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Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2012 - Al Toun e Al Toun Group / Consiglio

(Causa T-326/12)

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall'elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun (Al Ghassaneya-Lattakia, Siria) e Al Toun Group (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

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1 - GU C 311 del 13.10.2012.