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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Knauf Insulation Technology / UAMI – Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY)

(Causa T-324/12)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo ECOSE TECHNOLOGY – Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Montañá, S. Sebé e I. Carulla, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2012 (procedimenti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Saint Gobain Cristalería, SL e la Knauf Insulation Technologies.

Dispositivo

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 maggio 2012 (procedimenti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha, da un lato, respinto il ricorso proposto dalla Knauf Insulation Technology e, dall’altro, annullato la decisione della divisione di opposizione.

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Knauf Insulation Technology.

La Saint Gobain Cristalería, SL sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Knauf Insulation Technology.

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1     GU C 295 del 29.9.2012.