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Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-9/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'OPOCE di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d'appalto AO 10224 per la "Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico" 1, Lotto 2, comunicata alla ricorrente con lettera del 29 ottobre 2009, nonché ogni ulteriore e correlata decisione dell'OPOCE, inclusa quella di attribuire il contratto agli offerenti prescelti;

annullare la decisione dell'OPOCE di attribuire i contratti alla Siveco/Intrasoft ed alla Engineering/Intrasoftin, nell'ambito del Lotto 3 del summenzionato bando di gara d'appalto, comunicata alla ricorrente con lettera del 29 ottobre 2009, qualora una società sia direttamente o indirettamente associata ad entrambi i contratti quadro;

condannare la convenuta a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura di appalto in questione per un importo pari ad EUR 260 760;

condannare la convenuta al pagamento delle spese legali e degli altri costi sostenuti dalla ricorrente per il presente procedimento, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta, presentata in risposta ad un bando di gara d'appalto per servizi di pubblicazioni in formato elettronico (AO 10224) (Lotto 2) e di attribuire i contratti agli offerenti prescelti (Lotti 2 e 3). La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione al procedimento di gara d'appalto.

La ricorrente deduce due motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso svariati e manifesti errori di valutazione e che ha rifiutato di fornirle giustificazioni o spiegazioni adeguate, violando il regolamento finanziario 2 e le relative norme di attuazione, nonché la direttiva 2004/18/CE 3 e l'art. 253 CE.

In secondo luogo, essa afferma che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e non ha motivato il rigetto dell'offerta della ricorrente, poiché le considerazioni negative espresse dal comitato di valutazione erano vaghe, inconsistenti, errate ed infondate.

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1 - GU 2009/S 109-156511.

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).