Language of document : ECLI:EU:T:2013:217





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2013 – Gossio / Consiglio

(causa T‑130/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Atto che abroga e sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Domanda di adattamento delle conclusioni di annullamento – Insussistenza – Permanenza dell’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/18, allegato II) (v. punti 31-34)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Insussistenza di un obbligo di audizione preventiva della persona oggetto di detta misura – Obbligo di indicare nella motivazione gli elementi specifici e concreti a fondamento di detta misura – Decisione che s’inscrive in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/18, allegato II) (v. punti 40-46)

3.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263, secondo comma, TFUE) (v. punto 52)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo limitato quanto alle regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove quanto agli atti relativi ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011, art. 11 bis, § 1 e 2; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/18, art. 7, § 1 e 2) (v. punti 56-58)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marcel Gossio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.