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Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 - LG Display e LG Display Taiwan / Commissione

(Causa T-128/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : LG Display Co. Ltd e LG Display Taiwan (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare parzialmente l'ammenda inflitta o ridurla sostanzialmente;

-    condannare la Commissione all'integralità delle spese connesse al presente procedimento; e

-    adottare qualsiasi misura che il Tribunale riterrà opportuna.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 8 dicembre 2010, C(2010)8761 def., caso COMP/39.309 - LCD - Schermi a cristalli liquidi, con cui la Commissione ha concluso che le ricorrenti avevano, unitamente ad altre imprese, violato l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'Accordo SEE partecipando ad un accordo unico e continuato e a pratiche concordate nel settore dei pannelli a cristalli liquidi per applicazioni su televisori, notebook e monitor, nella parte in cui la decisione infligge un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Con il primo motivo, esse sostengono che la Commissione ha, erroneamente e senza giustificato motivo, incluso le vendite della LG Display alle sue società controllanti nel valore delle vendite ai fini del calcolo delle ammende e che essa ha violato principi di diritto processuale quali il diritto della difesa. A tal riguardo, esse affermano che:

in primo luogo, l'affermazione della Commissione secondo cui la violazione riguardava le vendite alle società controllanti della LG Display non faceva parte della comunicazione degli addebiti e le divergenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata violano il diritto delle ricorrenti ad essere sentite.

in secondo luogo, la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti per il calcolo delle ammende includendo le vendite effettuate dalla LG Display alle sue società controllanti nel calcolo delle ammende;

in terzo luogo, la qualificazione, da parte della Commissione, delle vendite di cui trattasi come "vendite dirette SEE" e "vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati" viola il principio della parità di trattamento.

Le ricorrenti affermano che qualsiasi ammenda irrogata alla LG Display dovrebbe essere basata unicamente sulle vendite "nel libero mercato" effettuate nei confronti di organismi non affiliati, poiché la violazione potrebbe incidere unicamente su tali vendite.

Con il secondo motivo, esse sostengono che la Commissione ha erroneamente negato alla LG Display l'immunità dalle ammende per il 2005 e ha quindi violato la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Le ricorrenti affermano a tal riguardo:

-    in primo luogo, l'accesso da parte della LG Display agli atti è stato gravemente ostacolato da carenze procedurali;

-    in secondo luogo, la LG Display era in possesso dei requisiti per godere di un'immunità parziale ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 applicabile nella specie;

-    in terzo luogo, il rigetto da parte della Commissione della domanda della LG Display non è motivato e poggia su vari errori di diritto e di fatto.

Pertanto, le ricorrenti deducono che l'ammenda della LG Display dovrebbe godere di una parziale immunità per il 2005.

Con il terzo motivo, esse deducono che nonostante l'aiuto eccezionale fornito dalla LG Display alla Commissione, che andava ben oltre i suoi obblighi ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la Commissione ha negato la concessione della riduzione supplementare dell'ammenda di almeno il 10% a titolo di siffatta collaborazione e che essa ha quindi violato la comunicazione sul trattamento favorevole.

Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione, avendo escluso i fornitori giapponesi della LCF dalla decisione impugnata, sebbene due di essi avessero riconosciuto la loro partecipazione alla stessa infrazione unica e continuata, ha violato tanto il principio della certezza del diritto, esponendo la LG Display ad un notevole rischio del ne bis in idem, quanto il principio di proporzionalità.

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