Language of document : ECLI:EU:T:2015:812





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 –
Al‑Faqih e altri / Commissione

(causa T‑134/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Congelamento dei capitali – Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Mantenimento dell’interesse del ricorrente a ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 640/2011; regolamenti della Commissione n. 1138/2010 e n. 1139/2010) (v. punti 48‑51)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico (Regolamento del Consiglio n. 640/2011; regolamenti della Commissione n. 1138/2010 e n. 1139/2010) (v. punti 63‑65)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 640/2011; regolamenti della Commissione n. 1138/2010 e n. 1139/2010) (v. punti 74‑77)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 83‑85, 88, 89)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1138/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 4), e del regolamento (UE) n. 1139/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 322, pag. 6), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah e Taher Nasuf sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.