedimento

Texdata Software GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Texdata Software GmbH, da N. Arnold e T. Raubal, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e F. Koppensteiner, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE, degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, degli articoli 47 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 6 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva»), dell’articolo 60 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3 lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), come modificata dalla direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 164, pag. 42; in prosieguo: la «quarta direttiva»), nonché dell’articolo 38, paragrafo 6, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1; in prosieguo: la «settima direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Texdata Software GmbH (in prosieguo: la «Texdata») inteso a contestare le ammende inflittele dal Landesgericht Innsbruck (Tribunale di primo grado di Innsbruck) per sanzionare l’inottemperanza all’obbligo di deposito dei conti annuali presso tale giudice, incaricato di tenere il registro delle società.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        L’articolo 6 della CEDU, intitolato «Diritto a un equo processo», enuncia ai paragrafi 1 e 2 quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2.      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

 Il diritto dell’Unione

 La prima direttiva e la direttiva 2009/101/CE

4        La prima direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11), con effetto dal 21 ottobre 2009.

5        L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/101 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società di cui all’articolo 1 di tale direttiva concerna almeno i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza, in particolare, della quarta e della settima direttiva.

6        L’articolo 7, lettera a), di detta direttiva, redatto in termini identici all’articolo 6, lettera a), della prima direttiva, dispone che gli Stati membri stabiliscano adeguate sanzioni almeno per i casi di mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/101.

 La quarta direttiva

7        In forza dell’articolo 47 della quarta direttiva, i conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all’articolo 3 della prima direttiva.

8        L’articolo 60 bis della quarta direttiva recita:

«Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

 L’undicesima direttiva 89/666/CEE

9        L’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36; in prosieguo: l’«undicesima direttiva»), si rivolge alle succursali delle società di capitali. Secondo il primo, quarto e nono considerando:

«(...) per facilitare l’esercizio della libertà di stabilimento delle società di cui all’articolo 58 del trattato, l’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevedono il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

(...)

(...) per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l’esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali;

(...)

(...) le disposizioni nazionali che prescrivono la pubblicità dei documenti contabili riguardanti la succursale hanno perso la loro ragion d’essere, dopo che le legislazioni nazionali in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili sono state coordinate; (...) quindi, è sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società».

10      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’undicesima direttiva è cosi formulato:

«1.      Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro e alle quali si applica la [prima direttiva] sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all’articolo 3 della suddetta direttiva.

2.      Quando la pubblicità fatta presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale».

11      In forza del combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 1, lettera g), e 3 dell’undicesima direttiva, l’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 1 di tale direttiva concerne soltanto i documenti contabili della società, redatti, controllati e pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità, in particolare, della quarta e settima direttiva.

12      Ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, gli «Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all’obbligo di pubblicità di cui agli articoli 1, 2, 3 (...)».

 Il diritto austriaco

13      Ai termini dell’articolo 277, paragrafo 1, del codice di commercio (Unternehmensgesetzbuch, dRBl 219/1897), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UGB»), i rappresentanti legali di società di capitali devono depositare, presso il tribunale del registro delle società nel luogo della loro sede principale, i conti annuali, la relazione sulla gestione nonché, se necessario, la relazione sul governo societario, previa la loro verifica nell’assemblea generale e, al più tardi, entro e non oltre nove mesi dalla chiusura del bilancio assieme all’attestazione o al diniego di attestazione o alle riserve in proposito.

14      L’articolo 280 bis dell’UGB, intitolato «Pubblicità delle succursali e delle società di capitali straniere», dispone che i rappresentanti delle succursali di società di capitali straniere debbano pubblicare in lingua tedesca i documenti contabili costituiti, verificati e pubblicati secondo il diritto applicabile alla sede principale della società, conformemente agli articoli 277, 281 e 282 dell’UGB.

15      L’articolo 283 dell’UGB, intitolato «Ammende», come modificato dalla legge di accompagnamento del bilancio del 2011 (Budgetbegleitgesetz, BGBl. I, 111/2010; in prosieguo: il «BBG»), è formulato come segue:

«1.       Fatte salve le disposizioni generali di diritto commerciale, i membri del consiglio di amministrazione o i liquidatori sono tenuti a osservare, nei termini prescritti, gli articoli (...) da 277 a 280, i membri del consiglio di sorveglianza sono tenuti a osservare l’articolo 270 e, nel caso di una succursale nazionale di una società di capitali estera, le persone abilitate a rappresentarla sono tenute a osservare l’articolo 280 bis, a pena di essere condannati dal giudice a un’ammenda compresa tra EUR 700 ed EUR 3 600. L’ammenda deve essere irrogata dopo la scadenza del termine di pubblicità. Essa deve essere ripetuta ogni due mesi fino a quando i citati organi non abbiano adempiuto i loro obblighi.

2.      Se la pubblicità prevista al paragrafo 1 non è stata effettuata entro l’ultimo giorno del termine prescritto, e a meno che la pubblicità non sia pervenuta in tribunale prima del giorno precedente l’adozione del provvedimento che dispone l’ammenda, deve essere irrogata, senza adempimenti procedurali preliminari, un’ammenda di EUR 700 mediante provvedimento. Tale misura può non essere applicata se un evento imprevedibile o irresistibile ha chiaramente impedito all’organo di cui al paragrafo 1 di effettuare la pubblicità in tempo utile. In tal caso, e purché la pubblicità non sia ancora stata effettuata, il provvedimento è sospeso per le quattro settimane successive alla scomparsa dell’evento che ha impedito la pubblicità. I provvedimenti che irrogano un’ammenda sono comunicati o notificati come dei ricorsi. L’organo interessato dispone di un termine di quattordici giorni per impugnare il provvedimento, che, altrimenti, acquisisce carattere definitivo. Il ricorso deve indicare le ragioni addotte a giustificazione del mancato adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1. Una rimessione nei termini può essere concessa in caso di decorso del termine per il ricorso (...). Se il ricorso è tardivo o privo di ogni motivazione, deve essere rigettato mediante provvedimento.

3.      La proposizione nei termini di un ricorso motivato rende inapplicabile il provvedimento che irroga l’ammenda. Si deve statuire sull’applicazione di un’ammenda nell’ambito del processo ordinario mediante decisione. Se il processo non può concludersi con l’archiviazione della causa, può essere irrogata senza preventivo sollecito un’ammenda compresa tra EUR 700 e EUR 3 600. L’organismo interessato dispone di un mezzo di ricorso contro l’ttogazione di un’ammenda inflitta nel processo ordinario (...).

4.      Nel caso in cui la pubblicità non sia stata ancora effettuata nei due mesi successivi alla scadenza dell’ultimo giorno del termine prescritto, viene applicata un’ulteriore ammenda di EUR 700. Lo stesso vale alla scadenza di ogni periodo di due mesi, qualora persista l’inadempimento dell’obbligo di pubblicità; se tale condanna è oggetto di ricorso, il provvedimento che impone la sanzione deve essere pubblicato.

(...)

6.      Le ammende devono essere liquidate anche quando le persone cui sono inflitte hanno adempiuto i propri obblighi o non sia più possibile adempiersi.

7.      Gli obblighi incombenti ai rappresentanti legali in forza degli articoli (...) da 277 a 289 bis riguardano anche la società. Se la società non adempie tali obblighi mediante i suoi organi, essa stessa deve essere condannata simultaneamente al pagamento di un’ammenda, applicando in via analogica i paragrafi da 1 a 6».

16      Dal fascicolo di causa si evince che, secondo le disposizioni transitorie della modifica dell’articolo 283 dell’UGB, tale articolo, come modificato dal BBG, è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e poteva essere dunque applicato soltanto alle violazioni commesse dopo tale data. Tuttavia, dalle spiegazioni del progetto governativo del BBG risulta che, nel caso d’inadempimento dell’obbligo di pubblicità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 28 febbraio 2011 incluso, non è stato possibile avviare la procedura di irrogazione delle ammende prima del 1° marzo e unicamente mediante provvedimento.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

17      La Texdata, società a responsabilità limitata con sede in Germania, svolge attività di concezione e commercializzazione di software. Essa esercita le sue attività in Austria attraverso una succursale, iscritta, dal 4 marzo 2008, nel registro delle società austriache come succursale di una società con sede in un altro Stato membro.

18      Con due ordinanze del 5 maggio 2011, il Landesgericht Innsbruck infliggeva, in applicazione dell’articolo 283, paragrafo 2, dell’UGB, come modificato dal BBG, due ammende di EUR 700 ciascuna a tale società, perché la suddetta società aveva omesso di depositare entro il termine imposto i conti annuali relativi ai due esercizi finanziari, chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009, ossia, secondo le disposizioni transitorie, o prima del 28 febbraio 2011 o il giorno precedente la pronuncia di tali provvedimenti.

19      Il 23 maggio 2011, la Texdata proponeva nei termini, dinanzi allo stesso giudice, due ricorsi contro dette ordinanze. A sostegno dei suoi ricorsi essa affermava, da un lato, che, mancando un sollecito preventivo, l’applicazione di una sanzione per l’inadempimento dell’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG, era illegittima e, dall’altro, che i conti annuali erano stati presentati nei termini presso l’Amtsgericht Karlsruhe (Germania), competente per territorio, tenuto conto del luogo della sede sociale della società, e che essi erano accessibili da tempo attraverso la trasmissione elettronica dei dati di quest’ultimo giudice.

20      Lo stesso giorno, la Texdata depositava i conti annuali controversi presso il Landesgericht Innsbruck, che li iscriveva nel registro delle società il 25 e 26 maggio 2011.

21      Con due decisioni del 25 maggio 2011, detto giudice decideva di rendere inapplicabili i provvedimenti adottati il 5 maggio 2011, vista la tempestività dei ricorsi. Tuttavia, tenuto conto del fatto che i conti annuali controversi erano stati depositati dopo la scadenza del termine prescritto, questo stesso giudice infliggeva nuovamente, nell’ambito del processo ordinario, due ammende dello stesso valore, in virtù dell’articolo 283, paragrafi 3 e 7, dell’UGB, come modificato dal BBG.

22      Investito dell’appello della Texdata contro dette decisioni, il giudice del rinvio si domanda se il regime sanzionatorio austriaco, risultante dalle modifiche introdotte nel 2011 e che prevede la possibilità di infliggere immediatamente un’ammenda a una società che omette di depositare i propri conti annuali presso il tribunale competente, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

23      Detto giudice rileva che, prima della riforma del 2011, presso i tribunali austriaci incaricati di tenere il registro delle società si era instaurata una prassi secondo cui, allo scadere del termine di nove mesi previsto agli articoli 277 e 283 dell’UGB, alla società inadempiente era indirizzato un sollecito informale, che le concedeva un successivo termine di quattro settimane. Allo scadere di tale termine, nel caso di persistenza dell’inadempimento, era inviato un secondo sollecito a presentare tutti i conti annuali entro una determinata data pena un’ammenda, oppure a dimostrare che tale obbligo non sussisteva. Solo nel caso in cui anche questo secondo sollecito fosse risultato infruttuoso, e non fosse stato invocato nessun impedimento all’esecuzione dell’obbligo di pubblicità, i giudici avrebbero disposto un’ammenda.

24      Il giudice del rinvio invoca gli elementi seguenti che considera come «deficit strutturali» del procedimento nazionale, vale a dire, in primo luogo, gli eccessivi requisiti di forma, risultanti, da un lato, dal rigetto dei ricorsi tardivi o privi di motivazione e, dall’altro, dal divieto di presentare nuovi motivi in appello, salvo omissione giustificabile; in secondo luogo, la mancanza di garanzia dello svolgimento di un’udienza; in terzo luogo, la violazione dei diritti della difesa derivante dall’impossibilità di presentare osservazioni prima dell’irrogazione dell’ammenda; in quarto luogo, il ricorso ad una presunzione legale di responsabilità con la conseguenza di far pesare l’onere della prova sulla società; in quinto luogo, termini irragionevoli di preclusione e l’assenza di sollecito preventivo da cui consegue l’incertezza giuridica per le società la cui sede si trova in un altro Stato membro, nonché, in sesto luogo, il fatto che in caso di inadempimento reiterato possano essere irrogate nuove ammende senza bisogno che i provvedimenti sanzionatori iniziali acquisiscano l’autorità di cosa giudicata.

25      Alla luce di tali considerazioni, l’Oberlandesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, e in particolare:

[a)]      la libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 TFUE e 54 TFUE;

[b)]      il principio generale del diritto (articolo 6, paragrafo 3, TUE) a un ricorso effettivo (principio dell’effettività);

[c)]       il principio del contraddittorio di cui all’articolo 47, [secondo comma,] della [Carta] (articolo 6, paragrafo 1, TUE) e all’articolo 6, paragrafo 2, della [CEDU] (articolo 6, paragrafo 1, TUE);

[d)]       il principio del ne bis in idem, di cui all’articolo 50 della [Carta]; o

[e)]       le disposizioni relative alle sanzioni nella procedura di pubblicità di cui all’articolo 6 della [prima direttiva], dell’articolo 60 bis della [quarta direttiva] e dell’articolo 38, paragrafo 6, della [settima direttiva],

ostino a una normativa nazionale che, in caso di decorso del termine di nove mesi previsto per legge ai fini della predisposizione e della pubblicazione del conto annuale presso il tribunale competente in materia di registri delle imprese,

–      senza possibilità preventiva di formulare osservazioni sulla configurabilità dell’obbligo di pubblicità e su eventuali motivi di impedimento, in particolare senza esame preventivo dell’eventualità che il conto annuale sia già stato presentato al tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese nel luogo in cui si trova la sede principale, e

–      senza preventivo specifico sollecito alla società o agli organi muniti del potere di rappresentanza di adempiere all’obbligo di pubblicità,

imponga l’immediata irrogazione, da parte del tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese, di una sanzione pecuniaria minima pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, presupponendo, in caso di mancanza di prova contraria, che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione, e, in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento della durata di due mesi ciascuno, preveda l’immediata irrogazione, di volta in volta, di ulteriori sanzioni pecuniarie minime pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, ancora in mancanza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

26      In primo luogo, il governo austriaco invoca l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del fatto che la normativa nazionale applicabile alla controversia principale è stata esposta dal giudice del rinvio in maniera inesatta, cosicchè appare poco probabile che la Corte possa dare una risposta utile e non puramente ipotetica alle questioni sollevate.

27      Inoltre, secondo tale governo, deriverebbe da detta domanda, segnatamente dalle questioni sul principio di effettività, che la Corte sia chiamata a interpretare il diritto nazionale. Orbene, incombe esclusivamente ai giudici degli Stati membri determinare se una normativa nazionale pertinente rispetti concretamente i requisiti di equivalenza e di effettività.

28      Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE si basa su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ove quest’ultima è autorizzata a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o sulla validità degli atti dell’Unione di cui a detto articolo. In tale contesto, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice nazionale sia corretta (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 2007, Auroux e a., C‑220/05, Racc. pag. I‑385, punto 25; del 7 ottobre 2010, dos Santos Palhota e a., C‑515/08, Racc. pag. I‑9133, punto 18, nonché del 21 ottobre 2010, Idryma Typou, C‑81/09, Racc. pag. I‑10161, punto 35).

29      Ne deriva che la Corte deve prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali come definito dal giudice del rinvio (sentenze del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, Racc. pag. I‑5257, punto 42, nonché del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, Racc. pag. I‑3071, punto 48). Occorre perciò limitarsi all’interpretazione del diritto austriaco quale risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e che costituisce la premessa della questione posta alla Corte.

30      Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la Corte sarebbe chiamata a interpretare il diritto nazionale, basta rilevare che la formulazione stessa della questione pregiudiziale richiede l’interpretazione di disposizioni e principi del diritto dell’Unione.

31      In secondo luogo, il governo del Regno Unito, senza sollevare esplicitamente eccezioni d’irricevibilità, osserva che alcune parti della questione pregiudiziale non sono pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale, sia perché si riferiscono a direttive non applicabili alle circostanze del caso di specie, sia perché si fondano su situazioni che non si sono prodotte nella causa principale.

32      In particolare, detto governo fa valere, da un lato, che la prima e la settima direttiva non sono applicabili alle circostanze della causa principale, mentre è applicabile l’undicesima direttiva, non menzionata dal giudice del rinvio.

33      Dall’altro lato, le disposizioni del diritto austriaco che prevedono la possibilità sia di disporre ammende nei confronti della società e dei suoi organi rappresentativi sia di irrogare nuove ammende alla fine di ogni periodo di due mesi in caso di reiterato inadempimento non dovrebbero essere prese in considerazione dalla Corte in quanto si rivelano inapplicabili tenuto conto delle circostanze della causa principale.

34      Il governo del Regno Unito solleva inoltre il dubbio sulla possibilità di applicare retroattivamente la normativa nazionale in vigore dal 1° gennaio 2011 agli inadempimenti dell’obbligo di deposito dei conti per gli esercizi finanziari chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009.

35      Per quanto riguarda la pertinenza delle disposizioni invocate, risulta da una giurisprudenza costante che la circostanza che il giudice nazionale abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, sentenze del 21 febbraio 2006, Ritter-Coulais, C‑152/03, Racc. pag. I‑1711, punto 29; del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, Racc. pag. I‑453, punto 22, nonché del 22 marzo 2012, Nilaş e a., C‑248/11, punto 31). A tal proposito la Corte è tenuta a trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 27 ottobre 2009, ČEZ, C‑115/08, Racc. pag. I‑10265, punto 81, e Idryma Typou, cit., punto 31).

36      Pertanto, il primo argomento del Regno Unito non è in grado di influire sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

37      Per quanto riguarda le situazioni ipotetiche, si deve rilevare che gli elementi della normativa nazionale descritti al punto 33 della presente sentenza sono stati invocati dal giudice nazionale al fine, in particolare, di verificarne la compatibilità con il principio del ne bis in idem.

38      Orbene, tale principio prevede che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

39      Come risulta dai fatti sintetizzati ai punti da 18 a 21 della presente sentenza e confermati dalla Texdata e dal governo austriaco durante l’udienza, tale società è stata condannata al pagamento di due ammende riferite a due periodi distinti, ossia agli anni 2008 e 2009. Dato che la Texdata ha adempiuto il suo obbligo di pubblicità poco dopo l’adozione dei provvedimenti contestati, non c’è nessuna moltiplicazione di sanzioni per questi stessi periodi.

40      Considerato quanto precede, occorre rilevare che la questione sottoposta, sub d), attinente all’interpretazione del principio del ne bis in idem, è irricevibile.

41      Per quanto riguarda, infine, la pretesa applicazione retroattiva della normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha già statuito che l’individuazione della normativa nazionale applicabile ratione temporis costituisce una questione di interpretazione del diritto nazionale che non ricade, quindi, nella sfera di competenza della Corte adita nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale (sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, Racc. pag. I‑10055, punto 24).

42      Deriva da quanto precede che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, ad eccezione della questione, sub d), che riguarda l’interpretazione del principio del ne bis in idem.

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulle disposizioni applicabili

43       Al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, e tenuto conto della giurisprudenza menzionata al punto 35 della presente sentenza, occorre, in via preliminare, verificare se le disposizioni delle direttive di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione siano applicabili a una situazione, come quella della controversia principale, in cui la succursale situata in Austria di una società di capitali stabilita in Germania non ha adempiuto l’obbligo di pubblicazione dei conti annuali alla fine degli esercizi finanziari relativi agli anni 2008 e 2009.

44       Al riguardo deve rilevarsi che una tale situazione è specificamente disciplinata dall’undicesima direttiva e, più in particolare, dal suo articolo 1, che prevede, in sostanza, che gli atti di una succursale come quella di cui al procedimento principale sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, e dal suo articolo 12, in forza del quale gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità prevista, in particolare all’articolo 1 di tale direttiva.

45      Considerato il carattere specifico delle suddette disposizioni in rapporto alle circostanze della controversia principale, occorre ritenere che tale controversia sia disciplinata da queste stesse disposizioni, ad eccezione di quelle della direttiva 2009/101 nonché della quarta e settima direttiva che, pur prevedendo anch’esse obblighi di pubblicità, non riguardano in modo cosi specifico una situazione come quella della controversia principale.

46      Alla luce di quanto precede la questione pregiudiziale deve essere intesa, in sostanza, come volta a sapere se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del contraddittorio, nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità di irrogare immediatamente alla società di capitali la cui succursale è situata nello Sato membro interessato un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza preventivo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.

47      Il regime nazionale controverso nella causa principale è volto a sanzionare l’inottemperanza all’obbligo delle succursali di società di capitali straniere di pubblicazione dei propri conti annuali, obbligo che è armonizzato dall’undicesima direttiva. Occorre dunque rispondere, in primo luogo, alla questione, sub e), riguardante l’interpretazione di detta direttiva. In secondo luogo, è necessario esaminare la questione, sub a), cioè la questione se tale regime costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 TFUE e 54 TFUE. In terzo luogo, occorre analizzare la questione, sub b) e c), relativa all’applicabilità e all’eventuale violazione dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa.

 Sull’undicesima direttiva

48      La pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da società soggette al diritto di un altro Stato membro è imposta dall’articolo 1° dell’undicesima direttiva. Siffatto obbligo è recepito nel diritto austriaco in forza degli articoli 277, paragrafo 1, e 280 bis dell’UGB.

49      L’articolo 12 dell’undicesima direttiva attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni appropriate applicabili in caso di mancata pubblicità dei documenti contabili. Tuttavia, detta direttiva non contiene norme più precise riguardo alla fissazione di dette sanzioni nazionali e non stabilisce, in particolare, alcun criterio esplicito in ordine alla valutazione della proporzionalità di siffatte sanzioni.

50      Ciò premesso, è utile ricordare che, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione siano punite con sanzioni che abbiano carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Racc. pag. I‑3565, punto 65).

51      La Corte ha, in particolare, statuito che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2013, Asociaţia Accept, C‑81/12, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

52      Al riguardo, le misure previste dalla normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑379/08 e C‑380/08, Racc. pag. I‑2007, punto 86, nonché del 9 febbraio 2012, Urbán, C‑210/10, punto 24).

53      Nel caso di specie, occorre osservare che, tanto dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE, che ha costituito la base giuridica per le direttive sul diritto societario, quanto dal quarto considerando dell’undicesima direttiva deriva che la pubblicità delle società ha lo scopo di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

54      La Corte ha già avuto modo di stabilire che il fatto che i conti annuali debbano fornire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria della società nonché dei risultati economici della stessa costituisce un principio fondamentale (v. sentenze del 27 giugno 1996, Tomberger, C‑234/94, Racc. pag. I‑3133, punto 17, rettificata con ordinanza del 10 luglio 1997; del 7 gennaio 2003, BIAO, C‑306/99, Racc. pag. I‑1, punto 72, nonché Berlusconi e a., cit., punto 54). Siffatta pubblicazione mira principalmente ad informare i terzi che non conoscano o non possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria di detta società (sentenza del 4 dicembre 1997, Daihatsu Deutschland, C‑97/96, Racc. pag. I‑6843, punto 22).

55      Spetta al giudice del rinvio verificare se, in applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG, la violazione dell’obbligo di pubblicità dei documenti contabili sia sanzionata in condizioni di merito e processuali tali da conferire alla sanzione un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo. La Corte può, tuttavia, fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione che possano essergli utili ai fini della sua decisione (sentenza Asociaţia Accept, cit., punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

56      Nel caso di specie, emerge dal fascicolo di causa che, la normativa nazionale controversa, nella parte pertinente per il procedimento principale, prevede che, in caso di mancata pubblicità dei documenti contabili al più tardi nove mesi dopo la chiusura del bilancio, il tribunale incaricato di tenere il registro delle società sia tenuto a irrogare un’ammenda minima di EUR 700 alla società interessata a mezzo di provvedimento e senza preventivo sollecito né possibilità di essere ascoltata preventivamente. La società interessata dispone di un termine di quattordici giorni per proporre ricorso motivato contro il provvedimento, rendendolo così inapplicabile e dando inizio al processo ordinario. Se il ricorso non è fondato, può essere irrogata mediante provvedimento un’ammenda compresa tra EUR 700 e EUR 3 600.

57      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ammontare minimo dell’ammenda, ossia EUR 700, irrogata automaticamente in caso di mancata pubblicità entro il termine prescritto, occorre rilevare che, secondo la Commissione, tale somma corrisponde alla media delle somme previste dagli Stati membri in caso di violazione dell’obbligo di pubblicità. Come sostiene a giusto titolo tale istituzione, si deve bilanciare la severità di siffatta sanzione con gli interessi e i rischi finanziari ai quali possono essere esposti i partner commerciali e i terzi interessati se la situazione finanziaria reale di una società non è pubblicata. Ciò posto, spetta al giudice del rinvio valutare se la somma inflitta non sia eccessiva rispetto all’obiettivo legittimo perseguito.

58      Per quanto riguarda l’impossibilità per i tribunali incaricati di applicare siffatte ammende di scostarsi dall’ammontare minimo della stessa tenendo conto delle circostanze concrete del caso di specie, è sufficiente che la società interessata proponga un ricorso motivato contro l’ammenda inflittale affinché il processo ordinario inizi, permettendo così al giudice competente di prendere in considerazione le circostanze concrete del caso di specie.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda il termine di nove mesi dalla data di chiusura del bilancio entro il quale deve essere fatta la pubblicità, esso sembra essere sufficientemente ampio per permettere alle società di adempiere al proprio obbligo di pubblicità senza che sia rimesso in causa il carattere proporzionale del regime sanzionatorio controverso nella causa principale. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, un termine più lungo rischierebbe di mettere in pericolo la tutela dei terzi, in quanto questi ultimi non avrebbero accesso alle informazioni più recenti atte a permettere loro di conoscere la reale situazione della società interessata.

60      In terzo luogo, può essere rilevante, nella prospettiva della valutazione se sia possibile ricorrere a sanzioni meno restrittive, che, secondo le spiegazioni del governo austriaco fornite durante l’udienza, il regime precedentemente in vigore si sia rivelato poco efficace, giacché meno della metà delle società aventi l’obbligo di pubblicità hanno rispettato tale obbligo nel termine prescritto. D’altronde, secondo tale governo, la Repubblica d’Austria doveva modificare il regime sanzionatorio in vigore prima dell’anno 2011 per garantire in modo più efficace il rispetto dell’obbligo di pubblicità. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se il regime sanzionatorio di cui alla causa principale sia sufficientemente dissuasivo da assicurare efficacemente il rispetto dell’obbligo di pubblicità.

61      Alla luce di quanto precede, e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, occorre ritenere che l’articolo 12 dell’undicesima direttiva non osti a un regime sanzionatorio come quello di cui è causa nella controversia principale.

 Sulla libertà di stabilimento

62      Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime sanzionatorio come quello previsto all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG, segnatamente in ragione del fatto che esso prevede che le sanzioni per mancata pubblicità si applichino ugualmente a società soggette al diritto di uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria, e di cui una succursale si trovi in tale ultimo Stato membro, benché i suoi conti annuali siano già pubblicati e possano essere consultati presso il registro delle società del luogo della sede principale di detta società.

63      Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Secondo l’articolo 54 TFUE, le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio dell’Unione sono assimilate, per l’applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, alle persone fisiche residenti negli Stati membri. Per queste società, tale libertà comprende il diritto di esercitare la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (v. sentenze del 25 febbraio 2010, X Holding, C‑337/08, Racc. pag. I‑1215, punto 17, et del 25 aprile 2013, Commissione/Spagna, C‑64/11, punto 23).

64      Secondo costante giurisprudenza, devono essere considerate come restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE le misure che ne vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio (v., in particolare, sentenze Idryma Typou, cit., punto 54; del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, Racc. pag. I‑12273, punto 36, e Commissione/Spagna, cit., punto 26).

65      L’obbligo di pubblicità delle succursali create in Austria da società soggette al diritto di un altro Stato membro è previsto dall’articolo 280 bis dell’UGB, che recepisce in diritto interno l’articolo 1 dell’undicesima direttiva e la cui conformità a quest’ultima non è messa in discussione.

66      Al contrario, è discusso nella controversia principale il regime sanzionatorio applicabile in caso d’inadempimento dell’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG. Come risulta dal punto 15 della presente sentenza, le disposizioni di detto articolo 283 prevedono che un’ammenda di EUR 700 possa essere irrogata mediante provvedimento e senza preventivo sollecito se, allo scadere del termine di pubblicità, i documenti contabili non vengono presentati presso il tribunale competente per la tenuta del registro delle società così come risulta che non viene opposto alcun evento imprevedibile o costituente forza maggiore. L’ammenda deve essere reiterata ogni due mesi fino al rispetto dell’obbligo di pubblicità. La società o l’organo interessato dispone di un termine di quattordici giorni per proporre un ricorso motivato contro ogni provvedimento di applicazione dell’ammenda. Tale ricorso sospende l’esecuzione dell’ammenda inflitta e introduce il processo ordinario.

67      Al riguardo occorre rilevare, da un lato, che il regime sanzionatorio controverso nella causa principale si applica indistintamente alle società stabilite in Austria e a quelle stabilite in altri Stati membri che hanno creato una loro succursale in Austria. Siffatto regime non è, dunque, tale da mettere le società stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria e di cui una succursale è stabilita in quest’ultimo Stato membro in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto a quella delle società stabilite in Austria.

68      Dall’altro lato, come osserva a giusto titolo la Commissione, se la società interessata rispetta l’obbligo legale di pubblicità come risulta dal diritto dell’Unione, e che si applica in tutti gli Stati membri, non viene irrogata nessuna sanzione. Pertanto, le eventuali sanzioni non sono suscettibili di impedire, ostacolare o scoraggiare una società soggetta al diritto di uno Stato membro dallo stabilirsi, mediante una succursale, nel territorio di un altro Stato membro.

69      Ne deriva che un regime sanzionatorio come quello previsto all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG, non può essere considerato come costitutivo di una restrizione alla libertà di stabilimento. Di conseguenza, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano a un siffatto regime.

 Sui principi della tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa

70      Con la sua questione, sub b) e c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio generale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio del rispetto dei diritti della difesa, quali sanciti dall’articolo 47 della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafo 2 della CEDU, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicità dei documenti contabili, quale previsto all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG.

71      A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

72      Al riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte risulta, in sostanza, che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. A tal proposito la Corte ha già ricordato che essa, per quanto riguarda la Carta, non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d’interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

73      La Corte ha avuto anche modo di precisare che, interpretati alla luce di questa giurisprudenza nonché delle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, i diritti fondamentali garantiti dalla stessa devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In altri termini, l’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v., in tal senso, sentenza Åkerberg Fransson, cit., punti 20 e 21).

74      Nel presente caso, la controversia principale riguarda la sanzione inflitta a causa del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicità, quale previsto dell’undicesima direttiva. Come emerge dal punto 49 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri, in forza dell’articolo 12 dell’undicesima direttiva, il compito di determinare le sanzioni appropriate, ossia sanzioni proporzionali, efficaci e dissuasive, al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di pubblicità. In diritto austriaco tali sanzioni sono previste all’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG.

75      Ne deriva che la normativa austriaca controversa nella causa principale costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

76      Le disposizioni della Carta sono pertanto applicabili alle circostanze del caso di specie.

77      Per quanto riguarda il principio della tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 47, primo comma, della Carta enuncia che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da detto articolo.

78      Per garantire il rispetto di tale diritto fondamentale nell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

79      Quanto al principio del rispetto dei diritti della difesa, la Corte ha statuito che essi devono essere rispettati in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punto 30, e dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punto 68).

80      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il termine di quattordici giorni per contestare la sanzione per mancata pubblicità nel termine prescritto sia compatibile con il principio di una tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che il termine concesso deve essere materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace (sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C‑69/10, Racc. pag. I‑7151, punto 66).

81      Orbene, alla luce del fatto che l’obbligo di pubblicità si applica, in principio, a tutte le succursali come quelle di cui alla causa principale, che esso è regolare e generalmente conosciuto dagli interessati, che il diritto austriaco prevede un termine di nove mesi dalla chiusura del bilancio per effettuare siffatta pubblicità, e che è possibile sospendere detto termine quando un evento imprevisto e inevitabile ha impedito di effettuare tempestivamente la pubblicità, un termine di quattrodici giorni non sembra, in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace.

82      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i dubbi relativi al ricorso a una presunzione legale di responsabilità, con la conseguenza di far pesare l’onere della prova sulla società, occorre ricordare che, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, è sufficiente che la società interessata proponga un ricorso motivato contro l’ammenda inflittale affinché il processo ordinario sia avviato, permettendo così al giudice competente di prendere in considerazione le circostanze concrete del caso di specie.

83      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’assenza di preventivo sollecito e della possibilità di essere ascoltati, si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare la decisione impugnata (sentenza del 15 giugno 2006, Dokter e a., C‑28/05, Racc. pag. I‑5431, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

84      Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante che i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze Dokter e a., cit., punto 75, nonché del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C‑317/08 a C‑320/08, Racc. pag. I‑2213, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

85      Ebbene, alla luce del carattere della violazione contestata, risulta che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’applicazione di una sanzione iniziale di EUR 700 senza preventivo sollecito né possibilità di contraddittorio prima che la sanzione sia irrogata non sia idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi, dal momento che la proposizione del ricorso motivato contro il provvedimento che ha inflitto l’ammenda lo rende immediatamente inapplicabile e avvia il processo ordinario nell’ambito del quale il diritto al contraddittorio può essere rispettato.

86      Allo stesso modo, una siffatta procedura, da un lato, sembra rispondere effettivamente a un obiettivo generale riconosciuto dall’Unione, poiché, come si evince dalle osservazioni del governo austriaco, il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 283 dell’UGB, come modificato dal BBG, è volto a garantire il rispetto più rapido ed efficace dell’obbligo di pubblicità nell’interesse generale di una migliore tutela dei soci e dei terzi. Dall’altro, non ci sono indizi che suggeriscono che una tale procedura non sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

87      In quarto luogo, riguardo agli altri elementi della procedura, quali, in particolare, l’obbligo di motivare l’atto introduttivo dell’istanza, il divieto di presentare nuovi motivi in appello nonché la mancanza di garanzia dello svolgimento di un’udienza, la Corte non dispone di alcun elemento tale da porre un dubbio sulla conformità del regime sanzionatorio controverso nella causa principale con i principi della tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa.

88      Di conseguenza, si deve ritenere che il regime sanzionatorio controverso nella causa principale rispetti i principi di tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa.

89      Alla luce di quanto precede, conviene rispondere alla questione posta che, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.

 Sulle spese

90      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.