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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-oblast (Bulgaria), il 6 ottobre 2023 – «NOV ZHIVOT 1919» NCh/Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG IPP Bulgaria-Serbia 2014-2020 i direktor na direktsia «Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo» v Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto

(Causa C-620/23, NOV ZHIVOT 1919)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-oblast

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «NOV ZHIVOT 1919» NCh

Resistente: Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG IPP Bulgaria-Serbia 2014-2020 i direktor na direktsia «Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo» v Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) 1 , non osti, nei casi di cooperazione transfrontaliera tra uno Stato membro e un beneficiario dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) per il periodo 2014-2020, alla determinazione di una rettifica finanziaria a carico di un operatore economico che avrebbe commesso un illecito sotto forma di irregolarità, ma non è il beneficiario capofila e quindi non è il soggetto che si è assunto la responsabilità della realizzazione dell’intero intervento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se in tali casi di cooperazione transfrontaliera gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantiscano il diritto del beneficiario capofila di partecipare alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria nonché al procedimento giudiziario di impugnazione di tale atto amministrativo, indipendentemente dalla sua ubicazione rispetto all’autorità responsabile di effettuare la rettifica finanziaria, in base al corrispondente programma di cooperazione transfrontaliera, e se le citate disposizioni consentano limitazioni, come previsto dalla giurisprudenza dei giudici nazionali nel procedimento principale, che precludono tali possibilità di partecipazione al procedimento.

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1 GU 2014, L 132, pag. 32.