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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 14 luglio 2022 (1)

Causa C201/19 P

Servier SAS,

Servier Laboratories Ltd,

Les Laboratoires Servier SAS

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del Perindopril, medicinale per il trattamento delle malattie cardiovascolari – Accordi transattivi di controversie in materia di brevetti conclusi tra un laboratorio produttore di farmaci originari titolare di brevetti e società produttrici di medicinali generici – Concorrenza potenziale – Restrizione della concorrenza per oggetto – Durata dell’infrazione – Nozione di infrazione unica – Ammende»






Indice


I. Introduzione

II. Fatti all’origine della controversa

A. Fatti

1. Operatori interessati dalla presente causa

2. Prodotto e brevetti di cui trattasi

3. Controversie brevettuali relative al Perindopril e lancio di versioni generiche del Perindopril

a) Controversie dinanzi all’UEB

b) Controversie dinanzi ai giudici nazionali

4. Accordi transattivi di controversie in materia di brevetti oggetto della presente causa, conclusi dalla Servier con società produttrici di medicinali generici

a) Accordi conclusi con la Niche/Unichem e la Matrix

b) Accordo concluso con la Teva

c) Accordo concluso con la Lupin

B. Decisione controversa

C. Sentenza impugnata

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

IV. Valutazione

A. Sulla constatazione dell’infrazione

1. Struttura e ricevibilità dell’argomento della Servier

2. Sulla concorrenza potenziale (secondo motivo e prima parte del terzo, quarto e quinto motivo)

a) Sulla portata dei brevetti in sede di analisi della concorrenza potenziale

b) Sull’analisi delle possibilità reali e concrete delle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato nonostante la presenza di ostacoli

1) Sulla presenza di un accordo che esclude i potenziali operatori dall’ingresso nel mercato

2) Sulle misure preparatorie delle società produttrici di medicinali generici e sulla loro intenzione di superare gli ostacoli

3) Sulla presenza di molteplici ostacoli

c) Sulla ripartizione dell’onere della prova

d) Sugli argomenti supplementari riguardanti ciascuna delle società produttrici di medicinali generici coinvolte

1) Niche/Unichem e Matrix

2) Teva

3) Lupin

e) Conclusione

3. Sulla qualificazione degli accordi come restrizioni della concorrenza per oggetto (primo motivo e seconda parte del terzo, quarto e quinto motivo)

a) Sull’esperienza e sul carattere «facilmente rilevabile» di una restrizione della concorrenza

b) Sui pagamenti e sui presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi

1) Sui pagamenti

2) Sui presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi

c) Sull’esame dell’oggetto restrittivo della concorrenza degli accordi in questione

1) Sugli accordi Niche/Unichem e Matrix

2) Sull’accordo Teva

i) Sugli obiettivi e sui presunti effetti «ambivalenti» dell’accordo Teva

– Sui presunti effetti «ambivalenti» o «favorevoli alla concorrenza»

– Sull’asserita mancanza di dannosità delle clausole dell’accordo Teva

ii) Sui pagamenti

3) Sull’accordo Lupin

i) Sul pagamento

ii) Sulle clausole dell’accordo Lupin

d) Conclusione

4. Sulla data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin (terza parte del quinto motivo)

5. Sulla qualificazione dell’accordo Niche, da un lato, e dell’accordo Matrix, dall’altro, come infrazioni distinte (sesto motivo)

B. Sulle ammende

1. Sugli errori di diritto relativi alle ammende fatti valere dalla Servier (settimo motivo)

a) Sul principio di legalità dei reati e delle pene

b) Sul principio di proporzionalità e sulla valutazione della gravità delle infrazioni

2. Sull’ammenda inflitta alla Servier per l’accordo Lupin (terza parte del quinto motivo)

3. Conclusioni riguardanti le ammende

C. Conclusione intermedia

V. Spese

VI. Conclusione


I.      Introduzione

1.        Dopo le cause Generics (UK) e a. (2) e Lundbeck/Commissione (3), la presente causa, che fa parte di un gruppo di nove impugnazioni proposte avverso otto sentenze del Tribunale (4), riguarda nuovamente la valutazione, sotto il profilo del diritto dell’Unione in materia concorrenza, di vari accordi transattivi di controversie in materia di brevetti conclusi da un produttore di farmaci originari, nella fattispecie la Servier, con società produttrici di medicinali generici.

2.        Come nelle cause Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione, tali accordi sono stati conclusi in una situazione in cui il brevetto sul principio attivo del farmaco di cui trattasi, nella fattispecie il Perindopril, era già divenuto di pubblico dominio, mentre la Servier deteneva ancora brevetti cosiddetti «secondari» su taluni processi di fabbricazione di tale farmaco.

3.        Gli accordi controversi hanno fatto in modo, in sostanza, che le società produttrici di medicinali generici, che intendevano entrare nel mercato con versioni generiche di detto medicinale, si impegnassero a rinviare il loro ingresso a fronte di trasferimenti di valore da parte della Servier.

4.        Nella decisione controversa (5) la Commissione ha ritenuto, da un lato, che gli accordi in questione, conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem, la Matrix, la Teva, la Krka e la Lupin, costituissero restrizioni della concorrenza per oggetto e per effetto e, di conseguenza, violazioni dell’articolo 101 TFUE.

5.        D’altro lato, essa ha ritenuto che la loro conclusione, unitamente ad altri atti illeciti come l’acquisizione di tecnologie per la fabbricazione dell’ingrediente farmaceutico attivo (IFA) del Perindopril, costituisse, da parte della Servier, una strategia volta a ritardare l’ingresso delle società produttrici di medicinali generici del Perindopril nel mercato di tale medicinale, nel quale la Servier deteneva una posizione dominante. Pertanto, la Commissione ha sanzionato tale comportamento quale abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

6.        Nella sentenza impugnata nonché nelle altre sentenze del gruppo di cause di cui trattasi, il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione per quanto riguarda la natura di restrizioni della concorrenza per oggetto dei quattro accordi conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem, la Matrix, la Teva e la Lupin. Tali constatazioni del Tribunale sono impugnate dalla Servier nella presente impugnazione, che svolge la funzione di causa «pilota», nonché da tali società produttrici di medicinali generici nelle loro rispettive impugnazioni proposte avverso le sentenze del Tribunale che le riguardano.

7.        Per contro, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto degli accordi conclusi dalla Servier con la Krka, nonché per quanto riguarda la constatazione di abuso di posizione dominante da parte della Servier, in quanto la Commissione sarebbe incorsa in errori nella definizione del mercato rilevante.

8.        Tali annullamenti da parte del Tribunale sono rimessi in discussione dalla Commissione nella causa Commissione/Servier e a. (C‑176/19 P), nella quale presento parimenti conclusioni in data odierna, nonché nella causa Commissione/Krka (C‑151/19 P). Tali cause sollevano questioni inedite concernenti la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto di un accordo di licenza concluso in concomitanza con un accordo transattivo di una controversia in materia di brevetti, la qualificazione di un siffatto accordo come restrizione della concorrenza per effetto nonché la definizione del mercato rilevante nel settore farmaceutico.

9.        Per contro, la presente causa solleva, in sostanza, solo questioni già affrontate dalle cause Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione; pertanto, si tratta di applicarne i principi nel contesto del caso di specie.

II.    Fatti all’origine della controversa

A.      Fatti

10.      Il Tribunale ha menzionato i fatti all’origine della controversia ai punti da 1 a 73 della sentenza impugnata che, ai fini del presente procedimento di impugnazione, possono essere sintetizzati come segue.

1.      Operatori interessati dalla presente causa

11.      Il gruppo Servier, composto, in particolare, dalla Servier SAS, società madre con sede in Francia, dalla Laboratoires Servier SAS e dalla Servier Laboratories Ltd (in prosieguo, considerate congiuntamente, la «Servier» o le «ricorrenti»), comprende società farmaceutiche a livello mondiale. La Laboratoires Servier è una società farmaceutica francese specializzata nello sviluppo di farmaci originari, in particolare per il trattamento delle malattie cardiovascolari (6). La Biogaran è una società figlia al 100% della Laboratoires Servier, incaricata della produzione di medicinali generici (7).

12.      La Niche Generics Ltd (in prosieguo: la «Niche») è un’impresa attiva nell’immissione in commercio e nella fornitura di prodotti farmaceutici generici, detenuta inizialmente al 60%, e successivamente, dal 2006, al 100% dalla società farmaceutica indiana Unichem Laboratories Ltd, attiva nella ricerca e nella fabbricazione di IFA e di prodotti finiti (in prosieguo: la «Unichem») (in prosieguo, congiuntamente: la «Niche/Unichem») (8).

13.      La Matrix Laboratories Ltd (in prosieguo: la «Matrix») è una società indiana che sviluppa, produce e commercializza principalmente IFA destinati a società produttrici di medicinali generici. A seguito di varie acquisizioni di partecipazioni, la Mylan Inc. detiene dal 2011 tra il 97 e il 98% del capitale della Matrix, la quale è denominata Mylan Laboratories Ltd dal 5 ottobre 2011 (9).

14.      La Teva Pharmaceutical Industries Ltd è una multinazionale farmaceutica che sviluppa, produce e commercializza medicinali generici e IFA destinati alla propria produzione farmaceutica nonché ad altre società. La Teva UK Ltd è una società figlia al 100% della Teva Pharmaceuticals Europe BV, a sua volta società figlia al 100% della Teva Pharmaceutical Industries (in prosieguo, congiuntamente: la «Teva»). La Teva rientra tra i più grandi gruppi farmaceutici mondiali operanti nel settore dei farmaci generici. Il 26 gennaio 2006, la Teva si è fusa con la Ivax Europe (in prosieguo: la «Ivax»), una multinazionale farmaceutica produttrice di medicinali generici, che è così divenuta una società figlia al 100% della Teva (10).

15.      La Lupin Ltd è la società madre, registrata in India, delle società facenti parte del gruppo Lupin, tra cui la Lupin (Europe) Limited, attiva principalmente nella vendita di IFA e di prodotti finiti della Lupin, ma anche nella concessione di licenze per i progetti di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei prodotti della Lupin e la vendita diretta, su scala ridotta, nel Regno Unito di prodotti finiti della Lupin (in prosieguo, congiuntamente: la «Lupin») (11).

2.      Prodotto e brevetti di cui trattasi

16.      La Servier ha messo a punto il Perindopril, farmaco indicato in medicina cardiovascolare, principalmente destinato a combattere l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca. L’IFA del Perindopril si presenta sotto forma di sale. Il sale utilizzato inizialmente era l’erbumina (o tert‑butilamina), che si presenta sotto forma di cristallo per effetto del processo usato dalla Servier per la sua sintesi (12).

17.      Il brevetto EP0049658 relativo alla molecola del Perindopril è stato depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) il 29 settembre 1981. Tale brevetto doveva scadere il 29 settembre 2001, ma la sua tutela è stata prorogata in vari Stati membri dell’Unione europea, tra cui il Regno Unito, fino al 22 giugno 2003 (13). In Francia la tutela del medesimo brevetto è stata prorogata fino al 22 marzo 2005 e in Italia fino al 13 febbraio 2009 (14). L’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per compresse di Perindopril erbumina (2 e 4 mg) per il trattamento dell’ipertensione arteriosa è stata concessa, in Europa, tra il 1988 e il 1989 (15).

18.      Dopo il deposito del brevetto della molecola, la Servier ha depositato dinanzi all’UEB diversi brevetti di procedimento relativi alla fabbricazione del Perindopril. I brevetti interessati dal presente procedimento sono, in particolare, i brevetti EP0308339, EP0308340 e EP0308341 (in prosieguo, rispettivamente: il «brevetto 339», il «brevetto 340» e il «brevetto 341»), depositati nel 1988 e che dovevano scadere nel 2008, nonché, e soprattutto, il brevetto EP1296947 (cosiddetto «brevetto alpha»; in prosieguo: il «brevetto 947»), depositato nel 2001. Il brevetto 947 comprendeva la forma cristallina alfa del Perindopril erbumina e i metodi per fabbricarlo ed è stato concesso il 4 febbraio 2004 (16).

19.      La Servier ha presentato parimenti domande di brevetti nazionali in vari Stati membri dell’Unione, ad esempio in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia. Pertanto, sono stati rilasciati brevetti il 16 maggio 2006 in Bulgaria, il 17 agosto 2006 in Ungheria, il 23 gennaio 2007 nella Repubblica ceca, il 23 aprile 2007 in Slovacchia e il 24 marzo 2010 in Polonia. Tali brevetti corrispondevano, in sostanza, ai brevetti depositati dinanzi all’UEB (17).

20.      A decorrere dal 2002, la Servier ha messo a punto un Perindopril di seconda generazione, fabbricato a partire da un nuovo sale, l’arginina, per il quale ha presentato una domanda di brevetto (EP1354873B) il 17 febbraio 2003. Tale brevetto è stato rilasciato il 17 luglio 2004, con data di scadenza fissata al 17 febbraio 2023. L’introduzione del Perindopril a base di arginina nei mercati dell’Unione europea ha avuto inizio nel 2006. Tale prodotto è una versione generica bioequivalente del prodotto di prima generazione, ma si vende in dosaggi diversi a causa del diverso peso molecolare del nuovo sale (18). Il Perindopril a base di arginina ha ricevuto un AIC in Francia nel 2004 ed è stato poi autorizzato mediante il procedimento di riconoscimento reciproco in altri Stati membri (19).

3.      Controversie brevettuali relative al Perindopril e lancio di versioni generiche del Perindopril

21.      Tra il 2003 e il 2009 la Servier è stata parte di una serie di controversie riguardanti il Perindopril, sia dinanzi all’UEB sia dinanzi ai giudici nazionali. Si trattava essenzialmente di domande di provvedimenti ingiuntivi e di procedimenti relativi al brevetto 947, avviati in diversi Stati membri e tra la Servier e una serie di società produttrici di medicinali generici che preparavano il lancio di una versione generica del Perindopril (20).

a)      Controversie dinanzi all’UEB

22.      Anzitutto, dieci società produttrici di medicinali generici, tra cui la Niche, la Teva e la Lupin, hanno proposto opposizione contro il brevetto 947 dinanzi all’UEB nel 2004, al fine di ottenerne la revoca in toto, adducendo motivazioni vertenti sulla mancanza di novità e di attività inventiva nonché sull’insufficiente esposizione dell’invenzione (21).

23.      Il 27 luglio 2006 la divisione di opposizione dell’UEB ha confermato la validità del brevetto 947 a seguito di lievi modifiche delle domande iniziali della Servier (in prosieguo: la «decisione dell’UEB del 27 luglio 2006»). Nove società hanno proposto un ricorso avverso tale decisione, ma la Krka e la Lupin hanno notificato il ritiro dei loro ricorsi l’11 gennaio e il 5 febbraio 2007, rispettivamente, a seguito dei loro accordi con la Servier. Con decisione del 6 maggio 2009 la commissione di ricorso tecnica dell’UEB ha annullato la decisione dell’UEB del 27 luglio 2006 e ha revocato il brevetto 947 (in prosieguo: la «decisione dell’UEB del 6 maggio 2009»). L’istanza di revisione presentata dalla Servier avverso tale decisione è stata respinta il 19 marzo 2010 (22).

b)      Controversie dinanzi ai giudici nazionali

24.      La validità del brevetto 947 è stata altresì contestata da società produttrici di medicinali generici dinanzi ai giudici di taluni Stati membri, e la Servier ha presentato domande di provvedimento ingiuntivo, talvolta coronate da successo (23). Tuttavia, la maggior parte di tali controversie sono cessate prima dell’adozione di una decisione definitiva sulla validità del brevetto 947 per effetto degli accordi transattivi conclusi tra la Servier e società produttrici di medicinali generici.

25.      In tale contesto occorre tuttavia rilevare due controversie tra la Servier e la Apotex, l’unica società produttrice di medicinali generici parte di una controversia con la Servier nel Regno Unito con la quale la Servier non ha concluso un accordo transattivo. Tali controversie, l’una pendente nel Regno Unito e l’altra pendente nei Paesi Bassi, non sono state quindi interrotte dalla conclusione di accordi transattivi e hanno successivamente portato all’annullamento del brevetto 947.

26.      Pertanto, da un lato, il 1º agosto 2006, la Servier ha intentato un’azione per contraffazione del brevetto 947 nei confronti della Apotex, che aveva lanciato una versione generica del Perindopril «a rischio» nel mercato del Regno Unito, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery (sezione dei brevetti)] e ha ottenuto la pronuncia di un provvedimento ingiuntivo l’8 agosto 2006. Tuttavia, a seguito di una domanda riconvenzionale di annullamento di detto brevetto presentata dalla Apotex, il brevetto 947 è stato annullato il 6 luglio 2007, l’ingiunzione è stata revocata e la Apotex è entrata nel mercato con il Perindopril generico, il che ha aperto il mercato ai medicinali generici nel Regno Unito. Il 9 maggio 2008 la decisione di annullamento del brevetto 947 è stata confermata in appello (24).

27.      D’altro lato, il 13 novembre 2007 la Katwijk Farma, una società figlia della Apotex, ha investito i giudici dei Paesi Bassi di una domanda di annullamento della parte olandese del brevetto 947 e il 13 dicembre 2007 ha lanciato il suo Perindopril generico, mentre una domanda di provvedimento ingiuntivo da parte della Servier è stata respinta. L’11 giugno 2008, il giudice dei Paesi Bassi ha annullato il brevetto 947 per i Paesi Bassi al termine di un’azione giudiziaria concomitante promossa dalla Pharmachemie, una società figlia della Teva (25).

28.      A partire dal maggio 2008, la Sandoz, un’altra società produttrice di medicinali generici, ha lanciato il suo Perindopril generico in diversi Stati membri (26).

4.      Accordi transattivi di controversie in materia di brevetti oggetto della presente causa, conclusi dalla Servier con società produttrici di medicinali generici

29.      Tra il 2005 e il 2007 la Servier ha concluso accordi transattivi con le società produttrici di medicinali generici Niche/Unichem, Matrix, Teva, Krka e Lupin. Gli accordi oggetto della presente impugnazione sono gli accordi conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem, la Matrix, la Teva e la Lupin.

a)      Accordi conclusi con la Niche/Unichem e la Matrix

30.      La Niche/Unichem e la Matrix collaboravano per il lancio di una versione generica del Perindopril. La Matrix aveva il ruolo di fornitore di IFA e la Niche/Unichem era responsabile dell’ottenimento delle AIC e della distribuzione del prodotto finito (27).

31.      Oltre all’opposizione della Niche dinanzi all’UEB (28), la Servier e la Niche controvertevano, dal 25 giugno 2004, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery (sezione dei brevetti), Regno Unito] riguardo ai brevetti 339, 340, 341 e 947. L’udienza in tale procedimento era stata fissata per il 7 e l’8 febbraio 2005. La Matrix è stata associata a tale procedimento effettuando deposizioni, ma non aveva un proprio procedimento contenzioso in corso con la Servier (29).

32.      L’8 febbraio 2005 la Servier ha concluso due accordi transattivi, uno con la Niche/Unichem (in prosieguo: l’«accordo Niche») e uno con la Matrix (in prosieguo: l’«accordo Matrix»). Lo stesso giorno la Niche ha concluso un contratto di licenza e di fornitura con la Biogaran, società figlia al 100% della Laboratoires Servier.

33.      Gli accordi conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem e con la Matrix riguardavano tutti i paesi nei quali erano in vigore i brevetti 339, 340, 341 e 947, ad eccezione di uno Stato non membro dello Spazio economico europeo (SEE), per l’accordo Matrix. Essi prevedevano, in sintesi (30), che la Niche/Unichem e la Matrix si sarebbero astenute dal fabbricare o dal fornire Perindopril, considerato dalla Servier come violazione dei suoi brevetti, nonché dal contestare i brevetti della Servier.

34.      Come contropartita, la Servier si impegnava a non proporre azioni per contraffazione nei confronti della Niche/Unichem e della Matrix e a versare 11,8 milioni di lire sterline (GBP) alla Niche/Unichem, da un lato, e GBP 11,8 milioni alla Matrix, dall’altro. Inoltre, nell’ambito dell’accordo con la Biogaran, la Niche si è impegnata a trasferire alla Biogaran fascicoli relativi a tre medicinali e necessari all’ottenimento delle AIC e di un’AIC francese per uno di essi. Come contropartita, la Biogaran doveva versare alla Niche una somma pari a GBP 2,5 milioni, non rimborsabile, anche in caso di mancato ottenimento delle AIC da parte della Biogaran.

b)      Accordo concluso con la Teva

35.      Oltre all’opposizione della Teva dinanzi all’UEB (31), la Servier e la Ivax controvertevano nel Regno Unito, dal 9 agosto 2005, riguardo al brevetto 947, ma avevano tuttavia deciso di sospendere il procedimento fino all’adozione della decisione definitiva nel procedimento di opposizione dinanzi all’UEB. Il 15 agosto 2007 la Pharmachemie, una società figlia della Teva, ha presentato una domanda di revoca del brevetto 947, come convalidato nei Paesi Bassi, che è stata accolta l’11 giugno 2008 (32).

36.      Il 13 giugno 2006 la Servier e la Teva hanno concluso un accordo transattivo che riguardava unicamente il Regno Unito (in prosieguo: l’«accordo Teva»). Tale accordo era concluso per una durata di tre anni ed era rinnovabile per un’ulteriore durata di due anni.

37.      Ai sensi di detto accordo, la Teva si impegnava a rifornirsi esclusivamente dalla Servier per il Perindopril erbumina destinato alla distribuzione nel Regno Unito, per tre anni. A fronte del pagamento, da parte della Servier, di un importo di GBP 5 milioni, la Teva si è impegnata a non vendere Perindopril generico (diverso da quello fornito dalla Servier) e a non contestare i brevetti della Servier nel Regno Unito, fermo restando che non aveva il divieto di proseguire un procedimento di opposizione contro i brevetti controversi dinanzi all’UEB. Inoltre, la Servier e la Teva hanno convenuto il versamento di un indennizzo forfettario alla Teva in caso di mancata fornitura di Perindopril sin dal 1º agosto 2006 e la Teva, in tal caso, non aveva alcun diritto di porre fine all’accordo transattivo. A seguito della decisione dell’UEB del 27 luglio 2006 che confermava il brevetto 947 e del provvedimento ingiuntivo concesso dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery (sezione dei brevetti)] contro la Apotex l’8 agosto 2006 (33), la Servier si è avvalsa della clausola di indennizzo forfettario e la Teva ha quindi ricevuto, su un periodo di 11 mesi, la somma di GBP 5,5 milioni da parte della Servier come contropartita della mancata fornitura del Perindopril. In totale, la Servier ha quindi versato alla Teva GBP 10,5 milioni nell’ambito di tale accordo transattivo (34).

38.      Il 23 febbraio 2007 la Servier e la Teva hanno stipulato un atto integrativo all’accordo Teva, che confermava l’effettiva attuazione dell’obbligo di acquisto esclusivo, fissando una data in cui la Teva avrebbe potuto iniziare a distribuire il Perindopril generico fornito dalla Servier. Tale data doveva essere fissata unilateralmente dalla Servier, o corrispondere alla data di revoca o di scadenza del brevetto 947, o essere quella in cui la Apotex avrebbe iniziato a distribuire il Perindopril generico nel Regno Unito a seguito della risoluzione della controversia tra la stessa e la Servier (35). Alla fine la Teva è entrata nel mercato del Regno Unito con il Perindopril generico fornito dalla Servier a seguito dell’annullamento del brevetto 947 per il Regno Unito il 6 luglio 2007 nel contenzioso con la Apotex (36).

c)      Accordo concluso con la Lupin

39.      Oltre alla sua opposizione dinanzi all’UEB (37), la Lupin, il 18 ottobre 2006, ha investito i giudici britannici di un’azione di annullamento del brevetto 947, come convalidato nel Regno Unito, e di dichiarazione di non contraffazione di detto brevetto con la versione generica del Perindopril che essa intendeva commercializzare in tale paese (38).

40.      Il 30 gennaio 2007 la Servier e la Lupin hanno concluso un accordo transattivo in materia di brevetti riguardante tutti i paesi, fatta eccezione per un paese non appartenente al SEE (in prosieguo: l’«accordo Lupin»).

41.      Ai sensi di tale accordo, la Lupin ha accettato di non vendere Perindopril generico (fino all’immissione in commercio di Perindopril generico da parte della Servier o di terzi o fino alla scadenza/all’annullamento dei brevetti della Servier) e di non contestare una serie di brevetti detenuti dalla Servier. L’accordo prevedeva inoltre che le parti avrebbero utilizzato «tutti i mezzi ragionevoli» per concludere un accordo di distribuzione in base al quale la Servier avrebbe iniziato a fornire Perindopril alla Lupin una volta avvenuta l’immissione in commercio del Perindopril generico da parte della Servier o da parte di terzi. Siffatto accordo non è stato infine firmato e la Lupin non è mai entrata nel mercato del Perindopril.

42.      Inoltre, la Servier e la Lupin hanno altresì concluso, nell’ambito dell’accordo Lupin, un accordo di cessione di diritti di proprietà intellettuale e un accordo di licenza. In base a tali accordi, la Servier ha versato alla Lupin una somma pari a EUR 40 milioni per l’acquisto delle domande di brevetti di quest’ultima relative al Perindopril e la Lupin ha ottenuto una retrocessione di licenza sulle domande riacquistate (39).

B.      Decisione controversa

43.      Il 9 luglio 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa (40).

44.      Per quanto riguarda il presente procedimento di impugnazione, la Commissione ha ritenuto che gli accordi conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem, la Matrix, la Teva e la Lupin costituissero restrizioni della concorrenza per oggetto e per effetto.

45.      Inoltre, la Commissione ha altresì ritenuto che gli accordi conclusi dalla Servier con la Krka costituissero una restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto, e che la Servier avesse violato l’articolo 102 TFUE elaborando e attuando, segnatamente mediante l’acquisizione di tecnologia e mediante accordi transattivi, una strategia di esclusione riguardante il mercato delle formule del Perindopril in Francia, nei Paesi Bassi, in Polonia e nel Regno Unito e il mercato della tecnologia dell’IFA del Perindopril.

46.      Di conseguenza, la Commissione ha constatato che la Servier aveva violato gli articoli 101 e 102 TFUE e le ha inflitto ammende per tali infrazioni.

C.      Sentenza impugnata

47.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2014, la Servier ha proposto ricorso avverso la decisione controversa. Dinanzi al Tribunale la Servier è stata sostenuta nelle sue conclusioni dalla European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

48.      Con la sentenza impugnata, il Tribunale, statuendo in sezione ampliata, ha, in primo luogo, annullato 1) l’articolo 4 della decisione controversa (che constatava la violazione, da parte della Servier, dell’articolo 101 TFUE per gli accordi con la Krka); 2) l’articolo 6 della decisione controversa (che constatava la violazione, da parte della Servier, dell’articolo 102 TFUE), e 3) l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 6, della decisione controversa (che infliggeva le ammende alla Servier per queste due infrazioni).

49.      In secondo luogo, il Tribunale 4) ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Servier per l’accordo con la Matrix, previsto all’articolo 2 della decisione controversa, con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), di detta decisione. In terzo luogo, il Tribunale 5) ha respinto il ricorso quanto al resto, e, in quarto luogo, 6) e 7) ha condannato la Servier, la Commissione e l’EFPIA a sopportare ciascuna le proprie spese.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

50.      Con ricorso del 28 febbraio 2019, la Servier ha proposto un’impugnazione avverso la sentenza contestata, sempre sostenuta nelle sue conclusioni dall’EFPIA.

51.      Parallelamente, gli altri destinatari della decisione controversa, rimasti soccombenti dinanzi al Tribunale, hanno parimenti proposto impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale che hanno respinto i loro ricorsi avverso detta decisione, mentre la Commissione ha proposto impugnazioni avverso l’annullamento, da parte del Tribunale, delle parti della decisione controversa riguardanti gli accordi con la Krka e l’articolo 102 TFUE (41).

52.      Con atto del 22 maggio 2019, il Regno Unito ha chiesto di intervenire, nella presente causa, a sostegno delle conclusioni della Commissione. L’intervento è stato ammesso con decisione del presidente della Corte del 16 giugno 2019.

53.      La Servier chiede che la Corte voglia:

–        In via principale, alla luce dei motivi dal primo al quinto che contestano l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE:

–        annullare i punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata;

–        annullare l’articolo 1, lettera b), l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b) e l’articolo 5, lettera b) e, di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sugli effetti degli accordi in questione;

–        In subordine, alla luce del sesto motivo:

–        annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato le conclusioni della Commissione riguardanti l’esistenza di infrazioni distinte e di ammende cumulative per gli accordi Niche e Matrix e, di conseguenza, annullare l’articolo 1, lettera b), l’articolo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), della decisione controversa;

–        In ulteriore subordine:

–        annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa alla luce del settimo motivo, prima e seconda parte, che contestano il principio e l’importo di tutte le ammende;

–        annullare il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata e l’articolo 5, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa alla luce della quarta parte del quinto motivo riguardante la durata dell’asserita infrazione e il calcolo dell’ammenda relativa all’accordo concluso tra la Servier e la Lupin, e fissare, di conseguenza, l’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

–        E in ogni caso:

–        condannare la Commissione alle spese.

54.      L’EFPIA chiede che la Corte voglia:

–        annullare i punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata;

–        annullare l’articolo 1, lettera b), l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 5, lettera b), e, di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1), lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sugli effetti degli accordi in questione; e

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle del giudizio di primo grado.

55.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso, e

–        condannare la ricorrente alle spese sia del procedimento dinanzi al Tribunale sia del procedimento dinanzi alla Corte.

56.      Il Regno Unito sostiene le conclusioni della Commissione.

57.      Il 13 settembre 2021 la Corte ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla sentenza Generics (UK) e a. nonché sulle sentenze del gruppo Lundbeck/Commissione (42).

58.      Il 20 e il 21 ottobre 2021 le parti delle nove impugnazioni proposte avverso le otto sentenze del Tribunale relative alla decisione controversa sono state sentite nelle loro osservazioni e nelle loro risposte ai quesiti della Corte in un’udienza comune.

IV.    Valutazione

59.      La Servier sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la constatazione della Commissione secondo cui gli accordi conclusi con la Niche/Unichem, la Matrix, la Teva e la Lupin costituivano violazioni dell’articolo 101 TFUE e che essa poteva infliggere ammende alla Servier per tale infrazione.

60.      La Servier struttura il suo argomento intorno a sette motivi, di cui i primi sei riguardano la constatazione delle infrazioni (A), mentre il settimo riguarda le ammende (B).

A.      Sulla constatazione dell’infrazione

1.      Struttura e ricevibilità dell’argomento della Servier

61.      Nell’ambito dei suoi primi due motivi, la Servier contesta al Tribunale, in generale, errori di diritto commessi in sede di analisi dell’oggetto anticoncorrenziale degli accordi (primo motivo) nonché della concorrenza potenziale tra le parti (secondo motivo).

62.      Inoltre, con i suoi motivi dal terzo al quinto, la Servier fa valere siffatti errori riguardo a ciascuno degli accordi di cui trattasi, ossia per quanto riguarda gli accordi Niche e Matrix (terzo motivo), l’accordo Teva (quarto motivo) e l’accordo Lupin (quinto motivo). Nella terza parte del suo quinto motivo la Servier sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in errori nella determinazione della data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin.

63.      Con il suo sesto motivo, la Servier deduce, in subordine, errori di diritto commessi dal Tribunale relativi alla qualificazione come infrazioni distinte degli accordi Niche e Matrix.

64.      In via preliminare, la Commissione sostiene che il primo e il secondo motivo sono parzialmente irricevibili, in quanto la Servier vi criticherebbe in modo teorico e astratto errori asseritamente commessi dal Tribunale senza fare riferimento a punti precisi della sentenza impugnata. Inoltre, la Servier ripeterebbe argomenti già sottoposti al Tribunale e respinti da quest’ultimo senza spiegare quale errore avrebbe commesso il Tribunale respingendoli.

65.      Tali critiche sono giustificate per quanto riguarda una parte degli argomenti dedotti dalla Servier, e non solo nell’ambito del primo e del secondo motivo, ma anche nell’ambito del terzo, quarto e quinto motivo. Infatti, con una parte del suo argomento, la Servier procede a considerazioni generali ed elenca un gran numero di punti della sentenza impugnata asseritamente errati, senza dimostrare in cosa consisterebbero concretamente gli errori commessi dal Tribunale in tali punti. Analogamente, in diversi punti del suo ricorso, la Servier si limita a ripetere argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale e a rinviare alle sue memorie e ai loro numerosi allegati presentati dinanzi a quest’ultimo.

66.      Tuttavia, come ammesso dalla stessa Commissione, a parte tali considerazioni, che sono effettivamente irricevibili, una lettura combinata degli argomenti dedotti dalla Servier nell’ambito dei suoi diversi motivi rivela che la Servier collega le sue censure generali riguardanti l’esame della concorrenza potenziale e dell’oggetto anticoncorrenziale degli accordi da parte del Tribunale all’esame, da parte di quest’ultimo, di vari aspetti dei suoi rapporti e accordi specifici con le società produttrici di medicinali generici in questione. In tale contesto, la Servier individua i punti della motivazione della sentenza di cui trattasi e gli errori asseritamente commessi in tali punti.

67.      È vero che l’esame di tale argomento è complicato dalla presentazione di tali censure in diversi punti dell’impugnazione. Pertanto, per quanto riguarda la concorrenza potenziale, occorre leggere congiuntamente il secondo motivo e la prima parte del terzo, quarto e quinto motivo. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’oggetto anticoncorrenziale degli accordi, occorre fare riferimento al primo motivo e alla seconda parte del terzo, quarto e quinto motivo. Tuttavia, procedendo a tale lettura, è possibile individuare le critiche concrete della Servier nei confronti della sentenza impugnata e si deve riconoscere che, in tale misura, l’argomento della Servier è effettivamente ricevibile. Pertanto, successivamente, in sede di esame dei diversi motivi della Servier, sarà esaminata la parte ricevibile del suo argomento, fermo restando che esso si colloca spesso in una zona grigia tra qualificazione giuridica e valutazione dei fatti.

68.      Fatte tali precisazioni, occorre esaminare anzitutto gli argomenti della Servier relativi alla concorrenza potenziale (2), prima di passare ai suoi argomenti relativi all’oggetto anticoncorrenziale degli accordi (3), alla data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin (4) e, infine, alla qualificazione dell’accordo Niche da un lato e dell’accordo Matrix dall’altro, come infrazioni distinte (5).

2.      Sulla concorrenza potenziale (secondo motivo e prima parte del terzo, quarto e quinto motivo)

69.      La Servier sostiene anzitutto che, quando il Tribunale ha esaminato se la Servier e le società produttrici di medicinali generici fossero concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi, il Tribunale è incorso in tre errori. Il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto della portata dei brevetti (a), avrebbe erroneamente concluso che misure preparatorie da parte delle società produttrici di medicinali generici attestavano una capacità effettiva di entrare nel mercato (b), e avrebbe invertito l’onere della prova (c). Inoltre, la Servier tenta di declinare tali errori per quanto riguarda la valutazione del suo rapporto di concorrenza con ciascuna delle società produttrici di medicinali generici coinvolte (d).

a)      Sulla portata dei brevetti in sede di analisi della concorrenza potenziale

70.      La Servier fa valere anzitutto che il Tribunale non ha tenuto conto della portata dei brevetti prescindendo dagli ostacoli brevettuali in sede di analisi della capacità delle società produttrici di medicinali generici di entrare rapidamente nel mercato. Anche prima di una decisione sulla sua validità e sulla natura contraffatta di un medicinale generico, un brevetto percepito come forte, al pari dei provvedimenti ingiuntivi che vietano alle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato, potrebbero incidere sulla capacità di tali società di entrare nel mercato.

71.      A tal riguardo, va ricordato che, al fine di esaminare se un’impresa parte di un accordo costituisca un concorrente potenziale in un determinato mercato, occorre verificare se tale mercato sia munito di ostacoli insormontabili all’ingresso (43) e se, in mancanza dell’accordo in questione, sarebbero esistite possibilità reali e concrete che l’impresa in questione accedesse a detto mercato ed entrasse in concorrenza con le imprese che vi sono stabilite. Tale verifica deve avvenire alla luce del contesto economico e giuridico concreto nel quale l’accordo in questione è stato concluso (44).

72.      Pertanto, in sede di esame della concorrenza potenziale tra un titolare di brevetti che tutela il procedimento di fabbricazione di un principio attivo divenuto di pubblico dominio, da un lato, e società che intendono entrare nel mercato con medicinali generici contenenti tale principio attivo, dall’altro, che hanno concluso accordi come quelli di cui trattasi nel caso di specie, non è certamente possibile prescindere da detti brevetti, che fanno incontestabilmente parte del contesto economico e giuridico in questione (45).

73.      Tuttavia, in tale contesto, occorre altresì tener conto del fatto che la presunzione di validità di un brevetto su un processo di fabbricazione di un farmaco non equivale a una presunzione di illiceità di medicinali generici di tale farmaco che, secondo il titolare del brevetto, violano quest’ultimo. Controversie su tale punto, sia per quanto riguarda la validità dei brevetti di procedimento sia per quanto riguarda la natura contraffatta dei medicinali generici, vale a dire la questione se essi siano stati fabbricati secondo i procedimenti ancora tutelati da brevetti, sono, al contrario, comuni, o addirittura costituiscono un indizio dell’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra le parti (46).

74.      Ne consegue che, in tali circostanze, l’esistenza di un brevetto che tutela il processo di fabbricazione di un principio attivo divenuto di pubblico dominio non può essere, di per sé, considerata come un ostacolo insormontabile all’ingresso nel mercato di medicinali generici contenenti tale principio attivo (47).

75.      L’esame dell’esistenza di una concorrenza potenziale tra il titolare di un siffatto brevetto e società che intendevano entrare nel mercato con medicinali generici, che hanno concluso accordi come quelli di cui trattasi nel caso di specie, deve appunto vertere sulla questione se, nonostante l’esistenza dei diritti di brevetto in questione, tali società disponessero di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato al momento della conclusione degli accordi. L’esistenza di tali possibilità può essere dimostrata da una serie di indizi concordanti che comprende, in particolare, le misure preparatorie adottate dalle società produttrici di medicinali generici nonché la percezione della situazione da parte delle stesse come da parte del titolare del brevetto (48).

76.      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, nel caso di specie, il Tribunale ha debitamente proceduto a siffatto esame ai punti 432 e seguenti (riguardanti la Niche/Unichem), 579 e seguenti (riguardanti la Teva) e 718 e seguenti (riguardanti la Lupin) della sentenza impugnata. Il Tribunale ha esaminato in modo minuzioso se tali società disponessero di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato nonostante gli ostacoli costituiti non solo dai brevetti della Servier, ma anche da ostacoli di ordine tecnico, connessi allo sviluppo dei loro prodotti, e di ordine regolamentare, connessi all’ottenimento di AIC per tali prodotti.

b)      Sull’analisi delle possibilità reali e concrete delle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato nonostante la presenza di ostacoli

77.      Da quanto precede risulta che il Tribunale non si è limitato, come sostiene la Servier, ad applicare il criterio di una semplice intenzione di entrare nel mercato puramente teorico a un orizzonte indefinito. Lungi dal limitarsi a possibilità di ingresso nel mercato puramente ipotetiche, avulse dal contesto, il Tribunale, al contrario, ha proprio esaminato se le azioni concrete intraprese dalle società produttrici di medicinali generici attestassero le loro possibilità reali e concrete di entrare nel mercato nonostante l’esistenza dei brevetti della Servier. In occasione di tale esame, il Tribunale si è basato su elementi obiettivi la cui concretezza non è rimessa in discussione dalla Servier, quali, in particolare, gli investimenti già effettuati, le pratiche espletate al fine di ottenere un’AIC e i contratti conclusi con partner commerciali.

78.      Le diverse critiche mosse dalla Servier al riguardo non rivelano errori di diritto commessi dal Tribunale in occasione di tale esame.

1)      Sulla presenza di un accordo che esclude i potenziali operatori dall’ingresso nel mercato

79.      Anzitutto, contrariamente a quanto sostiene la Servier, la Corte ha espressamente riconosciuto che, in una situazione come quella di cui trattasi, la conclusione, da parte di operatori, di un accordo avente ad oggetto il mantenimento di uno di essi al di fuori del mercato costituisce non solo un indizio forte ma anche l’«l’elemento avente maggiore forza probatoria» dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra di essi. Costituisce altresì un indizio del genere il fatto che un produttore di farmaci originari proceda a trasferimenti di valore a favore di una società produttrice di medicinali generici in cambio del rinvio dell’ingresso di quest’ultima nel mercato. Tale volontà rivela infatti la percezione che il produttore di farmaci originari ha del rischio rappresentato, per i suoi interessi commerciali, dalla società produttrice di medicinali generici di cui trattasi, percezione rilevante per valutare l’esistenza di una concorrenza potenziale (49).

80.      Ciò è semplicemente coerente poiché tali elementi corroborano appunto il fatto che la società produttrice di medicinali generici di cui trattasi dispone di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato e non incontra ostacoli insormontabili. Non è effettivamente plausibile che, se la società produttrice di medicinali generici non potesse entrare nel mercato e non costituisse quindi una minaccia per il produttore di farmaci originari, quest’ultimo concluderebbe con essa un accordo diretto a tenerla fuori dal mercato dietro pagamento. Pertanto, in sede di valutazione dell’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra operatori economici, tali indizi devono essere presi in considerazione nella stessa fase dell’esame e allo stesso titolo delle possibilità reali e concrete delle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato e dell’assenza di ostacoli insormontabili. Tutti questi elementi costituiscono effettivamente, considerati nel loro insieme, il complesso di indizi su cui può basarsi la Commissione per dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra operatori, uno dei quali è già presente in un mercato nel quale gli altri si apprestano ad entrare.

81.      Pertanto, l’affermazione del Tribunale formulata al punto 450 della sentenza impugnata, secondo cui la conclusione, da parte della Servier, degli accordi controversi con le società produttrici di medicinali generici costituiva un elemento pertinente per valutare la concorrenza potenziale tra tali operatori non è viziata da alcun errore.

2)      Sulle misure preparatorie delle società produttrici di medicinali generici e sulla loro intenzione di superare gli ostacoli

82.      Inoltre, contrariamente alle affermazioni della Servier, l’esistenza di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato è attestata dal fatto che, al momento della conclusione degli accordi, le società produttrici di medicinali generici avevano adottato misure preparatorie sufficienti a consentire loro di accedere al mercato entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale sul produttore di farmaci originari. Siffatte misure consentono di dimostrare la ferma determinazione nonché la capacità propria di tali società di accedere al mercato di un medicinale contenente un principio attivo divenuto di pubblico dominio, anche in presenza di brevetti di processo detenuti dal produttore di farmaci originari (50).

83.      Come correttamente ricordato dal Tribunale ai punti 384, 444, 458 e 728 della sentenza impugnata, in tale contesto, l’intenzione di un operatore di entrare nel mercato è un fattore idoneo a corroborare la constatazione della sua capacità di farlo (51). Pertanto, la Servier non può contestare al Tribunale di essere incorso in errori nella sua valutazione della percezione dei rischi brevettuali da parte delle società produttrici di medicinali generici. Inoltre, da tali punti nonché dai punti 445 e seguenti e 729 e seguenti della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha constatato che, anche se gli elementi dedotti dalla Commissione per dimostrare che le società produttrici di medicinali generici confidavano nell’esito favorevole delle controversie in materia di brevetti dovevano essere esclusi, le misure tecniche e contenziose adottate da tali società dimostravano comunque la loro intenzione di entrare nel mercato.

84.      Contrariamente a quanto affermato dalla Servier, il Tribunale ha correttamente riconosciuto che tali misure dimostrano che dette società non erano affatto scoraggiate dai diversi ostacoli brevettuali, normativi e tecnici all’ingresso nel mercato e avevano al contrario la ferma determinazione di superarli.

3)      Sulla presenza di molteplici ostacoli

85.      La Servier sostiene tuttavia che il Tribunale è incorso in un errore di diritto esaminando le difficoltà brevettuali, tecniche, normative e finanziarie alle quali facevano fronte le società produttrici di medicinali generici, e più precisamente la Niche e la Matrix, separatamente e non considerate nel loro insieme. Anche se ciascuna difficoltà non era singolarmente insormontabile, ciò non avrebbe significato che tali società avessero la capacità di superare l’insieme di tali difficoltà.

86.      Secondo la Commissione, tale argomento non è stato dedotto in primo grado ed è quindi irricevibile. Tuttavia, poiché detto argomento costituisce l’ampliamento di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale e contesta l’applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte di quest’ultimo, la Servier può farlo valere in sede di impugnazione (52).

87.      Ciononostante, tale argomento non può essere sostanzialmente accolto.

88.      Pertanto, il Tribunale ha effettuato, ai punti 442 e seguenti (riguardanti la Niche/Unichem), 589 e seguenti (riguardanti la Teva) e 726 e seguenti (riguardanti la Lupin) della sentenza impugnata un esame minuzioso e dettagliato dei diversi ostacoli brevettuali, tecnici, normativi e finanziari ai quali tali società, secondo la Servier, avevano fatto fronte al momento della preparazione del loro ingresso nel mercato con i loro prodotti. Nel corso di tale esame il Tribunale ha constatato che le misure adottate ininterrottamente da dette società per far fronte a tali difficoltà mostravano che queste ultime non erano ostacoli insormontabili che rendevano impossibile tale ingresso nel mercato.

89.      Orbene, così facendo, il Tribunale si è basato su un gran numero di elementi di fatto non contestati dalla Servier.

90.      In tali circostanze, la Servier non può contestare al Tribunale di non aver esaminato i diversi ostacoli anche nel loro complesso.

91.      Come sostiene correttamente la Commissione, la Servier non spiega perché né come tali ostacoli, considerati nel loro insieme, avrebbero potuto risultare insormontabili, mentre il Tribunale ha esaminato, senza incorrere in errori di diritto, che le società produttrici di medicinali generici erano disposte a superarli singolarmente. Del resto, la Servier non spiega neppure in che cosa sarebbe dovuto concretamente consistere siffatto esame e in che modo sarebbe stato diverso dall’esame svolto dal Tribunale.

92.      Del resto, la Commissione sostiene correttamente di aver proprio adottato un approccio «olistico» evidenziando come le società produttrici di medicinali generici, e in particolare la Niche, avessero adottato misure sul piano sia brevettuale (azioni contenziose) che tecnico (risoluzione degli ostacoli tecnici), regolamentare (scambi con le autorità nazionali al fine di ottenere AIC) o finanziario (contatti con la società madre al fine di essere sostenuta). Il Tribunale, del resto, ha non solo verificato la fondatezza degli elementi così prodotti dalla Commissione, ma ha altresì analizzato le correlazioni tra i diversi piani, ad esempio respingendo, al punto 494 della sentenza impugnata, le affermazioni della Servier secondo le quali le difficoltà finanziarie della Niche avrebbero impedito a quest’ultima di far fronte ai rischi di spese giudiziarie e di risarcimento danni inerenti al contenzioso dei brevetti.

93.      Pertanto, la censura relativa alla mancata analisi complessiva degli ostacoli all’ingresso nel mercato delle società produttrici di medicinali generici deve essere anch’essa respinta.

c)      Sulla ripartizione dell’onere della prova

94.      La Servier fa valere che il Tribunale, dopo essersi limitato a constatare l’esistenza di iniziative volte a dimostrare le possibilità reali e concrete delle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato, avrebbe richiesto alla Servier, per confutare tale constatazione, di fornire la prova che l’ingresso nel mercato di tali società si trovava di fronte a difficoltà insormontabili. Orbene, ciò equivarrebbe a richiedere una prova negativa (probatio diabolica). In tal modo, il Tribunale avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova e violato il principio secondo cui l’onere della prova dell’esistenza di possibilità reali e concrete delle società produttrici di medicinali generici di entrare nel mercato incombe alla Commissione.

95.      Tale argomento è del tutto infondato.

96.      Come ha giustamente riconosciuto il Tribunale al punto 386 della sentenza impugnata, è certamente vero che l’onere della prova dell’esistenza di possibilità reali e concrete di ingresso di un concorrente nel mercato incombe alla Commissione. Tuttavia, come il Tribunale ha altresì correttamente riconosciuto in tale punto, se ha raccolto una serie di indizi concordanti che dimostrano iniziative volte alla produzione e alla commercializzazione del prodotto di cui trattasi entro un termine sufficientemente breve per pesare sull’operatore presente nel mercato, la Commissione, in mancanza di prove contrarie relative a difficoltà tecniche, normative, commerciali o finanziarie, ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di tali possibilità nelle circostanze del caso di specie.

97.      Contrariamente al parere della Servier, tale ripartizione dell’onere della prova è perfettamente conforme ai principi consolidati della giurisprudenza della Corte in materia di violazioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Ne deriva certamente che incombe alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (53). A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo (54). Tuttavia, quando la Commissione raccoglie tali elementi, spetta agli operatori interessati eccepire l’insufficienza delle prove raccolte dalla Commissione per dimostrare gli elementi costitutivi dell’infrazione (55).

98.      Così, per quanto, secondo tali principi, l’onere legale della prova gravi vuoi sulla Commissione vuoi sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (56).

99.      Orbene, nel caso di specie, dall’esame degli argomenti della Servier, effettuato ai paragrafi da 70 a 93 e da 108 a 117 delle presenti conclusioni, risulta proprio che il Tribunale non è incorso in errori quando ha confermato che la Commissione aveva sufficientemente dimostrato che le società produttrici di medicinali generici disponevano, al momento della conclusione degli accordi, di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato. Pertanto, il Tribunale ha altresì correttamente confermato che, in tali circostanze, spettava alla Servier produrre elementi idonei a inficiare tale constatazione (57).

100. A ben vedere, l’argomento presentato dalla Servier nel caso di specie deriva soprattutto da una confusione tra le nozioni di concorrenza effettiva e potenziale. Pertanto, la Servier fraintende il fatto che, per dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale, la Commissione deve soltanto dimostrare che le società produttrici di medicinali generici disponevano di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale sul produttore di farmaci originari. Per contro, non è affatto necessario che essa dimostri altresì con certezza che le misure adottate dalle società produttrici di medicinali generici saranno effettivamente coronate da successo e che tali società entreranno effettivamente nel mercato interessato (58).

101. Allo stesso modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, la Commissione non deve dimostrare che le misure adottate da una società produttrice di medicinali generici per entrare nel mercato avranno necessariamente un esito positivo «a breve termine». Ciò che conta è che tali misure dimostrino la possibilità di entrare nel mercato entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale. Orbene, finché tali misure continuano ad essere adottate, ad esempio in occasione di scambi con l’autorità di regolamentazione per ottenere un’AIC o di tentativi effettuati per superare difficoltà tecniche relative agli aspetti del prodotto generico, esse attestano la possibilità di entrare entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale. Ciò vale a maggior ragione se l’esistenza di dette misure si trova di fronte, in sede di esame della serie di indizi che dimostrano l’esistenza di una concorrenza potenziale, a prove che attestano la percezione, da parte del produttore del farmaco originario, di una minaccia costituita dalle società produttrici di medicinali generici, come il fatto che quest’ultimo cerchi di concludere con esse accordi al fine di ritardare il loro ingresso nel mercato (59).

102. Pertanto, la Servier non può sostenere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore quando ha avallato, al punto 481 della sentenza impugnata, il rifiuto della Commissione di accogliere la domanda, formulata dalla Servier, di produzione della corrispondenza tra la Niche o i suoi partner e le autorità nazionali di regolamentazione interessate. Infatti, è errato affermare che la Commissione avrebbe dovuto valutare le possibilità di successo della Niche di superare gli ostacoli normativi concernenti l’ottenimento di un’AIC interrogando tali autorità.

103. La Commissione non deve infatti valutare le possibilità di successo o il probabile esito di una procedura di AIC avviata dinanzi alle autorità nazionali da una società produttrice di medicinali generici. È sufficiente che essa attesti l’esistenza di misure concrete adottate da siffatta società (presentazione di una domanda di AIC, corrispondenza con l’autorità di regolamentazione interessata) per disporre di un AIC entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale sul produttore di farmaci originari (60). A tal riguardo, un ritardo nell’ottenimento dell’AIC non dimostra affatto che la società produttrice di medicinali generici non costituisca più una fonte di concorrenza potenziale, in particolare se detta società adotta, come le società di cui trattasi nel caso di specie, misure per risolvere le difficoltà che hanno causato il ritardo (v. paragrafo 109 delle presenti conclusioni).

104. In tale contesto, neppure l’argomento vertente sul fatto che sono le società produttrici di medicinali generici e non la Servier ad essere maggiormente in grado di segnalare eventuali difficoltà che esse dovevano affrontare, segnatamente al momento della presentazione delle loro domande di AIC, è tale da dimostrare un’inversione dell’onere della prova a danno della Servier. Infatti, l’argomento in tal senso muove parimenti dalla premessa errata secondo la quale, per dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale, occorrerebbe dimostrare con certezza che le misure adottate dalle società produttrici di medicinali generici sarebbero state coronate da successo, e che sarebbe sufficiente menzionare difficoltà o ritardi in tale contesto per inficiare la constatazione dell’esistenza di una concorrenza potenziale.

105. Orbene, come è stato appena dimostrato, e contrariamente a quanto sostiene la Servier, finché le società produttrici di medicinali generici continuano ad adottare le loro misure presso le autorità di regolamentazione e non vi rinunciano a causa di eventuali difficoltà, esse continuano a provare la loro ferma determinazione e la propria capacità di entrare nel mercato. Pertanto, la corrispondenza tra le società produttrici di medicinali generici e le autorità di regolamentazione, anche supponendo che facesse riferimento a difficoltà, non sarebbe stata tale da inficiare la constatazione dell’esistenza di una concorrenza potenziale.

106. Del resto, e in ogni caso, dal punto 481 della sentenza impugnata risulta che la Servier ha avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, alla tabella che sintetizzava il contenuto di tali scambi prodotta dalla Niche, dalla quale risultava che i problemi individuati dalle autorità di regolamentazione nazionali non hanno impedito alla Niche di fornire risposte, né alla procedura di AIC di proseguire.

107. Pertanto, anche l’argomento vertente su un’inversione dell’onere della prova nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione deve essere respinto.

d)      Sugli argomenti supplementari riguardanti ciascuna delle società produttrici di medicinali generici coinvolte

108. Alla luce delle considerazioni che precedono, neppure gli argomenti supplementari, dedotti dalla Servier riguardo alla qualità di concorrente potenziale di ciascuna delle società produttrici di medicinali generici coinvolte, rivelano che il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che, al momento della conclusione degli accordi, tali società avevano adottato misure preparatorie sufficienti a consentire loro di accedere al mercato entro un periodo di tempo idoneo a esercitare una pressione concorrenziale sulla Servier.

1)      Niche/Unichem e Matrix

109. Da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, il Tribunale ha correttamente considerato che le misure adottate dalla Niche e dalla Matrix per superare difficoltà tecniche modificando il procedimento e la forma del prodotto della Matrix, menzionate ai punti 446 e 447 della sentenza impugnata, lungi dal dimostrare che i brevetti della Servier fossero ostacoli insormontabili, attestavano, al contrario, la ferma determinazione e la capacità propria della Niche e della Matrix di entrare nel mercato nonostante l’esistenza di tali brevetti. Lo stesso vale per il compimento di sforzi in una fase avanzata dello sviluppo del medicinale generico e per la partecipazione attiva alla procedura di concessione di AIC (punti da 459 a 480 della sentenza impugnata). In tale contesto, i ritardi durante la procedura di AIC non inficiano in alcun modo la qualità di concorrente potenziale della Niche e della Matrix, poiché, come è stato appena rilevato ai paragrafi da 100 a 103 delle presenti conclusioni, non è necessario dimostrare che le misure volte ad ottenere un’AIC saranno ultimate in tempo utile o coronate da successo per qualificare società che adottano siffatte misure come concorrenti potenziali.

110. D’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, dalle considerazioni svolte dal Tribunale al punto 446 della sentenza impugnata non emerge alcuno snaturamento. Pertanto, le misure adottate dalla Niche menzionate in tale punto, la cui concretezza non è rimessa in discussione dalla Servier, attestano la determinazione della Niche a superare gli ostacoli connessi ai brevetti della Servier e ad «aprire la strada» per entrare nel mercato ottenendo una dichiarazione di non contraffazione, l’annullamento o l’invalidazione del brevetto 947. Contrariamente a quanto afferma la Servier, il Tribunale non ha affrontato, in tale punto, la questione se la Niche fosse «in buona fede». Il Tribunale non ha neppure esaminato gli elementi dedotti dalla Servier al riguardo (rifiuto da parte della Niche di fornire una descrizione dettagliata del suo processo di fabbricazione, di consentire un’ispezione dei suoi stabilimenti o di fornire un campione del suo prodotto). A prescindere dal fatto che tali elementi non possono essere esaminati per la prima volta in sede di impugnazione, è comunque giocoforza constatare che essi non rimettono in discussione le constatazioni effettuate dal Tribunale in detto punto e non rivelano alcuno snaturamento.

2)      Teva

111. Anzitutto, non può essere accolta la censura della Servier con cui si sostiene che il Tribunale le avrebbe erroneamente imposto l’onere di dimostrare che l’ingresso nel mercato della Teva si trovava di fronte a ostacoli insormontabili, ai punti 589 e seguenti della sentenza impugnata. Come per le altre società produttrici di medicinali generici, il Tribunale ha infatti constatato, a seguito di un esame dettagliato degli elementi dedotti dalla Servier, che questi ultimi non erano tali da rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui le misure adottate dalla Teva attestavano la determinazione e la capacità di quest’ultima di accedere al mercato.

112. Inoltre, il Tribunale non è incorso in errori, come afferma la Servier, neppure quando ha constatato, ai punti 590 e seguenti della sentenza impugnata, che il rischio di provvedimenti ingiuntivi non aveva inciso sulle possibilità reali e concrete della Teva di entrare nel mercato, poiché ha menzionato elementi che attestavano la volontà della Teva di assumere tale rischio. La Servier si limita del resto a rinviare in modo generico al suo argomento dedotto dinanzi al Tribunale su tale punto, senza dimostrare alcun errore commesso dal Tribunale. In ogni caso, come riconosciuto dalla Corte, l’esistenza di ingiunzioni non esclude affatto l’esistenza di una concorrenza potenziale poiché si tratta di provvedimenti provvisori che non pregiudicano affatto la fondatezza di un’azione per contraffazione (61).

113. Allo stesso modo, contrariamente a quanto afferma la Servier, il ragionamento del Tribunale esposto ai punti da 601 a 603 della sentenza impugnata, secondo il quale i ritardi nelle procedure di AIC non potevano essere sufficienti ad escludere la qualità di concorrente potenziale della Teva mentre quest’ultima compiva sforzi per superare le difficoltà incontrate, non fa emergere alcun errore per le ragioni già esposte ai paragrafi da 100 a 103 e 109 delle presenti conclusioni. La Servier si limita del resto a rinviare al suo ricorso e ai suoi allegati in primo grado per affermare che le prove da essa fornite dinanzi al Tribunale avrebbero dimostrato che tali difficoltà pregiudicavano le possibilità reali e concrete della Teva di entrare nel mercato, senza fornire spiegazioni riguardo a tali prove o dimostrare errori del Tribunale nella loro valutazione.

114. Inoltre, quanto agli snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale in sede di esame dei problemi tecnici incontrati dal prodotto della Teva, essi non risultano né alla luce delle affermazioni della Servier, né alla luce dei punti della sentenza ivi menzionati. In tal senso, da un lato, la Servier sostiene che il Tribunale ha snaturato, ai punti 586 e da 609 a 612 della sentenza impugnata, le prove che dimostrano che la Teva non aveva scorte di Perindopril sostenibile, senza fare riferimento a una qualsivoglia prova che sarebbe stata snaturata. D’altro lato, la Servier sostiene che il Tribunale ha snaturato il messaggio di posta elettronica inviato dalla Teva alla Hetero il 15 ottobre 2007, ossia successivamente alla conclusione dell’accordo Teva, messaggio di posta elettronica in cui la Teva ha affermato che rinunciava al lancio del suo prodotto. Orbene, è proprio tale rinuncia ad essere prevista da detto accordo (62). Pertanto, l’analisi del Tribunale secondo cui il messaggio di posta elettronica in questione mirava ad attuare detto accordo non risulta viziata da alcuno snaturamento.

115. Infine, contrariamente alle censure della Servier, al punto 610 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è rifiutato di prendere in considerazione prove successive all’accordo, ma si è limitato a considerare, correttamente, che uno scambio che riflettesse la percezione, da parte della Teva, della situazione concorrenziale successiva alla conclusione dell’accordo non può dimostrare che la Teva avesse rinunciato a commercializzare il suo prodotto al momento di detta conclusione (63).

3)      Lupin

116. Per quanto riguarda la valutazione della qualità di concorrente potenziale della Lupin, la Servier si limita, in sostanza, a rinviare alle sue censure generali relative alla concorrenza potenziale, che sono già state esaminate ai paragrafi da 70 a 84 delle presenti conclusioni.

117. Per il resto, la Servier sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che la Lupin aveva possibilità reali e concrete di commercializzare il suo prodotto in tutta l’UE, mentre essa era presente solo nel Regno Unito e la creazione di partenariati restava teorica e ipotetica. Orbene, il Tribunale ha menzionato le trattative tra la Lupin e potenziali partner commerciali al riguardo, il che costituiva l’adozione di misure concrete attestanti la determinazione e la capacità della Lupin di entrare nel mercato (64). In tale contesto, dal punto 745 della sentenza impugnata non emerge alcuno snaturamento dell’argomento della Servier secondo cui la Lupin si sarebbe trovata di fronte ad ostacoli commerciali insormontabili, poiché è proprio ciò che la Servier continua ad affermare nell’ambito della presente impugnazione e ciò che il Tribunale ha esaminato e respinto ai punti 745 e seguenti della sentenza impugnata.

e)      Conclusione

118. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’argomento della Servier relativo alla concorrenza potenziale, dedotto nell’ambito del suo secondo motivo e della prima parte del terzo, quarto e quinto motivo, deve essere respinto in toto.

3.      Sulla qualificazione degli accordi come restrizioni della concorrenza per oggetto (primo motivo e seconda parte del terzo, quarto e quinto motivo)

119. Nell’ambito del suo primo motivo nonché della seconda parte del terzo, quarto e quinto motivo, la Servier sostiene che il Tribunale è incorso in errori nel confermare la constatazione della Commissione secondo cui gli accordi controversi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto.

120. A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto della mancanza di esperienza con accordi come quelli di cui trattasi e del fatto che, per tale ragione, la restrizione della concorrenza non era facilmente rilevabile (a). In secondo luogo, sarebbe stato impossibile concludere che gli accordi avevano un oggetto anticoncorrenziale in considerazione dei loro effetti positivi o quantomeno ambivalenti (b). Infine, in terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore concentrandosi troppo sui pagamenti o su altri vantaggi incentivanti concessi dalla Servier alle società produttrici di medicinali generici (c).

a)      Sull’esperienza e sul carattere «facilmente rilevabile» di una restrizione della concorrenza

121. Anzitutto, la Servier fa valere, riferendosi, in particolare, alle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa CB/Commissione (65), che la sentenza impugnata è viziata da una prima serie di errori nella parte in cui accoglie la qualificazione di restrizione per oggetto degli accordi controversi nonostante mancanza di esperienza acquisita e di scienza economica, e sebbene l’asserita restrizione della concorrenza non fosse facilmente rilevabile.

122. Così, il carattere inedito delle questioni sollevate dagli accordi transattivi sarebbe dimostrato da molteplici elementi, come il rinvio pregiudiziale nella causa Generics (UK) e a.. Parimenti, il carattere difficilmente rilevabile della restrizione della concorrenza da parte degli accordi transattivi, sarebbe dimostrato, in particolare, dal fatto che sarebbero state necessarie alla Commissione parecchie centinaia di pagine per articolare il suo ragionamento. Lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 1666 della sentenza impugnata, che l’illiceità degli accordi in questione poteva non risultare evidente a un osservatore esterno come la Commissione o a giuristi specializzati.

123. Tale argomento non può essere tuttavia accolto in quanto, come già affermato espressamente dalla Corte, non è affatto necessario che lo stesso tipo di accordi sia già stato condannato dalla Commissione perché tali accordi possano essere considerati restrittivi della concorrenza per oggetto, quand’anche essi intervengano in un contesto specifico come quello dei diritti di proprietà intellettuale (66). La giurisprudenza non richiede che un accordo debba essere sufficientemente dannoso per la concorrenza prima facie o senza alcun dubbio, senza che si proceda a un esame approfondito del suo contenuto, della sua finalità e del contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce, per poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE (67).

b)      Sui pagamenti e sui presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi

124. Con una successiva serie di argomenti, la Servier fa valere, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore qualificando gli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto, mentre tali accordi avrebbero avuto effetti positivi o quantomeno ambivalenti sulla concorrenza.

125. D’altro lato, la Servier sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che detti accordi erano restrizioni per oggetto in quanto prevedevano pagamenti o altri vantaggi incentivanti a favore delle società produttrici di medicinali generici in cambio di clausole di non contestazione dei brevetti della Servier e di non commercializzazione dei prodotti di tali società. Così facendo, il Tribunale avrebbe ignorato il contesto brevettuale degli accordi e confuso i concetti di limitazione commerciale e di restrizione della concorrenza.

126. Occorre ricordare che dalle sentenze Generics (UK) e a. (68) e Lundbeck/Commissione (69) risulta che accordi transattivi come quelli di cui trattasi nel caso di specie costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto

–        se dall’insieme degli elementi disponibili risulta che il saldo positivo dei trasferimenti di valore dal produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici trova spiegazione unicamente nell’interesse commerciale delle parti dell’accordo a non esercitare una concorrenza fondata sui meriti,

–        a meno che l’accordo di composizione amichevole interessato non sia accompagnato da comprovati effetti favorevoli per la concorrenza, tali da far ragionevolmente dubitare del suo carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza.

127. Alla luce di tali principi, l’argomento della Servier relativo ai pagamenti (1) nonché ai presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi controversi (2) non può essere accolto.

1)      Sui pagamenti

128. Ne consegue che deve essere respinto l’argomento della Servier secondo cui un trasferimento di valore da parte del produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici nell’ambito di un accordo transattivo di una controversia in materia di brevetti non può essere decisivo ai fini della qualificazione di un siffatto accordo come restrizione della concorrenza per oggetto.

129. Lo sfondo brevettuale di tali accordi e l’interesse pubblico alla composizione extragiudiziale di controversie in materia di brevetti non cambiano in alcun modo il fatto che tali accordi siano anticoncorrenziali se i trasferimenti di valore dal produttore del farmaco originario alla la società produttrice di medicinali generici si spiegano unicamente con l’interesse commerciale di tali operatori a non farsi concorrenza. In tale contesto, non è richiesto, come sostiene la Servier, che l’importo di tali trasferimenti di valore corrisponda agli utili attesi dalle società produttrici di medicinali generici (70).

130. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, nel caso di specie, il Tribunale ha dunque applicato il criterio corretto per stabilire se gli accordi controversi avessero un oggetto anticoncorrenziale. Il Tribunale ha quindi spiegato, in sostanza, ai punti da 263 a 273, e segnatamente ai punti 265 e 272 della sentenza impugnata, che si doveva ritenere che una società produttrice di medicinali generici fosse stata indotta da un pagamento ad assoggettarsi alle clausole di non commercializzazione e di non contestazione qualora il pagamento da essa ricevuto non fosse giustificato da una contropartita diversa da quella consistente nell’astensione dal fare concorrenza al titolare del brevetto.

131. A quest’ultimo riguardo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 277 a 280 della sentenza impugnata, che un pagamento cosiddetto «invertito», che transita dal produttore di farmaci originari alla società produttrice di medicinali generici, potrebbe essere considerato giustificato se copre costi inerenti alla composizione amichevole della controversia, ad esempio le spese legali sostenute dalla società produttrice di medicinali generici nell’ambito della controversia in materia di brevetti, a condizione che gli importi di tali spese siano stabiliti dalle parti e non eccessivi.

132. Il Tribunale ha altresì considerato, ai punti da 798 a 810, e segnatamente ai punti 804 e 806 della sentenza impugnata, il caso dell’associazione di un accordo transattivo di una controversia in materia di brevetti, contenente clausole di non commercializzazione e di non contestazione, a un accordo commerciale che implica il trasferimento di un bene che rappresenta un valore economico della società produttrice di medicinali generici al produttore di farmaci originari. Nel caso di specie, l’accordo Lupin ha assunto la forma di una siffatta associazione (71).

133. Il Tribunale ha spiegato che, in presenza di tale apparato contrattuale, occorre esaminare se il pagamento effettuato dal produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici ecceda il valore economico normale del bene scambiato, vale a dire il valore che tale bene avrebbe rappresentato nell’ambito di una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Secondo il Tribunale, si può concludere per la presenza di un pagamento ingiustificato a favore della società produttrice di medicinali generici se l’importo del pagamento effettuato dal produttore di farmaci originari a suo favore eccede il valore economico normale del bene scambiato. Un siffatto pagamento può essere qualificato come incentivo ad accettare l’obbligo di non concorrenza risultante dall’accordo transattivo associato all’accordo commerciale se la parte ingiustificata del pagamento è abbastanza significativa da costituire un incentivo.

134. La griglia di analisi così definita dal Tribunale è perfettamente adeguata all’analisi di accordi come quelli di cui trattasi nel caso di specie. Tale schema corrisponde, in sostanza, a quello confermato dalla Corte nelle sentenze Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione. La Corte ha altresì dichiarato in tali sentenze che, al fine di valutare se i trasferimenti di valore contenuti in un accordo di composizione amichevole, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, trovino unicamente spiegazione nell’interesse commerciale delle parti di tale accordo a non farsi concorrenza, occorre prendere in considerazione tutti i trasferimenti di valore effettuati tra le parti, indipendentemente dal fatto che siano stati monetari o meno. Secondo la Corte, così facendo, occorre stabilire se il saldo positivo dei trasferimenti di valore dal produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici possa essere giustificato dall’esistenza di eventuali contropartite da parte di tale società (72).

135. Ne consegue che la censura vertente sull’analisi errata dei pagamenti da parte del Tribunale deve essere respinta.

2)      Sui presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi

136. Per quanto riguarda i presunti effetti «positivi» o «ambivalenti» degli accordi controversi, la Servier fa valere, in primo luogo, che la dannosità degli accordi cosiddetti «pay for delay» riguarderebbe il ritardo di ingresso nel mercato. Orbene, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun ritardo di ingresso nel mercato dopo l’annullamento del brevetto 947 da parte dell’UEB.

137. Poiché il procedimento di contestazione del brevetto 947 dinanzi all’UEB sarebbe proseguito, nonostante gli accordi, da parte degli oppositori che non avevano concluso un accordo con la Servier che vietasse tale prosecuzione, il ritiro delle società produttrici di medicinali generici che avevano concluso siffatti accordi non avrebbe potuto avere lo scopo di impedire o di ritardare la contestazione del brevetto.

138. Orbene, come giustamente rilevato dal Tribunale, in particolare al punto 644 della sentenza impugnata, tale argomento è fondato su circostanze ipotetiche e non prevedibili alla data di conclusione degli accordi, che non possono essere prese in considerazione nell’ambito dell’analisi dell’oggetto restrittivo della concorrenza.

139. Inoltre, come osserva correttamente la Commissione, detto argomento non può essere accolto poiché equivale a confondere la dannosità intrinseca di un accordo di esclusione dal mercato dietro pagamento con la possibilità che tale accordo non produca effetti significativi sulla concorrenza in un momento successivo, a causa di circostanze indipendenti dalla volontà delle parti, ad esempio quando il brevetto è annullato a seguito dell’azione di un terzo.

140. Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (73), per analizzare l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo transattivo di una controversia in materia di brevetti, occorre verificare se, con la conclusione di tale accordo, le parti abbiano sostituito una cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza. Se così fosse, la situazione creata dagli accordi non è il risultato di tale gioco normale della concorrenza, bensì il risultato di una concertazione con la quale le parti hanno eliminato i rischi di tale gioco. La questione se la situazione in termini di brevetti sarebbe stata necessariamente diversa in mancanza dell’accordo a causa di una successiva evoluzione della situazione brevettuale non è quindi decisiva per valutare la capacità dell’accordo di restringere la concorrenza.

141. Per valutare tale capacità di restringere la concorrenza, non è infatti decisivo sapere se i produttori di farmaci generici sarebbero potuti entrare o non sarebbero potuti entrare nel mercato in mancanza dell’accordo a causa dell’evoluzione della situazione brevettuale (per definizione sconosciuta al momento della conclusione dell'accordo). Per contro, è decisivo sapere se l’astensione dall’ingresso dei medicinali generici nel mercato risulti dal gioco normale della concorrenza o da una concertazione anticoncorrenziale (74).

142. In secondo luogo, la Servier sostiene che, in particolare, gli accordi Teva e Lupin avrebbero avuto effetti favorevoli per la concorrenza a causa di talune loro clausole. Come è stato fatto dal Tribunale, tali affermazioni devono essere analizzate alla luce delle clausole specifiche degli accordi di cui trattasi.

c)      Sull’esame dell’oggetto restrittivo della concorrenza degli accordi in questione

143. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ora esaminare gli argomenti con i quali la Servier mira a dimostrare che il Tribunale è incorso in errori qualificando gli accordi conclusi con la Niche/Unichem e la Matrix (1), la Teva (2) e la Lupin (3) come violazioni della concorrenza per oggetto.

1)      Sugli accordi Niche/Unichem e Matrix

144. La Servier fa valere che il Tribunale è incorso in errori nel dichiarare che il pagamento effettuato dalla Servier alla Niche e alla Matrix si spiegava unicamente con il loro interesse a non farsi concorrenza e che esso costituiva la vera causa dei loro accordi transattivi. Più in particolare, la Servier sostiene che il Tribunale è incorso in un errore non considerando che il suo pagamento era la contropartita di spese della Niche e Matrix, quali, in particolare, i risarcimenti che queste ultime rischiavano di dover pagare ai terzi distributori.

145. Come affermato al precedente paragrafo 34, nell’ambito dell’accordo Niche, la Servier ha versato GBP 11,8 milioni alla Niche/Unichem. Nell’ambito dell’accordo Matrix, essa ha versato alla Matrix GBP 11,8 milioni. Inoltre, nell’ambito dell’accordo concluso lo stesso giorno tra la Niche e la Biogaran, quest’ultima ha versato GBP 2,5 milioni alla Niche.

146. Per quanto riguarda, anzitutto, l’accordo concluso dalla Servier con la Niche, il Tribunale ha esaminato, ai punti 527 e seguenti della sentenza impugnata, la questione se il pagamento effettuato dalla Servier alla Niche fosse giustificato da qualcosa di diverso dall’incentivo per la Niche ad assoggettarsi alle clausole di non commercializzazione e di non contestazione contenute nell’accordo. Così facendo, il Tribunale ha esaminato la questione se l’importo versato dalla Servier alla Niche potesse essere spiegato con spese inerenti alla composizione amichevole.

147. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, da un lato, ai punti 536 e 537 della sentenza impugnata, che le spese invocate a tale titolo dalla Niche e dalla Servier erano anzitutto i costi di sviluppo del Perindopril della Niche e di risarcimento dovuto ai suoi clienti. Il Tribunale ha considerato che tali spese non erano inerenti alla composizione amichevole della controversia in materia di brevetti. D’altro lato, il Tribunale ha constatato, al punto 538 della sentenza impugnata, che le spese di consulenza legale invocate dalla Niche e dalla Servier non potevano essere inerenti all’accordo transattivo, poiché si riferivano a un periodo precedente ai contenziosi tra la Niche e la Servier.

148. Al punto 539 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, ad abundantiam, che anche se gli importi asseriti di GBP 1,1 milioni a titolo di spese di consulenza legale e i costi di sviluppo del prodotto e di risarcimento dei clienti, valutati rispettivamente in GBP 1,2 e 1,3 milioni dalla Commissione al punto 1336 della decisione impugnata, dovessero essere considerati giustificati, il loro importo totale di GBP 3,6 milioni sarebbe sempre nettamente inferiore all’importo di GBP 11,8 milioni pagato dalla Servier alla Niche.

149. Per quanto riguarda, poi, l’accordo concluso tra la Niche e la Biogaran, il Tribunale ha constatato, ai punti da 542 a 544 della sentenza impugnata, che il pagamento effettuato dalla Biogaran a favore della Niche aveva costituito un incentivo supplementare per quest’ultima ad accettare le clausole restrittive dell’accordo Niche.

150. Per quanto riguarda, infine, l’accordo Matrix, il Tribunale ha constatato, al punto 546 della sentenza impugnata, che le parti non avevano prodotto alcun elemento idoneo a giustificare l’importo di GBP 11,8 milioni pagato dalla Servier alla Matrix.

151. Anzitutto, occorre constatare che, nell’ambito della presente impugnazione, la Servier non deduce alcun elemento idoneo a dimostrare che la conclusione del Tribunale di cui al punto precedente, relativa all’accordo Matrix, sia errata. La Servier si limita a invocare in modo generico e vago un rischio risarcitorio della Matrix. In tali circostanze, la sua censura relativa alla qualificazione asseritamente errata del pagamento effettuato dalla Servier a favore della Matrix come incentivo per quest’ultima ad accettare l’impegno di non concorrenza deve essere respinta.

152. Inoltre, allo stesso modo, la Servier non deduce alcun elemento idoneo a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale, di cui al precedente paragrafo 149, secondo la quale il pagamento della Biogaran alla Niche costituiva un incentivo supplementare per quest’ultima ad accettare il suo impegno di non concorrenza.

153. Per quanto riguarda, infine, il pagamento di GBP 11,8 milioni effettuato dalla Servier a favore della Niche, nessuno degli elementi dedotti dalla Servier nell’ambito della presente impugnazione è tale da dimostrare che la conclusione del Tribunale secondo cui tale pagamento era giustificato solo dall’impegno di non concorrenza da parte della Niche sarebbe viziata da errori.

154. Pertanto, l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel considerare che le spese di sviluppo del Perindopril della Niche e i risarcimenti dovuti ai terzi non potevano giustificare il pagamento della Servier è inoperante. Come affermato al precedente paragrafo 148, il Tribunale ha constatato che anche se tali spese (nonché le spese di consulenza legale asserite) dovessero essere dedotte dall’importo di GBP 11,8 milioni pagato dalla Servier, sussisterebbe sempre un importo pari a GBP 8,2 milioni, che non trova altra spiegazione se non l’impegno di non concorrenza assunto dalla Niche.

155. In tale contesto, l’argomento della Servier secondo cui il punto 537 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un difetto di motivazione e da uno snaturamento dei fatti nella parte in cui respinge gli importi superiori di potenziali stime risarcitorie dedotte dalla Servier deve essere respinto. Il Tribunale ha sufficientemente spiegato che non considerava tali importi, poiché si trattava di semplici reclami. Analogamente, non risulta in che modo il Tribunale avrebbe snaturato la lettera alla quale fa riferimento la Servier, secondo la quale un’impresa richiedeva un risarcimento ben superiore all’importo considerato dalla Commissione, mentre la Servier stessa riconosce che si trattava solo di un reclamo.

156. A fini di completezza, rilevo che la constatazione del Tribunale, esposta ai punti 280, 531 e 537 della sentenza impugnata, secondo la quale le spese di sviluppo del prodotto della Niche e di eventuali risarcimenti dovuti a terzi non possono essere considerate inerenti alla composizione amichevole, cosicché il loro rimborso da parte della Servier alla Niche non può essere giustificato, non risulta viziata da alcun errore.

157. Infatti, come è stato ammesso dalla stessa Servier, il pagamento di risarcimenti a terzi a causa della mancata fornitura del prodotto della Niche avrebbe potuto essere dovuto anche in mancanza di una composizione amichevole con la Servier. Orbene, non risulta plausibile che la Servier avrebbe acconsentito a pagare tali spese alla Niche se quest’ultima avesse deciso, in modo autonomo e senza esservi indotta dalla Servier, di non commercializzare tale prodotto in quanto era convinta della forza dei brevetti della Servier.

158. È vero, come dichiara la Servier, che una società produttrice di medicinali generici che decida, al termine di una valutazione autonoma del rischio brevettuale cui deve far fronte, di giungere a una definizione amichevole di una controversia brevettuale in corso, può desiderare di premunirsi contro le conseguenze finanziarie di tale composizione amichevole. Tuttavia, in una situazione del genere, non esiste alcuna ragione economica ragionevole che induca il produttore di farmaci originari ad acconsentire a indennizzare detta società per tali conseguenze derivanti una scelta propria, se non per fornirle un incentivo a concludere la composizione amichevole che non ha altra contropartita se non l’impegno a non fare concorrenza.

159. Occorre, infatti, distinguere la causa dell’insorgere dell’obbligo della Niche di risarcire i terzi dalla causa del rimborso di tali spese della Niche da parte della Servier. È certamente vero che l’obbligo della Niche di indennizzare i terzi per la mancata fornitura potrebbe sorgere se la Niche decidesse autonomamente di non fornire i medicinali, e di avere quindi una giustificazione diversa dalla volontà della Niche e della Servier di non farsi concorrenza. Tuttavia, il fatto che sia la Servier a rimborsare tali spese alla Niche non può avere altra «giustificazione» se non l’impegno di non concorrenza, dal momento che tali spese non sono inerenti alla composizione amichevole e non corrispondono a nessun’altra contropartita offerta dalla Niche alla Servier. Lo stesso ragionamento vale per le spese di sviluppo del prodotto della Niche.

160. Pertanto, tali spese di sviluppo del prodotto e di risarcimento di terzi in caso di mancata fornitura non fanno parte a priori delle spese il cui rimborso, da parte del produttore di farmaci originari, possa essere considerato giustificato nell’ambito di una composizione amichevole come quella di cui trattasi (75).

161. Infine, l’argomento della Servier secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare se l’importo pagato corrispondesse a più di 10 anni di vendite e a più di 20 anni di margine di profitto lordo deve essere respinto per la ragione già indicata al precedente paragrafo 129. Analogamente, l’argomento secondo cui la Niche avrebbe accettato il pagamento a causa delle difficoltà che essa doveva affrontare non può essere accolto. Un accordo non si sottrae all’applicazione dell’articolo 101 TFUE per il fatto che la sua conclusione costituisce per le parti una soluzione ragionevole e redditizia in termini economici e commerciali (76).

162. Ne consegue che l’argomento della Servier relativo agli accordi Niche e Matrix deve essere respinto.

2)      Sull’accordo Teva

163. Come affermato ai precedenti paragrafi da 36 a 38, ai sensi dell’accordo Teva, la Teva non doveva contestare i brevetti della Servier dinanzi ai giudici del Regno Unito né vendere il proprio Perindopril in tale paese, a fronte di un pagamento di GBP 5 milioni da parte della Servier. In una data successiva la Servier poteva scegliere o di fornire Perindopril generico alla Teva affinché lo distribuisse o di versarle, in caso di mancata fornitura, un indennizzo forfettario. La Teva non aveva la facoltà di recedere dall’accordo in caso di mancata fornitura. Successivamente, la Servier si è avvalsa di tale possibilità di mancata fornitura e ha versato alla Teva, per un determinato periodo, un indennizzo forfettario mensile pari a GBP 500 000 il cui importo finale ammontava a GBP 5,5 milioni. In totale, la Servier ha quindi versato GBP 10,5 milioni alla Teva nell’ambito dell’accordo Teva.

164. Ai punti da 646 a 698 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che gli argomenti della Servier volti a contestare la natura restrittiva dell’accordo Teva non potevano essere accolti.

165. La Servier fa ora valere che il Tribunale non ha tenuto conto degli obiettivi e degli effetti ambivalenti di tale accordo (i) e ha constatato erroneamente che i pagamenti effettuati dalla Servier a favore della Teva costituivano «reverse payments» (ii).

i)      Sugli obiettivi e sui presunti effetti «ambivalenti» dell’accordo Teva

166. La Servier fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto dell’obiettivo essenziale dell’accordo Teva, consistente nella conclusione di un accordo di fornitura che consentiva alla Teva di entrare nel mercato con la prima ondata di medicinali generici e con un prodotto commercialmente più attraente, e alla Servier di beneficiare di un distributore di primo piano nel Regno Unito. Pertanto, le clausole dell’accordo transattivo non avrebbero potuto essere considerate dannose per la concorrenza.

167. Come giustamente contestato dalla Commissione, la Servier tenta con il suo argomento di «suddividere» le diverse clausole dell’accordo Teva per farle apparire, separatamente, neutre dal punto di vista della concorrenza. Tuttavia, la Servier non produce alcun elemento tale da rimettere in discussione le constatazioni con le quali il Tribunale ha dimostrato che, considerato nel suo insieme, tale accordo aveva effettivamente lo scopo di ottenere un impegno di non concorrenza della Teva a favore della Servier dietro pagamento, mentre la possibile fornitura del Perindopril da parte della Servier alla Teva non solo era ipotetica, ma non era neppure idonea a far sorgere effetti favorevoli alla concorrenza.

168. È giocoforza constatare che gli elementi dedotti dalla Servier nell’ambito del presente procedimento di impugnazione, nei limiti in cui possano essere intesi come volti a contestare la qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale e non soltanto ad ottenere una nuova valutazione di tali fatti, non consentono di dimostrare che tali constatazioni del Tribunale siano errate.

–       Sui presunti effetti «ambivalenti» o «favorevoli alla concorrenza»

169. Ai punti da 667 a 671 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli asseriti effetti potenziali dell’accordo Teva non possono essere qualificati come non restrittivi della concorrenza, se non addirittura favorevoli alla concorrenza. La Servier aveva fatto valere, a tal riguardo, che la futura decisione dell’UEB quanto alla validità del brevetto 947 sarebbe stata per sua natura sconosciuta alle parti. L’accordo Teva avrebbe avuto effetti favorevoli alla concorrenza consentendo un ingresso nel mercato della Teva qualunque fosse stato il senso di tale decisione. Orbene, il Tribunale ha considerato che, a prescindere dal senso della successiva decisione dell’UEB, imprevedibile alla data dell’accordo, nessuna delle opzioni previste dall’accordo Teva poteva condurre a una situazione qualificabile come «favorevole alla concorrenza». Infatti, tale accordo avrebbe sempre impedito alla Teva di entrare nel mercato con il suo prodotto o con il prodotto di un terzo, e un ingresso della Teva con il prodotto fornito dalla Servier non avrebbe creato una situazione di concorrenza tra la Teva e la Servier.

170. Contrariamente a quanto sostiene la Servier, tale valutazione del Tribunale non è viziata da errori. La Corte ha già avuto occasione di constatare che un ingresso controllato di una società produttrice di medicinali generici nel mercato con una quantità limitata di prodotti, risultante da una concertazione con il produttore di farmaci originari organizzata nell’ambito di un accordo che impedisce l’ingresso indipendente di tale società nel mercato, non può essere considerato favorevole alla concorrenza (77). Contrariamente a quanto afferma la Servier, se, in tale situazione, le quantità di prodotto da fornire, da parte del produttore di farmaci originari alla società produttrice di medicinali generici, sono limitate (come avveniva nel caso di specie (78)), tale società non ha alcun interesse a praticare una concorrenza fondata sui prezzi (79).

171. Inoltre, la Corte ha già constatato che le parti di un accordo, come quello di cui trattasi nel caso di specie, non possono trarre argomenti da eventuali sviluppi futuri in termini di diritto dei brevetti, sconosciuti al momento della conclusione dell’accordo, da cui dipenderebbe la dannosità di quest’ultimo in termini di diritto della concorrenza (80). Come affermato ai precedenti paragrafi da 139 a 141, occorre verificare se, mediante la conclusione di tale accordo, le parti abbiano sostituito una cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza, mentre non è decisiva la questione se la situazione in termini di brevetti sarebbe stata necessariamente diversa in mancanza dell’accordo (81).

–       Sull’asserita mancanza di dannosità delle clausole dell’accordo Teva

172. Per quanto riguarda la clausola di non contestazione, la cui dannosità è contestata dalla Servier, il Tribunale ha osservato, ai punti da 646 a 653 della sentenza impugnata, che il fatto che tale clausola non impedisse la prosecuzione, da parte della Teva, del procedimento dinanzi all’UEB non la privava della sua natura restrittiva. Orbene, tale constatazione è corretta in quanto detta clausola impediva alla Teva di far valere dinanzi ai giudici del Regno Unito che il suo prodotto non era contraffatto e le impediva di invocare dinanzi a tali giudici, in via incidentale, l’invalidità dei brevetti della Servier. Inoltre, per la ragione indicata al paragrafo precedente, eventuali sviluppi futuri in termini di brevetti, come, nel caso di specie, quelli che possono risultare dalla prosecuzione del procedimento dinanzi all’UEB, non sono determinanti ai fini dell’analisi di un accordo finalizzato alla restrizione della concorrenza.

173. Per quanto riguarda le clausole di acquisto esclusivo e di non commercializzazione, la cui dannosità è altresì rimessa in discussione dalla Servier, il Tribunale ha potuto constatare, senza incorrere in errori, ai punti da 654 a 666 della sentenza impugnata, che tali clausole erano state correttamente analizzate dalla Commissione come un unico obbligo di non concorrenza. Conformemente a dette clausole, la Servier poteva scegliere con assoluta discrezione o di fornire il Perindopril alla Teva o di versarle un indennizzo forfettario in caso di mancata fornitura. A causa dell’obbligo di acquisto esclusivo, la Teva non poteva rifornirsi presso altri fornitori anche in caso di mancato approvvigionamento da parte della Servier.

174. Come affermato correttamente dalla Commissione, la conseguenza di tali disposizioni era che la Servier deteneva «la chiave per aprire la porta di ingresso nel mercato alla Teva». Orbene, era evidente che la Servier non aveva alcuna intenzione di farlo e che avrebbe fornito il suo prodotto per la distribuzione alla Teva solo nel caso in cui un terzo fosse riuscito ad aprire tale porta entrando nel mercato. In tal caso, la Servier intendeva proteggere le proprie quote di mercato mediante la distribuzione del proprio prodotto generico da parte della Teva, la società produttrice di medicinali generici «amica» (82).

175. Contrariamente alle affermazioni della Servier, il Tribunale non è incorso in errore dichiarando, al punto 666 della sentenza impugnata, che il fatto che l’accordo Teva si limitasse al Perindopril erbumina non privava tale accordo della sua natura anticoncorrenziale. Il Tribunale ha considerato correttamente che, sebbene la Teva fosse potuta entrare nel mercato con il Perindopril composto da un sale diverso dall’erbumina nel periodo coperto dall’accordo, tuttavia tale accordo le impediva di competere con la Servier mediante il Perindopril erbumina e limitava la concorrenza a tal riguardo. Orbene, il prodotto che la Teva prevedeva di commercializzare al momento della conclusione di detto accordo era proprio il Perindopril erbumina, mentre essa ha sviluppato un altro sale solo più tardi.

ii)    Sui pagamenti

176. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati nell’ambito dell’accordo Teva, la Servier fa valere, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore nella qualificazione dell’indennizzo forfettario che essa ha pagato alla Teva.

177. Ai punti da 684 a 686 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’indennizzo forfettario pagato dalla Servier alla Teva per il mancato approvvigionamento, il cui importo finale ammonta a GBP 5,5 milioni, rappresentava un pagamento concesso alla Teva in cambio del suo impegno a non fare concorrenza alla Servier. Tale pagamento costituiva la contropartita del mancato ingresso nel mercato della Teva come previsto dalle clausole di acquisto esclusivo e di non risoluzione.

178. Orbene, la Servier non produce alcun elemento in grado di inficiare tali considerazioni, in quanto non fa valere altra contropartita che essa avrebbe ricevuto da parte della Teva in cambio di tale pagamento. In tali circostanze, il Tribunale poteva legittimamente considerare che quest’ultimo trovava spiegazione unicamente nell’interesse commerciale delle parti dell’accordo a non esercitare una concorrenza basata sui meriti. Il fatto che tale pagamento abbia assunto la forma di un indennizzo per mancata fornitura dovuto unicamente in caso di mancata fornitura è, al riguardo, irrilevante.

179. D’altro lato, la Servier sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato come «reverse payment» il pagamento iniziale di GBP 5 milioni versato dalla Servier alla Teva. Lo scopo di tale pagamento sarebbe stato quello di contribuire ai costi connessi alla risoluzione, da parte della Teva, dei suoi accordi con un fornitore di IFA e con un fornitore di formule finite, ai costi di distruzione delle scorte esistenti del prodotto della Teva e delle spese giudiziarie. Inoltre, secondo la Servier, l’importo sarebbe stato giustificato dal fatto di evitare una controversia e di proteggere l’accordo di fornitura con la Teva.

180. Tale argomento è inoperante.

181. Infatti, non è necessario stabilire se un pagamento da parte del produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici, che corrisponde alle spese di distruzione del suo prodotto e di indennizzo di terzi da parte di quest’ultima, possa essere considerato giustificato nell’ambito di un accordo come quello di cui trattasi. Per le ragioni già esposte ai precedenti paragrafi da 156 a 160, ciò è già di per sé dubbio. Come correttamente rilevato dalla Commissione al punto 1599 della decisione controversa, considerato ai punti 680 e 689 della sentenza impugnata, tali spese non corrispondono ad alcun valore commerciale che la Servier avrebbe ricevuto da parte della Teva.

182. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha osservato, ai punti da 687 a 698 della sentenza impugnata, che la Teva non aveva in ogni caso comunicato alcuna cifra relativa ai costi asseritamente compensati dall’importo iniziale di GBP 5 milioni versato dalla Servier alla Teva. Pertanto, il Tribunale ha considerato che, anche se occorresse tener conto di una stima, da parte della Commissione, delle spese che potevano rientrare, secondo la Teva, tra i costi che dovevano essere compensati dalla Servier a fini di composizione amichevole, ivi compreso il valore delle scorte da distruggere, questi ultimi rappresentavano, in totale, meno del 40% dell’importo iniziale.

183. Orbene, la Servier non ha prodotto, né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte, alcun elemento idoneo a rimettere in discussione tali constatazioni e neppure a giustificare l’importo iniziale pagato alla Teva.

184. Dalle considerazioni che precedono risulta che le censure con cui la Servier contesta la qualificazione dell’accordo Teva come restrizione della concorrenza per oggetto devono essere respinte.

3)      Sull’accordo Lupin

185. Secondo la Servier, il Tribunale sarebbe incorso in errori anche nel qualificare l’accordo Lupin come restrizione della concorrenza per oggetto. Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il pagamento effettuato dalla Servier a favore della Lupin potrebbe trovare spiegazione soltanto nella volontà delle parti di non farsi concorrenza (i). D’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che le clausole dell’accordo Lupin erano dannose e avrebbe interpretato erroneamente l’ambito di applicazione di detto accordo (ii).

i)      Sul pagamento

186. Dalle constatazioni, non rimesse in discussione, della sentenza impugnata e della decisione controversa risulta che la Servier e la Lupin hanno concluso lo stesso giorno, sotto forma di accordo unico, due accordi. Il primo era un accordo transattivo contenente clausole di non commercializzazione del Perindopril generico e di non contestazione di brevetti della Servier da parte della Lupin; il secondo era un accordo di cessione di tecnologia con il quale la Servier ha acquistato dalla Lupin tre domande di brevetti depositate da quest’ultima. Nell’ambito di quest’ultimo accordo, la Servier ha versato alla Lupin EUR 40 milioni (83).

187. Ai punti da 805 a 828 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un’analisi dettagliata e minuziosa del possibile valore economico di tali domande di brevetti alla luce di tutti gli argomenti delle parti al riguardo. Al termine di tale analisi, è giunto alla conclusione che non era possibile individuare un qualsivoglia valore economico di dette domande.

188. In tal senso, il Tribunale ha constatato, in particolare, che la Lupin non aveva ceduto brevetti, bensì semplici domande di brevetti e non aveva fornito alcuna garanzia che il brevetto sarebbe stato concesso, che esso sarebbe stato valido o che i prodotti o i processi rivendicati non sarebbero stati contraffatti (punti 805 e 818); che l’importo versato era superiore agli investimenti effettuati da un’altra società produttrice di medicinali generici analoga ai fini dello sviluppo del proprio Perindopril (punto 817); che la Servier non aveva prodotto alcun elemento preciso che consentisse di dimostrare che l’acquisizione delle domande di brevetti della Lupin per un importo pari a EUR 40 milioni potesse essere ragionevolmente considerata quale investimento redditizio o, quantomeno, tale da procurarle redditi che potessero compensare il loro costo elevato (punto 820); che il riferimento da parte della Servier ad altre operazioni che sarebbero paragonabili all’accordo di cessione concluso con la Lupin non era pertinente, in particolare, poiché la stessa Servier era stata parte di tali operazioni, alcune delle quali erano state per di più qualificate come violazioni del diritto della concorrenza da parte della Commissione (punto 821), e che il parere di un consulente in materia di proprietà intellettuale prodotto dalla Servier era formulato in termini troppo generici e aveva solo un valore probatorio limitato (punto 822).

189. Il Tribunale ha quindi concluso, in sostanza, al punto 827 della sentenza impugnata, che l’unica contropartita che poteva spiegare il trasferimento di valore di EUR 40 milioni, effettuato dalla Servier a favore della Lupin in base all’accordo di cessione, era l’impegno di non concorrenza assunto dalla Lupin in base all’accordo transattivo concluso lo stesso giorno.

190. Nell’ambito della presente impugnazione la Servier non produce alcun elemento idoneo a dimostrare che tale conclusione sia viziata da errori.

191. Da un lato, la Servier fa valere che il Tribunale non poteva qualificare il pagamento di EUR 40 milioni come «reverse payment», in quanto la Servier avrebbe dimostrato il proprio interesse per le domande di brevetti e presentato esempi di operazioni concluse in termini simili nonché il parere di un esperto.

192. Orbene, con tali argomenti, la Servier si limita a ripetere il suo argomento, già dedotto in primo grado, senza suffragare in cosa consisterebbero gli errori asseritamente commessi dal Tribunale, il che è irricevibile in sede di impugnazione. In ogni caso, il Tribunale ha potuto considerare, senza commettere errori, ai punti da 821 a 823 della sentenza impugnata, che tali elementi dedotti dalla Servier non consentivano di dimostrare in modo obiettivo un qualsivoglia valore economico delle domande di brevetti che la Servier aveva acquistato dalla Lupin per un importo di EUR 40 milioni.

193. D’altro lato, la censura della Servier relativa all’affermazione del Tribunale, esposta al punto 816 della sentenza impugnata, secondo la quale tale importo eccedeva i ricavi che la Lupin poteva attendersi dal suo ingresso indipendente nel mercato durante i primi due o tre anni di commercializzazione, è inoperante. Infatti, il Tribunale non si è basato su tale constatazione per dimostrare la mancata prova del valore economico delle domande di brevetti trasferite, bensì sull’insieme degli elementi indicati al precedente paragrafo 188. Il confronto con i ricavi attesi dalla Lupin è stato solo un elemento supplementare che suffragava la natura elevata del pagamento effettuato dalla Servier a suo favore.

194. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso, segnatamente al punto 827 della sentenza impugnata, che il pagamento effettuato dalla Servier a favore della Lupin costituiva un incentivo a non fare concorrenza, poiché dagli elementi esaminati risultava che tale pagamento non poteva essere giustificato dal valore economico delle domande di brevetti trasferite dalla Lupin alla Servier.

195. Il fatto che il Tribunale, in tale contesto, abbia utilizzato i concetti di operazione conclusa (o meno) alle condizioni normali di mercato e di pagamento incentivante, anziché la terminologia utilizzata dalla Corte nella sentenza Generics (UK) e a. («saldo netto» dei rispettivi trasferimenti di valore), non incide in alcun modo sul fatto che, in sostanza, il Tribunale ha concretamente applicato lo stesso criterio raccomandato dalla Corte in detta sentenza. Tale criterio consiste nel determinare se il trasferimento di valore dalla Servier a favore della Lupin fosse giustificato da qualcosa di diverso dall’interesse di tali parti a non farsi concorrenza (84). Pertanto, voler cercare differenze, riguardanti la sostanza di detto criterio, tra la sentenza Generics (UK) e a. e la sentenza impugnata, in base a queste lievi differenze terminologiche, equivarrebbe a dar prova di formalismo eccessivo e a giocare con le parole.

196. Nel caso di specie, dal punto 806 della sentenza impugnata risulta che la nozione di «operazione conclusa alle normali condizioni di mercato» ha consentito al Tribunale di determinare, mediante l’esame degli elementi sintetizzati al precedente paragrafo 188, se il trasferimento di valore effettuato dalla Servier a favore della Lupin corrispondesse a un qualsiasi valore economico dei brevetti trasferiti. Ciò non significa che la Commissione sia sempre obbligata a ricorrere a tale nozione quando determina se un trasferimento di valore abbia una contropartita diversa da un impegno di non concorrenza.

197. È vero che, come è già stato affermato al precedente paragrafo 134, nelle sentenze Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione, la Corte ha dichiarato che, al fine di valutare i trasferimenti di valore effettuati ai sensi di un accordo transattivo, occorre prendere in considerazione tutti i trasferimenti di valore effettuati tra le parti, indipendentemente dal fatto che essi siano stati monetari o meno. Secondo la Corte, così facendo, occorre stabilire se il saldo dei trasferimenti di valore dal produttore di farmaci originari a favore della società produttrice di medicinali generici possa essere giustificato dall’esistenza di eventuali contropartite da parte di tale società (85).

198. Tuttavia, non si può contestare al Tribunale, nel caso di specie, di non aver quantificato in cifre il saldo positivo netto del trasferimento di valore effettuato dalla Servier a favore della Lupin, previa deduzione del valore presunto delle domande di brevetti che sono state trasferite dalla Lupin alla Servier come contropartita di tale trasferimento.

199. Infatti, dagli elementi presi in considerazione dal Tribunale e sintetizzati al precedente paragrafo 188, che non sono stati rimessi in discussione dalla Servier, risulta che il Tribunale ha constatato che la Servier non aveva dimostrato un qualsivoglia valore economico delle domande di brevetti acquistate presso la Lupin, che avrebbe potuto essere dedotto dall’importo di EUR 40 milioni trasferito dalla Servier alla Lupin a tale titolo.

200. Tuttavia, anche supponendo che occorra partire dal principio che siffatte domande di brevetti hanno necessariamente un valore economico che deve essere dedotto dalla somma versata dalla Servier alla Lupin, se non altro il valore corrispondente agli investimenti effettuati dalla Lupin per sviluppare la tecnologia oggetto di tali domande, si deve ricordare che il Tribunale ha considerato, al punto 817 della sentenza impugnata, che l’importo di EUR 40 milioni trasferito alla Lupin era superiore agli investimenti effettuati da un’altra società produttrice di medicinali generici analoga ai fini dello sviluppo del proprio Perindopril.

201. A tal riguardo, il Tribunale cita il punto 1962 della decisione controversa, che si riferisce al costo dello sviluppo del Perindopril della Krka, che ammontava a una cifra compresa, all’incirca, tra EUR 1 milione e 4 milioni. Pertanto, anche supponendo che occorra dedurre tale importo dall’importo trasferito dalla Servier alla Lupin, ciò che equivale, in sostanza, al ragionamento del Tribunale al punto 817 della sentenza impugnata, il saldo netto di tale trasferimento ammonterebbe sempre ad almeno EUR 36 milioni, che non trovano altra spiegazione se non l’acquisto della minaccia concorrenziale rappresentata dalla Lupin per la Servier.

202. Tale constatazione non può essere inficiata dal fatto che i punti da 59 a 61 della sentenza impugnata menzionano accordi di acquisizione di tecnologie riguardanti, in particolare, l’acquisto di una domanda di brevetto e del know‑how corrispondente, da parte della Servier, per un importo di circa EUR 13 milioni. Infatti, in mancanza di qualsivoglia indicazione sul valore delle domande di brevetti oggetto dell’accordo Lupin, non si può ritenere che avessero anch’esse necessariamente un valore di tale portata. Del pari, l’importo di 50 milioni di dollari statunitensi (USD) menzionato al punto 61 della sentenza impugnata riguarda solo un protocollo di accordo di acquisto di tecnologia che alla fine non è mai stato concluso, cosicché esso non può fungere, in generale, da indicazione per stimare il valore delle domande di brevetto. Alla luce degli elementi sintetizzati al precedente paragrafo 188 e dei principi che disciplinano l’onere della prova (86), il Tribunale ha quindi potuto considerare, senza incorrere in errore a tal riguardo, che non era dimostrato che il saldo netto dell’importo trasferito dalla Servier alla Lupin, anche sottraendo il presunto valore del costo dello sviluppo della tecnologia oggetto dei brevetti della Lupin, fosse giustificato da contropartite, da parte della Lupin, diverse da quella consistente nel suo impegno a non fare concorrenza.

203. Ne consegue che la censura vertente sull’erroneità della valutazione del pagamento nell’ambito dell’accordo Lupin deve essere respinta.

ii)    Sulle clausole dell’accordo Lupin

204. In primo luogo, la Servier fa valere che il Tribunale non poteva qualificare come anticoncorrenziale la clausola dell’accordo Lupin che prevedeva la non contestazione dei brevetti della Servier da parte della Lupin, poiché tale clausola non impediva il proseguimento della contestazione del brevetto 947 dinanzi all’UEB da parte di altri opponenti. Orbene, tale argomento deve essere respinto, mutatis mutandis, per le stesse ragioni già esposte ai precedenti paragrafi 171 e 172.

205. In secondo luogo, la Servier sostiene che il Tribunale non poteva considerare neppure che la clausola di non commercializzazione dei prodotti della Lupin fosse anticoncorrenziale, poiché essa autorizzava, come lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto, a determinate condizioni, un ingresso anticipato della Lupin nel mercato.

206. Con tale argomento, la Servier tenta di rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione, da parte di quest’ultimo, delle clausole dell’accordo Lupin (87). Tuttavia, anche supponendo che l’argomento in questione possa essere inteso nel senso della qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, esso sarebbe destinato a fallire.

207. Con le sue affermazioni, la Servier sembra voler dimostrare che il Tribunale sarebbe incorso in un errore non riconoscendo che gli effetti favorevoli alla concorrenza accertati delle clausole dell’accordo Lupin, che esso stesso avrebbe constatato, rimettevano in discussione la qualificazione di detto accordo come restrittivo della concorrenza per oggetto.

208. Orbene, ai punti da 830 a 857 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, al termine di un’analisi minuziosa delle clausole dell’accordo Lupin, che, anche supponendo che detto accordo potesse essere interpretato nel senso di consentire un ingresso nel mercato della Lupin, con i propri prodotti, anticipato rispetto alla durata prevedibile della validità del brevetto 947, la natura ipotetica degli eventi che potevano consentire un siffatto ingresso anticipato impediva di concludere nel senso della neutralizzazione dell’effetto restrittivo della clausola di non commercializzazione (punti da 849 a 851 e 856). L’ingresso anticipato della Lupin (ammesso che fosse consentito dall’accordo in determinate circostanze), dipendeva, in ogni caso, dall’immissione in commercio, da parte di terzi, di un prodotto generico, vale a dire da una circostanza, al contempo, estranea alle parti del contratto e aleatoria (punto 587). La Servier non rimette in discussione gli elementi di fatto sui quali il Tribunale ha basato tali constatazioni, da cui non risulta alcuno snaturamento.

209. La censura della Servier vertente su un asserito snaturamento degli scambi tra la Servier e la Lupin riguardo all’ingresso della Sandoz nel mercato (punti da 852 a 854 della sentenza impugnata) deve essere respinta. Dalla lettura del passo di tale scambio, contenuto nel punto 853 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale non ha affatto snaturato tale documento constatando che esso rivelava le incertezze della Lupin quanto alla sua possibilità di entrare anticipatamente nel mercato francese senza violare l’accordo. Inoltre, dalla sintesi contenuta nel paragrafo precedente risulta che tale censura è inoperante. Il Tribunale ha constatato che, anche supponendo che le clausole dell’accordo avessero consentito un ingresso anticipato, le circostanze che rendevano possibile tale ingresso erano ipotetiche e indipendenti dalla volontà delle parti.

210. In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in errore allorché ha constatato che la clausola di non commercializzazione non era tale da rimettere in discussione la qualificazione dell’accordo Lupin come restrittivo della concorrenza per oggetto. Come affermato al precedente paragrafo 126, solo la presenza di effetti favorevoli alla concorrenza accertati, tali da far ragionevolmente dubitare del carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza di un accordo, può rimettere in discussione tale qualificazione. Orbene, il Tribunale ha constatato, al punto 857 della sentenza impugnata, alla luce degli elementi sintetizzati al precedente paragrafo 208, che un ingresso anticipato della Lupin nel mercato (ammesso che fosse consentito dalle clausole dell’accordo) risultava non da una scelta chiara delle parti, bensì da circostanze ipotetiche e aleatorie. Pertanto, il Tribunale ha giustamente constatato che le parti non potevano avvalersene per dimostrare la mancanza del carattere restrittivo della concorrenza dell’accordo.

211. L’argomento della Servier secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto analizzare la probabilità con cui i diversi scenari potevano verificarsi non è tale da inficiare tale constatazione. Come già affermato ai precedenti paragrafi da 139 a 141 e 171, nell’ambito della valutazione della natura restrittiva della concorrenza di un accordo come l’accordo Lupin, la Commissione non deve analizzare i probabili scenari futuri in termini di diritto dei brevetti.

212. In terzo luogo, la Servier non può neppure avvalersi né della presunta natura favorevole alla concorrenza del suo impegno a fornire prodotti alla Lupin, né della presunta natura favorevole alla concorrenza delle licenze asseritamente concesse a titolo gratuito alla Lupin sugli altri suoi brevetti, per far valere asseriti errori del Tribunale in sede di qualificazione delle clausole dell’accordo Lupin. Nell’ambito del presente procedimento di impugnazione la Servier si limita a contestare le conclusioni del Tribunale al riguardo, esposte ai punti da 858 a 863 della sentenza impugnata, senza produrre elementi tali da inficiare la loro fondatezza. In tali circostanze, la Servier non rimette validamente in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui, sia la possibilità di forniture sia la possibilità di disporre di licenze su altri brevetti (ammesso che fosse prevista dalle clausole dell’accordo) dipendevano tanto dalla presenza di condizioni future ipotetiche quanto dagli elementi sintetizzati al precedente paragrafo 208.

213. Infine, in quarto e ultimo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento della Servier secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore nella valutazione dell’ambito di applicazione dell’accordo Lupin. Infatti, non è determinante accertare se il Tribunale abbia correttamente constatato, ai punti da 870 a 877 della sentenza impugnata, che l’ambito di applicazione dell’accordo Lupin eccedeva l’ambito del brevetto 947, circostanza che la Servier contesta. Come constatato dal Tribunale, in sostanza, al punto 878 della sentenza impugnata, anche supponendo che l’ambito di applicazione di detto accordo non eccedesse quello di detto brevetto, ciò non avrebbe privato l’accordo della sua natura anticoncorrenziale. Infatti, se la conclusione, da parte del titolare di un brevetto, di un accordo transattivo con un presunto contraffattore che non eccede la portata e la durata di validità residua di un brevetto costituisce certamente l’espressione del diritto di proprietà intellettuale di tale titolare e lo autorizza, in particolare, a opporsi a qualsiasi contraffazione, resta il fatto che detto brevetto non autorizza il suo titolare a concludere contratti che violerebbero l’articolo 101 TFUE (88).

214. Ne consegue che nessuno degli argomenti della Servier volti a contestare la qualificazione dell’accordo Lupin come restrizione della concorrenza per oggetto può essere accolto.

d)      Conclusione

215. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’argomento della Servier che contesta la qualificazione degli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto deve essere respinto in toto.

4.      Sulla data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin (terza parte del quinto motivo)

216. La Servier fa valere che il Tribunale è incorso in errori quando ha determinato la data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin in taluni Stati membri.

217. Al punto 3136 della decisione controversa la Commissione ha spiegato che, nel caso di specie, la cessazione delle infrazioni era determinata dalla data a partire dalla quale le società produttrici di medicinali generici, parti degli accordi controversi, sono state in grado di adottare un comportamento concorrenziale nei diversi mercati interessati.

218. Dal punto 2127 e dalla tabella riportata al punto 3134 della decisione controversa risulta che la Commissione ha constatato che l’infrazione costituita dall’accordo Lupin per i mercati dell’Unione era dimostrata per il periodo compreso tra la conclusione di detto accordo il 30 gennaio 2007 (89) e il 6 maggio 2009, data di annullamento del brevetto 947 da parte dell’UEB. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l’infrazione fosse cessata prima in taluni paesi, in particolare, per quanto riguarda l’argomento della Servier nell’ambito del presente motivo (90), in Francia, il 16 settembre 2008, data di ingresso nel mercato della Sandoz (91).

219. Orbene, come risulta dal punto 410 della decisione controversa, la Sandoz è entrata anche nel mercato di altri Stati membri prima del 6 maggio 2009, ossia, per quanto riguarda l’argomento della Servier nell’ambito del presente motivo (92), in Irlanda nel giugno 2008, in Belgio nel luglio 2008, in Ungheria nel dicembre 2008 e nella Repubblica ceca nel gennaio 2009.

220. Pertanto, come risulta dal punto 891 della sentenza impugnata, dinanzi al Tribunale, la Servier ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto concludere che l’infrazione costituita dall’accordo Lupin era cessata anche in Irlanda, in Belgio, in Ungheria e nella Repubblica ceca nel momento in cui la Sandoz è entrata nei mercati di tali Stati membri. Tale argomento è stato tuttavia respinto dal Tribunale.

221. Nel caso di specie, la Servier sostiene che, così facendo, il Tribunale è incorso in errori. Quest’ultimo avrebbe sostituito la propria motivazione, contraddittoria per giunta, al ragionamento della Commissione, omettendo al contempo di spiegare le ragioni per le quali tale istituzione sarebbe stata legittimata a considerare la data di ingresso della Sandoz nel mercato come cessazione dell’infrazione in Francia, ma non in Irlanda, in Belgio, in Ungheria né nella Repubblica ceca.

222. Il Tribunale ha considerato, ai punti 892 e seguenti della sentenza impugnata, che occorreva stabilire se la Commissione avesse erroneamente concluso che l’infrazione era proseguita oltre le date di ingresso della Sandoz negli Stati membri interessati. A tal riguardo, esso ha constatato che il medicinale generico della Sandoz non comprendeva nessuno dei cristalli alfa tutelati dal brevetto 947. Esso ha proseguito dichiarando che da una lettura combinata degli articoli 1.6 e 4.1, lettera c), dell’accordo Lupin (93) potrebbe risultare che quest’ultimo consentiva un ingresso nel mercato della Lupin con i propri prodotti quando un prodotto generico fosse entrato nel mercato senza trovarsi di fronte a una domanda di provvedimento ingiuntivo da parte della Servier.

223. Il Tribunale ha tuttavia considerato che esistevano incertezze riguardo alla questione se tale interpretazione dell’accordo fosse corretta e se la clausola di non commercializzazione ivi contenuta consentisse alla Lupin di entrare nel mercato in caso di ingresso nel mercato di un prodotto come quello della Sandoz. Il Tribunale ha quindi concluso che, a causa di tale incertezza, la Lupin poteva temere che tale clausola le vietasse ancora di entrare nel mercato in tale caso, tanto più che la Servier poteva sempre presentare una domanda di provvedimento ingiuntivo, anche contro un prodotto non contraffatto.

224. Secondo il Tribunale, tali incertezze della Lupin riguardo alla sua possibilità di entrare nel mercato a seguito dell’ingresso della Sandoz erano dimostrate, per quanto riguarda il mercato francese, da uno scambio di lettere tra la Lupin e la Servier menzionato al punto 853 della sentenza impugnata (94). Da detto scambio risulterebbe che l’applicazione protratta, da parte della Lupin, della clausola di non commercializzazione nel mercato francese sembrerebbe essere cessata non prima dell’inizio dell’aprile 2009.

225. Il Tribunale ne ha concluso che, a fortiori, la Servier non aveva prodotto alcun elemento che consentisse di dimostrare che, prima del 6 maggio 2009, la Servier e la Lupin ritenevano che la clausola di non commercializzazione non fosse più in vigore negli altri quattro mercati nei quali era entrata la Sandoz. Secondo il Tribunale, la circostanza che tale clausola sia così rimasta in vigore a causa delle incertezze legate all’ambiguità dell’accordo era sufficiente per consentire alla Commissione di constatare che l’accordo di volontà tra la Servier e la Lupin e, quindi, l’infrazione proseguivano nonostante gli ingressi nel mercato della Sandoz in questi quattro mercati.

226. Orbene, come correttamente sostenuto dalla Servier, la motivazione secondo cui erano l’ambiguità e le incertezze relative all’applicazione dell’accordo a seguito dell’ingresso della Sandoz nei mercati interessati a permettere di ritenere che l’infrazione si fosse ivi protratta al di là di tale ingresso non figura nella decisione. Il Tribunale ha quindi effettivamente sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, il che costituisce un errore di diritto (95).

227. Inoltre, come affermato altrettanto correttamente dalla Servier, tale motivazione, basata in particolare dal Tribunale su uno scambio tra la Servier e la Lupin relativo al mercato francese (v. supra, paragrafo 224) contraddice l’affermazione esposta al punto 2127 della decisione controversa secondo cui l’infrazione costituita dall’accordo Lupin è cessata nel mercato francese a seguito dell’entrata della Sandoz in tale mercato (96).

228. Ne consegue che non solo il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa, ma, per di più, tale motivazione è contraddittoria e non consente di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha considerato, in tale decisione, la data di ingresso nel mercato della Sandoz come cessazione dell’infrazione in Francia, ma non in Irlanda, in Belgio, in Ungheria né nella Repubblica ceca. È quindi impossibile verificare la fondatezza delle considerazioni su tale punto, il che rende la sentenza impugnata viziata da un difetto di motivazione supplementare (97).

229. Pertanto, la terza parte del quinto motivo è fondata e comporta, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’annullamento parziale della sentenza impugnata per difetto di motivazione nella parte in cui ha respinto la domanda della Servier volta all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui considera come data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca il 6 maggio 2009.

230. Conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, di tale Statuto, la Corte può, in tali circostanze, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Orbene, ciò avviene nel caso di specie, poiché dall’esame della decisione controversa risulta che anche quest’ultima è viziata da un difetto di motivazione quanto alla questione delle ragioni per cui la Commissione ha considerato la data di ingresso nel mercato della Sandoz come cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin in Francia, ma non negli altri quattro paesi nei quali la Sandoz è entrata nel mercato prima del 6 maggio 2009.

231. Inoltre, né la decisione controversa né le spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue memorie e in udienza nel presente procedimento di impugnazione consentono di chiarire tale punto.

232. La Commissione fa riferimento al punto 1039 della decisione controversa, secondo il quale l’articolo 4.1, lettera c), dell’accordo Lupin doveva essere interpretato nel senso che la Lupin era autorizzata a commercializzare il proprio Perindopril in un determinato territorio, in particolare se e quando un terzo indipendente avesse venduto il Perindopril e la Servier non avesse presentato alcuna domanda di ingiunzione per impedirlo.

233. La Commissione afferma, senza spiegarne le ragioni, che, tenuto conto di tale interpretazione, la clausola di non commercializzazione avrebbe continuato ad essere applicata anche dopo l’ingresso della Sandoz nel mercato in Irlanda, in Belgio, in Ungheria e nella Repubblica ceca, ma non in Francia. Sotto quest’ultimo profilo, la Commissione fa riferimento al punto 2327 della decisione impugnata, nel quale si rileva che, in Francia, la Servier non poteva bloccare l’arrivo della Sandoz in base al brevetto 947, poiché il prodotto della Sandoz non poteva violare tale brevetto.

234. Tuttavia, sulla base di tale indicazione, è sempre impossibile comprendere le ragioni per le quali la Servier avrebbe potuto bloccare, basandosi su tale brevetto, l’ingresso della Sandoz negli altri quattro Stati membri interessati, sebbene il prodotto con il quale la Sandoz entrava in tali mercati fosse chiaramente lo stesso commercializzato in Francia. In udienza la Commissione ha ribadito la spiegazione secondo cui la differenza sarebbe consistita nel fatto che, in Francia, l’ingresso della Sandoz avrebbe aperto il mercato alla concorrenza, mentre ciò non sarebbe avvenuto negli altri paesi. Orbene, tale spiegazione non è stata suffragata né nella decisione controversa, né nelle memorie della Commissione, né in udienza.

235. Ne consegue che la decisione controversa deve essere parzialmente annullata nella parte in cui contiene un difetto di motivazione quanto alle date di cessazione considerate per l’infrazione costituita dall’accordo Lupin per quanto riguarda l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca.

236. Le conseguenze di tale annullamento parziale sull’importo dell’ammenda inflitta alla Servier per l’accordo Lupin sono determinate ai successivi paragrafi 282 e seguenti, nella parte delle presenti conclusioni dedicata alle ammende.

5.      Sulla qualificazione dell’accordo Niche, da un lato, e dell’accordo Matrix, dall’altro, come infrazioni distinte (sesto motivo)

237. Nell’ambito del suo sesto motivo, la Servier fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermando, ai punti 1293 e seguenti della sentenza impugnata, la qualificazione degli accordi conclusi dalla Servier con la Niche/Unichem, da un lato, e con la Matrix, dall’altro, come infrazioni distinte. Secondo la Servier, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che tali accordi costituivano una violazione unica dell’articolo 101 TFUE.

238. Dalla giurisprudenza risulta che una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti se questi ultimi si inseriscono in un piano d’insieme a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza e perseguono un unico scopo economico (98). La condizione relativa alla nozione di obiettivo unico implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti attuati da altre imprese non condividano lo stesso oggetto o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico oggetto che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (99).

239. Occorre precisare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo precedente, la questione se si debbano qualificare diversi comportamenti anticoncorrenziali come infrazioni distinte o come infrazione unica rientra in una questione di diritto connessa alla qualificazione giuridica degli elementi costitutivi dell’infrazione, di cui i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (100). Come riconosciuto dal Tribunale ai punti 1256 e seguenti della sentenza impugnata, le parti interessate devono quindi poter contestare tale qualificazione. Ciò è tanto più importante in quanto una siffatta contestazione può incidere sull’esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale in sede di determinazione delle ammende.

240. Del pari, come ha spiegato, in sostanza, l’avvocato generale Pitruzzella, non è possibile determinare astrattamente se il fatto di qualificare più comportamenti come infrazioni separate sia più favorevole per le imprese interessate che adottare la qualificazione di infrazione unica, poiché ciò dipende dalle circostanze di ciascun caso concreto. Pertanto, la Commissione non può, in maniera discrezionale e per ragioni di opportunità, scegliere liberamente di qualificare comportamenti come infrazioni distinte piuttosto che come infrazione unica o viceversa. La Commissione deve al contrario dimostrare, sotto il controllo del giudice dell’Unione, che i criteri stabiliti per qualificare un comportamento nell’uno o nell’altro modo sono soddisfatti (101).

241. Ciò precisato, è giocoforza tuttavia constatare che, nel caso di specie, gli elementi dedotti dalla Servier non dimostrano che il Tribunale sia incorso in un errore quando ha avallato la constatazione della Commissione secondo cui gli accordi Niche e Matrix non costituivano un’infrazione unica, bensì due violazioni distinte dell’articolo 101 TFUE.

242. Secondo la Servier, tali accordi, che sono stati firmati lo stesso giorno dallo stesso rappresentante per la Niche e per la Matrix e che miravano ad impedire l’ingresso nel mercato del prodotto elaborato congiuntamente da queste ultime perseguivano un obiettivo identico, erano complementari e generavano un coordinamento di comportamenti tra la Niche e la Matrix nei confronti della Servier.

243. Ai punti 1296 e seguenti della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che era certamente innegabile che la Servier perseguisse un obiettivo identico con gli accordi Niche e Matrix, ossia comporre definitivamente la controversia in corso ed evitare qualsiasi contenzioso futuro riguardante il prodotto della Niche/Matrix nonché eliminare tale prodotto quale fonte di concorrenza potenziale dietro pagamento. Tuttavia, il Tribunale ha constatato che tale circostanza non consentiva, di per sé, di dimostrare che vi fosse stato anche un piano comune tra la Niche e la Matrix al momento della firma dei rispettivi accordi con la Servier. Orbene, per poter qualificare più infrazioni come infrazione unica, tutte queste infrazioni devono perseguire lo stesso obiettivo globale (102).

244. Dopo aver esaminato il contenuto degli accordi Niche e Matrix nonché le circostanze che hanno accompagnato la loro firma, il Tribunale è giunto alla conclusione che neppure tali elementi dimostravano che la Niche e la Matrix perseguissero un piano comune con tali accordi.

245. Gli elementi dedotti dalla Servier nel presente procedimento di impugnazione non sono idonei a dimostrare che tale constatazione sarebbe viziata da errori.

246. La Servier fa valere che, nella sua analisi della questione se esistesse un piano comune tra la Niche e la Matrix, il Tribunale avrebbe attribuito troppa importanza all’intenzione soggettiva di tali società, mentre la qualificazione come infrazione unica potrebbe basarsi solo su criteri oggettivi.

247. La Servier fa riferimento, a tal riguardo, al punto 246 della sentenza nella causa Siemens/Commissione (103), in cui il Tribunale ha constatato che la qualificazione di un insieme di accordi come infrazione unica non poteva dipendere dall’esistenza di un convincimento soggettivo delle parti di partecipare a tale infrazione unica, ma doveva basarsi su fattori oggettivi, tra i quali l’obiettivo comune di detti accordi. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Servier, l’esame dell’esistenza di tale obiettivo comune comporta effettivamente una dimensione soggettiva relativa all’intenzione e alla motivazione delle parti, che riguarda la questione se tali parti intendessero contribuire con la conclusione degli accordi in questione alla realizzazione di un obiettivo economico comune.

248. In altri termini, per constatare un’infrazione unica, non deve essere certamente dimostrato che le diverse parti partecipanti a tale infrazione avessero intenzione di partecipare a un comportamento anticoncorrenziale comune. Tuttavia, dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 238 risulta che occorre dimostrare che tali parti avevano intenzione di contribuire, con tale partecipazione, a un obiettivo comune e alla realizzazione di uno scopo economico unico. La prova di tale intenzione può fondarsi, a sua volta, su qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che i comportamenti considerati, nel caso di specie gli accordi Niche e Matrix, avevano come ragion d’essere la volontà di attuare tale obiettivo comune e tale scopo economico unico.

249. Così, ad esempio, nella causa relativa alle ceramiche sanitarie e alla rubinetteria invocata dalla Servier, il Tribunale ha infatti constatato l’esistenza di un’infrazione unica nonostante il coinvolgimento di diversi sottogruppi di prodotti complementari per la fabbricazione di sanitari per bagni. Il Tribunale ha potuto proprio giungere a tale constatazione nella suddetta causa, poiché le pratiche in questione perseguivano il piano d’insieme e l’obiettivo unico di coordinare, nell’ambito del medesimo sistema di distribuzione, gli aumenti di prezzo che le parti dell’intesa fatturavano ai grossisti, che erano i loro clienti comuni (104).

250. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha proprio constatato, basandosi su elementi non contestati dalla Servier, che il contenuto degli accordi Niche e Matrix nonché le circostanze che hanno accompagnato la loro conclusione non dimostravano che, con tali accordi, la Niche e la Matrix intendessero attuare tale obiettivo comune e tale scopo economico unico. Del resto, la Servier non indica neppure quali avrebbero potuto essere tale obiettivo e tale scopo. Come rilevato dal Tribunale, non vi è dubbio che, prima della conclusione dei rispettivi accordi con la Servier, la Niche e la Matrix perseguivano l’obiettivo comune di immettere nel mercato il Perindopril generico fabbricato dalla Matrix e commercializzato dalla Niche.

251. Tuttavia, non risulta possibile determinare un eventuale obiettivo comune che tali società avrebbero potuto, successivamente, perseguire mediante la sottoscrizione dei rispettivi accordi con la Servier. Come rilevato dal Tribunale, diversi elementi non contestati del fascicolo dimostrano che la Matrix, che è stata informata delle trattative in corso tra la Servier e la Niche solo due giorni prima della firma del proprio accordo con la Servier, anziché perseguire un qualsiasi piano comune con la Niche, ha colto l’opportunità offerta dalla Servier. Ciò è confermato dal fatto che la partecipazione della Matrix alle trattative con la Servier ha riguardato principalmente l’importo del trasferimento di valore.

252. Del resto, non è neppure possibile comprendere le ragioni per le quali l’abbandono del loro progetto comune di sviluppo e di commercializzazione di un Perindopril generico avrebbe potuto a sua volta costituire un nuovo «progetto comune» per la Niche e la Matrix, poiché tale abbandono non può essere un progetto o un obiettivo in sé. Pertanto, risulta piuttosto che la Niche e la Matrix, a loro volta, hanno colto ciascuna l’opportunità offerta dalla Servier di ottenere un trasferimento di valore abbastanza significativo da essere commercialmente più vantaggioso rispetto al perseguimento del proprio progetto di entrare nel mercato (105).

253. Pertanto, neppure l’argomento della Servier secondo cui gli accordi Niche e Matrix avrebbero condiviso lo scopo comune di risolvere la controversia con la Servier e di evitare un contenzioso futuro con quest’ultima riguardo al loro prodotto consente di concludere che tali accordi costituivano una violazione unica dell’articolo 101 TFUE. Pertanto, anche se ciascuno di tali accordi perseguisse effettivamente tale obiettivo separatamente, non si comprende quale sarebbe stato il loro scopo comune al riguardo. Come è stato appena dimostrato, il solo fatto che la controversia con la Servier riguardasse il prodotto sviluppato congiuntamente dalla Niche e dalla Matrix non consente di dimostrare tale obiettivo comune.

254. Dalle considerazioni che precedono risulta che il sesto motivo deve essere respinto.

B.      Sulle ammende

255. Per quanto riguarda le ammende inflitte alla Servier per la conclusione degli accordi controversi, occorre esaminare, da un lato, gli errori di diritto fatti valere dalla Servier nell’ambito del suo settimo motivo (1). D’altro lato, occorre determinare le conseguenze dell’accoglimento della terza parte del quinto motivo, relativa alle date di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin per il ricalcolo dell’ammenda inflitta alla Servier a tale titolo (2).

1.      Sugli errori di diritto relativi alle ammende fatti valere dalla Servier (settimo motivo)

256. Nell’ambito del suo settimo motivo la Servier fa valere che il Tribunale è incorso in errori, da un lato, in quanto non ha annullato l’ammenda fissata dalla Commissione alla luce del principio della legalità dei reati e delle pene. D’altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto del principio di proporzionalità e non avrebbe censurato la valutazione della gravità delle infrazioni effettuata dalla Commissione.

257. Prima di trattare tale argomento, occorre ricordare che l’esercizio, da parte del Tribunale, della competenza estesa al merito, conferitagli dall’articolo 261 TFUE, è oggetto del controllo da parte della Corte solo in materia di errori manifesti (106). Tali errori devono essere ritenuti sussistenti, in primo luogo, nei limiti in cui il Tribunale abbia valutato erroneamente l’ampiezza delle sue competenze (107), in secondo luogo, laddove non abbia preso sufficientemente in considerazione tutti gli aspetti pertinenti (108) e, in terzo luogo, laddove abbia applicato criteri giuridici errati (109), in particolare alla luce dei principi della parità di trattamento (110) e di proporzionalità (111).

258. Ne consegue che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese. Quindi, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale (112).

a)      Sul principio di legalità dei reati e delle pene

259. Secondo la Servier, il Tribunale è incorso in un errore non accogliendo il suo argomento secondo cui il fatto di imporre sanzioni per gli accordi controversi violava il principio di legalità dei reati e delle pene. Le questioni sollevate da tali accordi sarebbero state talmente nuove e complesse che l’illiceità di detti accordi sarebbe stata imprevedibile. Il Tribunale avrebbe riconosciuto tale imprevedibilità al punto 1666 della sentenza impugnata pur non traendone alcuna conseguenza, il che vizierebbe la sentenza impugnata di un difetto di motivazione.

260. Tale argomento non può essere accolto.

261. È vero che dalla giurisprudenza risulta che, benché il principio di legalità dei reati e delle pene, ora sancito all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possa essere inteso come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, tale principio osta tuttavia all’applicazione retroattiva di un’interpretazione giurisprudenziale di una norma che contempla un’infrazione il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione (113).

262. Tuttavia, è giocoforza constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore nell’applicare il criterio di prevedibilità così enunciato alle circostanze del caso di specie e nel constatare che, nella fattispecie, il principio di legalità dei reati e delle pene non ostava alla sanzione degli accordi controversi in base all’articolo 101 TFUE.

263. Pertanto, dalle considerazioni del Tribunale già esaminate in precedenza risulta che quest’ultimo ha constatato correttamente che gli accordi controversi avevano lo scopo di incentivare le società produttrici di medicinali generici ad astenersi dall’entrare nel mercato in modo indipendente durante i periodi convenuti, mediante trasferimenti di valore da parte della Servier che non avevano altra contropartita se non detta astensione.

264. Al fine di giungere a tale constatazione, il Tribunale ha applicato un metodo semplice ed evidente, consistente nell’esaminare se i trasferimenti di valore effettuati dalla Servier a favore delle società produttrici di medicinali generici, conformemente agli accordi transattivi o agli accordi ad essi associati, fossero inerenti alla composizione delle controversie, vale a dire se essi potessero essere spiegati altrimenti e avessero una contropartita per la Servier diversa dall’impegno delle società produttrici di medicinali generici a non fare concorrenza. Tale metodo si impone logicamente in sede di valutazione di trasferimenti di valore tra imprese che concludono un accordo in base al quale una di esse deve astenersi dall’entrare nel mercato (114).

265. Applicando tale metodo, il Tribunale è giunto, senza incorrere in errori, alla constatazione che i trasferimenti di valore effettuati dalla Servier a favore delle società produttrici di medicinali generici non avevano altra contropartita se non l’astensione di queste ultime dall’entrare nel mercato. Il Tribunale ha quindi potuto concludere correttamente che negli accordi controversi era stato convenuto che la Servier avrebbe pagato le società produttrici di medicinali generici affinché esse non entrassero nel mercato, cosicché si tratta di accordi di esclusione dal mercato.

266. In tali circostanze, senza incorrere in errori, il Tribunale ha constatato, ai punti da 1661 a 1666 della sentenza impugnata, che, in quanto parte di tali accordi, la Servier non poteva ignorare che essi potevano rientrare nel divieto sancito dall’articolo 101 TFUE. Infatti, un’interpretazione letterale di tale disposizione consente di comprendere perfettamente che accordi tra concorrenti diretti a escludere alcuni di essi dal mercato sono illeciti.

267. La complessità degli accordi controversi e del loro contesto, evidenziata dalla Servier, non è tale a rimettere in discussione detta valutazione.

268. Come è stato riconosciuto, in sostanza, dal Tribunale ai punti 1661, 1666 e 1667 della sentenza impugnata, tale complessità poteva certamente spiegare la lunghezza della decisione controversa, poiché l’illiceità degli accordi controversi poteva non apparire in modo chiaro ad un osservatore esterno. Ciò non incide tuttavia sul fatto che la Commissione abbia applicato, in sede di analisi di tali accordi ai fini dell’attuazione del diritto della concorrenza, principi semplici e ben consolidati. Secondo tali principi, gli accordi devono essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto quando dal loro esame – per quanto complesso – risulta che i trasferimenti di valore effettuati da un operatore economico a favore di un altro operatore economico si spiegano unicamente con l’interesse commerciale di tali operatori a non esercitare una concorrenza basata sui meriti (115).

269. Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori allorché ha constatato che la Servier non poteva ignorare che, se la contropartita dei trasferimenti di valore da essa effettuati a favore delle società produttrici di medicinali generici consisteva soltanto nell’astensione di queste ultime dall’entrare nel mercato, accordi che prevedevano siffatti trasferimenti erano restrittivi della concorrenza, indipendentemente dal fatto che avessero avuto o meno uno sfondo complesso in termini di diritto dei brevetti.

270. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del principio di legalità dei reati e delle pene deve essere respinta.

b)      Sul principio di proporzionalità e sulla valutazione della gravità delle infrazioni

271. La Servier sostiene inoltre che la sentenza impugnata è viziata da errori in quanto il Tribunale ha respinto i suoi motivi riguardanti la proporzionalità delle ammende e la valutazione della gravità delle infrazioni in questione.

272. Secondo la Servier, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, per valutare la proporzionalità delle ammende inflitte alla Servier, della complessità e della novità delle questioni poste dagli accordi controversi, dell’assenza di segretezza degli stessi nonché dei diritti brevettuali e della esiguità delle quote di mercato della Servier.

273. Tali elementi non sono tuttavia tali da far emergere errori che il Tribunale avrebbe commesso in sede di valutazione della proporzionalità delle ammende alla luce della gravità delle infrazioni di cui trattasi.

274. In primo luogo, il Tribunale ha constatato, in sostanza, ai punti 1786 e seguenti della sentenza impugnata, che, poiché erano dimostrati l’obiettivo anticoncorrenziale degli accordi in questione nonché la prevedibilità di quest’ultimo per la Servier, lo sfondo di tali accordi in termini di brevetti, così come la loro segretezza o meno, erano irrilevanti ai fini della valutazione della loro gravità e non erano tali da rimettere in discussione la proporzionalità delle ammende inflitte dalla Commissione.

275. Così facendo, il Tribunale ha correttamente preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti e non è incorso in errori in sede di valutazione di questi ultimi. Come è già stato constatato ai precedenti paragrafi 267 e 268, la Servier non può eccepire il contesto brevettuale o la presunta complessità di quest’ultimo per contestare la natura intrinsecamente anticoncorrenziale degli accordi controversi.

276. In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Servier, è del tutto indifferente che il brevetto di cui trattasi sia fittizio o meno. È pacifico che un brevetto anche non fittizio non conferisce al suo titolare il diritto di premunirsi contro azioni dirette a contestarne la validità mediante pagamenti a favore di concorrenti (116).

277. In secondo luogo, la Servier fa valere che il Tribunale è incorso in un errore rifiutando di tener conto dell’esiguità delle quote di mercato della Servier ai fini del calcolo delle ammende. In tal senso, il Tribunale avrebbe constatato, ai punti 1602 e 1603 della sentenza impugnata, nell’ambito del suo esame del mercato rilevante dei prodotti ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, che la Commissione sarebbe incorsa in errore nella definizione di tale mercato e che il suo calcolo delle quote di mercato della Servier era quindi necessariamente errato. Tuttavia, al punto 1954 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe rifiutato di tener conto di tale constatazione ai fini del calcolo delle ammende, mentre avrebbe constatato che le quote di mercato della Servier erano ben più esigue di quanto constatato dalla Commissione.

278. Orbene, indipendentemente dalla questione se il Tribunale abbia correttamente constatato l’erroneità della definizione del mercato dei prodotti accolta dalla Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, che non è affrontata dalla presente impugnazione (117), è giocoforza constatare, in ogni caso, che il Tribunale non è incorso in errore quando ha considerato, al punto 1954 della sentenza impugnata, che le ammende inflitte alla Servier non erano sproporzionate indipendentemente dall’entità considerata delle quote di mercato della Servier.

279. Così facendo, il Tribunale ha fatto in particolare riferimento alla presa in considerazione, da parte della Commissione, della circostanza che la Servier aveva commesso diverse infrazioni che, pur distinte, erano tuttavia relative allo stesso prodotto e, in larga misura, alle stesse zone geografiche e agli stessi periodi. Come è stato ricordato dal Tribunale al punto 1951 della sentenza impugnata, in tale contesto, la Commissione, al fine di evitare un risultato potenzialmente sproporzionato, ha deciso di limitare, per ogni infrazione, la percentuale del valore delle vendite realizzate dalla Servier, preso in considerazione fine di determinare l’importo di base dell’ammenda. La Commissione ha quindi effettuato una rettifica che ha portato a una riduzione media del 54,5% di tutti i valori delle vendite relativi alle diverse violazioni dell’articolo 101 TFUE (punto 3128 della decisione impugnata).

280. Infine, in terzo luogo, deve essere respinta anche l’affermazione della Servier secondo cui le ammende avrebbero dovuto essere ridotte in quanto gli accordi sanzionati non avrebbero asseritamente causato alcun ritardo nell’accesso al mercato. Infatti, come è stato affermato ai precedenti paragrafi da 139 a 141, 171 e 211, dal punto di vista del diritto della concorrenza, ciò che rileva non è accertare se, in mancanza degli accordi, le società produttrici di medicinali generici sarebbero entrate prima nel mercato a causa di sviluppi futuri in termini brevettuali, sconosciuti al momento della conclusione degli accordi e indipendenti dalla volontà delle parti. La questione decisiva è se la possibilità di un ingresso di tal genere sia stata eliminata a seguito di una sostituzione, ad opera delle parti, di una cooperazione pratica tra loro ai rischi del normale gioco della concorrenza. Invocare sviluppi in termini brevettuali che abbiano avuto luogo dopo la conclusione di un accordo in modo indipendente da quest’ultimo equivale a confondere la dannosità intrinseca di un accordo di esclusione dal mercato dietro pagamento e la sua capacità di produrre effetti restrittivi al momento della sua conclusione con la possibilità che tale accordo non produca effetti significativi concreti sulla concorrenza in un momento successivo, a causa di circostanze indipendenti dalla volontà delle parti, ad esempio quando il brevetto è annullato grazie all’azione di terzi.

281. Da quanto precede risulta che anche la censura relativa ad errori del Tribunale nella valutazione della gravità delle infrazioni e della proporzionalità delle ammende deve essere respinta, così come il motivo vertente sui presunti errori del Tribunale nella valutazione delle ammende nel suo complesso.

2.      Sull’ammenda inflitta alla Servier per l’accordo Lupin (terza parte del quinto motivo)

282. Dalle osservazioni di cui ai paragrafi 229 e 235 delle presenti conclusioni risulta che la terza parte del quinto motivo deve essere accolta e che la sentenza impugnata e la decisione controversa devono essere annullate nella parte in cui hanno ritenuto che la data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin dovesse essere fissata al 6 maggio 2009 per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca.

283. Nelle sue memorie e nelle sue conclusioni (118), la Servier chiede alla Corte di fissare nuovamente la data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin in detti paesi alle date di ingresso della Sandoz nel mercato, ossia, conformemente al punto 410 della decisione controversa, nel giugno 2008 per l’Irlanda, nel luglio 2008 per il Belgio, nel dicembre 2008 per l’Ungheria e nel gennaio 2009 per la Repubblica ceca.

284. Tuttavia, a causa dell’insufficienza di motivazione della decisione controversa riguardo alla cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin in tali paesi, non è possibile per il giudice dell’Unione verificare se la Commissione abbia correttamente determinato, in tale decisione, le date di cessazione dell’infrazione come ha fatto. Del pari, non è possibile determinare la fondatezza di eventuali altre date di cessazione di detta infrazione.

285. Pertanto, la Corte non può determinare le date di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin per i quattro paesi interessati e fissare nuovamente l’ammenda di conseguenza, come richiesto dalla Servier. In tali circostanze, l’ammenda inflitta alla Servier con la decisione controversa deve essere parzialmente annullata nella parte in cui è stata inflitta per la commissione di detta infrazione nei suddetti paesi.

286. A tal fine, occorre ricordare che, nel caso di specie, dal considerando 3063 della decisione controversa risulta che la Commissione ha applicato il metodo stabilito dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (119) (120).

287. Inoltre, dai punti 3119 e seguenti della decisione controversa risulta che la Commissione ha inflitto alla Servier un’ammenda per ciascuno dei cinque accordi controversi, che sono stati intesi come cinque violazioni distinte dell’articolo 101 TFUE, e un’ammenda per la violazione dell’articolo 102 TFUE. Per quanto riguarda le cinque ammende inflitte per gli accordi controversi, la Commissione ha anzitutto determinato, conformemente al metodo di cui agli orientamenti per il calcolo delle ammende, un importo di base, corrispondente alla somma di un importo variabile e (se del caso) di un importo addizionale. L’importo variabile corrisponde a una percentuale adeguata del valore delle vendite dei beni interessati dalle rispettive infrazioni, moltiplicata per la durata di queste ultime. Poiché, nel caso di specie, la Commissione non ha preso in considerazione circostanze né aggravanti né attenuanti, né altri fattori modificatori, gli importi finali delle ammende corrispondono agli importi di base.

288. Infine, dai punti 3124 e seguenti e dall’articolo 7 della decisione controversa, nonché da una tabella prodotta dalla Commissione dinanzi al Tribunale, risulta che la Commissione ha effettuato tale calcolo per ogni Stato membro interessato da ciascuno dei rispettivi accordi e ha poi sommato gli importi così ottenuti per fissare gli importi delle ammende inflitte per ciascuno degli accordi (121). L’importo dell’ammenda inflitta alla Servier per l’infrazione costituita dall’accordo Lupin per tutti i paesi interessati da detta infrazione ammonta a EUR 37 102 100 [articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa].

289. Al fine di tener conto dell’annullamento parziale della decisione controversa conformemente alle considerazioni che precedono, occorre quindi annullare l’ammenda inflitta alla Servier nella parte in cui è stata inflitta per l’infrazione costituita dall’accordo Lupin in Irlanda, in Belgio, in Ungheria e nella Repubblica ceca, il che corrisponde a un importo pari a EUR [riservato].

290. La tabella che segue mostra come si ottiene tale importo.


Valore delle vendite adeguato

Importo variabile

Durata

Importo finale

IE

[riservato]

11%

2,25

[riservato]

BE

[riservato]

11%

2,25

[riservato]

HU

[riservato]

11%

2,25

[riservato]

CS

[riservato]

11%

2,25

[riservato]

Somma IE + BE + HU + CS




[riservato]

Somma tutti i paesi interessati dall’accordo Lupin




37 102 100

291. Successivamente, spetterà alla Commissione, in forza dell’articolo 266 TFUE, adottare i provvedimenti di esecuzione della sentenza di annullamento. Quando, come nel caso di specie, l’annullamento della decisione controversa si basa su un vizio procedurale, quale l’insufficienza di motivazione, e il giudice dell’Unione non statuisce esso stesso sulla materialità dell’infrazione e sulla sanzione, l’istituzione da cui emana l’atto annullato può riprendere il procedimento nella fase dell’illegittimità constatata ed esercitare nuovamente il suo potere sanzionatorio (122).

3.      Conclusioni riguardanti le ammende

292. Da tali considerazioni risulta che l’ammenda inflitta alla Servier per accordo Lupin deve essere annullata e l’argomento della Servier relativo alle ammende deve essere respinto quanto al resto, cosicché la parte restante delle ammende quale determinata dalla Commissione e dal Tribunale rimane invariata.

C.      Conclusione intermedia

293. Conformemente alle constatazioni effettuate ai paragrafi 229, 235 e 289 delle presenti conclusioni, a seguito dell’accoglimento della terza parte del quinto motivo, occorre anzitutto annullare il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda della Servier diretta ad annullare la decisione controversa nella parte in cui considera come data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca il 6 maggio 2009 e fissa l’ammenda inflitta alla Servier per detta infrazione di conseguenza.

294. Inoltre, l’articolo 5, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della decisione controversa devono essere annullati nella parte in cui fissano la data di cessazione dell’infrazione commessa dalla Servier con l’accordo Lupin per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca al 6 maggio 2009 e prendono in considerazione tale data per il calcolo dell’ammenda inflitta alla Servier per tale infrazione (123).

295. Infine, poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla Servier può essere accolto, l’impugnazione deve essere respinta quanto al resto.

V.      Spese

296. A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

297. Anzitutto, i sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

298. Nel caso di specie, la Servier è risultata vittoriosa per quanto riguarda la terza parte del suo quinto motivo, relativa alla data di cessazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin in Irlanda, in Belgio, in Ungheria e nella Repubblica ceca, e la Corte può statuire definitivamente e annullare la decisione controversa su tale punto. Tuttavia, la Servier è rimasta soccombente per quanto riguarda la parte restante dei suoi argomenti dedotti complessivamente nei suoi sette motivi.

299. Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di primo grado, occorre precisare che queste ultime sono interessate dal presente procedimento di impugnazione solo nella parte in cui riguardano i motivi di primo grado in discussione in detto procedimento di impugnazione.

300. Alla luce di tali circostanze, risulta giustificato che la Servier SAS, la Servier Laboratories Ltd e la Laboratoires Servier SAS sopportino, in solido, le proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione relative al procedimento di impugnazione nonché al procedimento di primo grado, per la parte in cui tali spese riguardano i motivi oggetto del presente procedimento di impugnazione. Per contro, la Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione nonché al procedimento di primo grado, per la parte in cui tali spese riguardano i motivi oggetto del presente procedimento di impugnazione.

301. Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente in primo grado, la quale abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, sopporti le proprie spese. Poiché l’EFPIA ha partecipato alla fase scritta del presente procedimento di impugnazione, deve essere quindi condannata a sopportare le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

302. Infine, dal combinato disposto degli articoli 140, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che gli Stati membri intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. Pertanto, occorre statuire che il Regno Unito sopporterà le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

VI.    Conclusione

303. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di statuire come segue:

1)      Il punto 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 dicembre 2018, Servier e a./Commissione (T‑691/14, EU:T:2018:922) è annullato nella parte in cui respinge la domanda di annullamento della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE [caso AT.39612 – Perindopril (Servier)], nella parte in cui tale decisione considera come data di cessazione dell’infrazione di cui al suo articolo 5, lettera b), per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca il 6 maggio 2009, e fissa l’ammenda inflitta dal suo articolo 7, paragrafo 5, lettera b), alla Servier SAS e alla Laboratoires Servier SAS di conseguenza.

2)      Il punto 6 del dispositivo della sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./Commissione (T‑691/14, EU:T:2018:922), è annullato nella parte in cui riguarda le spese sostenute dalla Servier SAS, dalla Servier Laboratories Ltd, dalla Laboratoires Servier SAS nonché dalla Commissione europea in primo grado, relative ai motivi di primo grado oggetto del presente procedimento di impugnazione.

3)      L’articolo 5, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della decisione C (2014) 4955 final sono annullati nella parte in cui considerano come data di cessazione dell’infrazione di cui al suddetto articolo 5, lettera b), per l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria e la Repubblica ceca il 6 maggio 2009, e fissano l’ammenda inflitta da detto articolo 7, paragrafo 5, lettera b), alla Servier SAS e alla Laboratoires Servier SAS di conseguenza.

4)      L’ammenda inflitta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della decisione C(2014) 4955 final alla Servier SAS e alla Laboratoires Servier SAS è annullata nella parte in cui è stata inflitta per la commissione dell’infrazione di cui all’articolo 5, lettera b), di detta decisione in Irlanda, in Belgio, in Ungheria e nella Repubblica ceca.

5)      Il ricorso è respinto per il resto.

6)      La Servier SAS, la Servier Laboratories Ltd e la Laboratoires Servier SAS sopporteranno, in solido, le proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione relative al procedimento di primo grado, per la parte in cui tali spese riguardano i motivi di primo grado oggetto del presente procedimento di impugnazione.

7)      La Servier SAS, la Servier Laboratories Ltd e la Laboratoires Servier SAS sopporteranno, in solido, le proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione relative al procedimento di impugnazione.

8)      La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese relative al procedimento di primo grado, per la parte in cui tali spese riguardano i motivi di primo grado oggetto del presente procedimento di impugnazione.

9)      La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

10)      La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano rispettivamente le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.


1      Lingua originale: il francese.


2      Sentenza del 30 gennaio 2020 (C‑307/18; in prosieguo: la «sentenza Generics (UK) e a.», EU:C:2020:52).


3      Sentenze del 25 marzo 2021 (C‑591/16 P; in prosieguo: la «sentenza Lundbeck/Commissione», EU:C:2021:243), Sun Pharmaceutical Industries e Ranbaxy (UK)/Commissione (C‑586/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:241), Generics (UK)/Commissione (C‑588/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:242), Arrow Group e Arrow Generics/Commissione (C‑601/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:244), Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione (C‑611/16 P, EU:C:2021:245), e Merck/Commissione (C‑614/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:246).


4      Sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 12 dicembre 2018, Servier e a./Commissione (T‑691/14; in prosieguo: «la sentenza impugnata», EU:T:2018:922) (rimessa in discussione dalla presente impugnazione nonché dall’impugnazione nella causa C‑176/19 P, Commissione/Servier e a.), Biogaran/Commissione (T‑677/14, EU:T:2018:910) (impugnazione C‑207/19 P, Biogaran/Commissione), Teva UK e a./Commissione (T‑679/14, non pubblicata, EU:T:2018:919) (impugnazione C‑198/19 P, Teva UK e a./Commissione), Lupin/Commissione (T‑680/14, non pubblicata, EU:T:2018:908) (impugnazione C‑144/19 P, Lupin/Commissione), Mylan Laboratories e Mylan/Commissione (T‑682/14, non pubblicata, EU:T:2018:907) (impugnazione C‑197/19 P, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione), Krka/Commissione (T‑684/14, non pubblicata, EU:T:2018:918) (impugnazione C‑151/19 P, Commissione/Krka), Niche Generics/Commissione (T‑701/14, non pubblicata, EU:T:2018:921) (impugnazione C‑164/19 P, Niche Generics/Commissione), e Unichem Laboratories/Commissione (T‑705/14, non pubblicata, EU:T:2018:915) (impugnazione C‑166/19 P, Unichem Laboratories/Commissione).


5      Decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE [caso AT.39612 – Perindopril (Servier)] (in prosieguo: la «decisione controversa»).


6      Punto 1 della sentenza impugnata, nonché punti 11 e segg. della decisione controversa.


7      Punto 14 della decisione controversa.


8      Punto 8 della sentenza del 12 dicembre 2018, Niche Generics/Commissione (T‑701/14, non pubblicata, EU:T:2018:921), e punto 8 della sentenza del 12 dicembre 2018, Unichem Laboratories/Commissione (T‑705/14, non pubblicata, EU:T:2018:915), nonché punti 31 e segg. della decisione controversa.


9      Punti 8 e 9 della sentenza del 12 dicembre 2018, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione (T‑682/14, non pubblicata, EU:T:2018:907), nonché punti 27 e segg. della decisione controversa.


10      Punti 8 e 9 della sentenza del 12 dicembre 2018, Teva UK e a./Commissione (T‑679/14, non pubblicata, EU:T:2018:919), nonché punti 37 e segg. della decisione controversa.


11      Punto 8 della sentenza del 12 dicembre 2018, Lupin/Commissione (T‑680/14, non pubblicata, EU:T:2018:908), nonché punti 23 e segg. della decisione controversa.


12      Punti 2 e 3 della sentenza impugnata, nonché punti 1 e segg., 86 e segg. e 2143 e segg. della decisione controversa.


13      Come consentiva il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 1992, L 182, pag. 1).


14      Punto 4 della sentenza impugnata e punti 92 e segg. della decisione controversa.


15      Punto 98 della decisione controversa.


16      Punti da 5 a 8 della sentenza impugnata, nonché punti 94, 118 e segg. e 124 e segg. della decisione controversa.


17      Punto 8 della sentenza impugnata e punto 120 della decisione controversa.


18      Punti 9 e 10 della sentenza impugnata, nonché punti 8, 88 e 218 e segg. della decisione controversa.


19      Punto 100 della decisione controversa.


20      Punti da 11 a 27 della sentenza impugnata, nonché punti 129, 151 e segg., 157 e segg. e tabelle ai punti 156 e 201 della decisione controversa.


21      Punti 11 e 12 della sentenza impugnata, nonché punti 158 e segg. della decisione controversa.


22      Punto 12 della sentenza impugnata e punti da 162 a 170 e 962 della decisione controversa.


23      Punti da 16 a 21 e da 24 a 27 della sentenza impugnata, nonché punti da 171 a 202 della decisione controversa.


24      Punti 25 e 26 della sentenza impugnata, nonché punti 175 e segg. della decisione controversa.


25      Punto 27 della sentenza impugnata e punti 193 e segg. della decisione controversa.


26      Punto 410 della decisione controversa.


27      Punti 423 e segg. della decisione controversa.


28      V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.


29      Punti 16 e segg. della sentenza impugnata, nonché punti 483 e segg. della decisione controversa.


30      Per una descrizione dettagliata, si rinvia ai punti 29 e segg. della sentenza impugnata, nonché ai punti 422 e 546 e seguenti della decisione controversa.


31      V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.


32      Punti 20 e 21 della sentenza impugnata, nonché punto 677 della decisione controversa. Sulla controversia con la Pharmachemie, v. già paragrafo 27 delle presenti conclusioni.


33      V. paragrafi 23 e 26 delle presenti conclusioni.


34      Punti 37 e segg. della sentenza impugnata, nonché punti 652 e 741 e segg. della decisione controversa.


35      Punto 42 della sentenza impugnata, nonché punti 749 e 770 e segg. della decisione controversa.


36      V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni, nonché punti 776 e segg. della decisione controversa.


37      V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.


38      Punto 24 della sentenza impugnata, nonché punti 1013 e segg. della decisione impugnata.


39      Punti 52 e segg. della sentenza impugnata, nonché punti 975 e 1037 e segg. della decisione controversa.


40      V. nota a piè di pagina 5 delle presenti conclusioni.


41      V. nota a piè di pagina 4 delle presenti conclusioni.


42      Sentenze del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione, Sun Pharmaceutical Industries e Ranbaxy (UK)/Commissione (C‑586/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:241), Generics (UK)/Commissione (C‑588/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:242), Arrow Group e Arrow Generics/Commissione (C‑601/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:244), Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione (C‑611/16 P, EU:C:2021:245), e Merck/Commissione (C‑614/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:246).


43      Sentenze del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 31, 32 e 34), Generics (UK) e a. (punto 45), e Lundbeck/Commissione (punto 57); v., altresì, sentenze del 28 giugno 2016, Portugal Telecom/Commissione (T‑208/13, EU:T:2016:368, punto 181), e Telefónica/Commissione (T‑216/13, EU:T:2016:369, punto 221).


44      Sentenze Generics (UK) e a. (punti 36, 37 e 39) e Lundbeck/Commissione (punto 55).


45      V. sentenza Generics (UK) e a. (punto 50) e le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafo 83).


46      V. sentenza Generics (UK) e a. (punti 48, 49, 51 e 52) e le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi da 67 a 85).


47      Sentenze Generics (UK) e a. (punto 46) e Lundbeck/Commissione (punto 58).


48      Sentenze Generics (UK) e a. (punti da 42 a 44, 46, 50 e da 55 a 57) e Lundbeck/Commissione (punti 57, da 74 a 76 e 88); v., altresì, le mie conclusioni nelle cause Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi 83 e da 86 a 88), e Lundbeck/Commissione (C‑591/16 P, EU:C:2020:428, paragrafi 59, 78 e 79).


49      Sentenze Generics (UK) e a. (punti da 55 a 57), Lundbeck/Commissione (punti 57 e 78), e del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 33 e 34).


50      Sentenze Generics (UK) e a. (punti 43 e 44) e Lundbeck/Commissione (punto 57).


51      Sentenza Lundbeck/Commissione (punti 74 e 75).


52      Sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 25), e del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 114).


53      Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 58), e del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 71).


54      V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione (29/83 e 30/83, EU:C:1984:130, punto 20), e del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punto 127).


55      V., in tal senso, sentenze del 6 gennaio 2004, BAI et Commissione/Bayer (C‑2/01 P e C‑3/01 P, EU:C:2004:2, punto 63), del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punti da 135 a 140), e del 27 gennaio 2021, The Goldman Sachs Group/Commissione (C‑595/18 P, EU:C:2021:73, punto 92). V., altresì, sentenza del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione (T‑655/11, EU:T:2015:383, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).


56      Sentenze del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 83), del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione (C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 80), e del 18 gennaio 2017, Toshiba/Commission (C‑623/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:21, punto 52).


57      Sentenza Lundbeck/Commissione (punti 78 e 79).


58      Sentenze Generics (UK) e a. (punto 38) e Lundbeck/Commissione (punti 63, 83 e 84).


59      V. paragrafi 75 e da 79 a 81 delle presenti conclusioni.


60      Sentenza Generics (UK) e a. (punto 44).


61      Sentenza Generics (UK) e a. (punto 53).


62      V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.


63      V., in tal senso, sentenza Lundbeck/Commissione (punti 67 e segg.).


64      V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.


65      C‑67/13 P, EU:C:2014:1958, paragrafo 56.


66      Sentenza Lundbeck/Commissione (punti 129 e segg.).


67      V. le mie conclusioni nella causa Lundbeck/Commissione (C‑591/16 P, EU:C:2020:428, paragrafi 156 e 157, e giurisprudenza ivi citata).


68      Sentenza Generics (UK) e a. (punto 111).


69      Sentenza Lundbeck/Commissione (punti 114, 115 e 137).


70      Sentenze Generics (UK) e a. (punto 94) e Lundbeck/Commissione (punto 115).


71      V. paragrafi 41 e 42 delle presenti conclusioni.


72      Sentenze Generics (UK) e a. (punti da 90 a 92) e Lundbeck/Commissione (punti 115 e 134).


73      C‑307/18, EU:C:2020:28.


74      V. le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi da 124 a 128 e 176).


75      V., sulle spese il cui rimborso può essere giustificato, sentenza Generics (UK) e a. (punti da 84 a 92).


76      V. sentenza dell’8 settembre 2016, Lundbeck/Commissione (T‑472/13, EU:T:2016:449, punto 380 e giurisprudenza ivi citata).


77      Sentenza Generics (UK) e a. (punti da 107 a 110); v., altresì, le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi da 168 a 172).


78      V. punto 655 della sentenza impugnata e punto 1614 della decisione controversa.


79      V. le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafo 169).


80      V., in tal senso, sentenza Generics (UK) e a. (punti 119 e 120).


81      V. le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi da 124 a 128 e 176).


82      Punto 1561 della decisione controversa.


83      V. paragrafi da 40 a 42 delle presenti conclusioni.


84      V. già su tale punto, paragrafi 133 e 134 delle presenti conclusioni.


85      Sentenze Generics (UK) e a. (punti da 90 a 92) e Lundbeck/Commissione (punti 115 e 134).


86      V. paragrafi 97 e 98 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.


87      L’interpretazione di tali clausole rientra nella valutazione dei fatti spettante al Tribunale: v. sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 23).


88      Sentenze Generics (UK) e a. (punto 97) e Lundbeck/Commissione (punto 121).


89      V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni. Al punto 2127 della decisione controversa la Commissione ha tuttavia ritenuto che l’infrazione fosse iniziata più tardi a Malta e in Italia.


90      La Commissione ha altresì ritenuto che l’infrazione fosse cessata prima nel Regno Unito, il 6 luglio 2007, data dell’annullamento del brevetto 947 nel Regno Unito (paragrafo 26 delle presenti conclusioni), nonché nei Paesi Bassi, il 12 dicembre 2007, data dell’ingresso a rischio nel mercato da parte della Apotex (paragrafo 27 delle presenti conclusioni, che fa riferimento ai punti 193 e segg. della decisione controversa, in cui si afferma che tale ingresso sarebbe avvenuto il 13 dicembre 2007).


91      V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


92      La Sandoz è entrata anche nel mercato dei Paesi Bassi e del Regno Unito nel maggio 2008; tuttavia, in questo caso, l’infrazione è stata in ogni caso considerata cessata a tale data (v. nota a piè di pagina 90 delle presenti conclusioni).


93      Sintetizzati al punto 54 della sentenza impugnata e riportati al punto 1038 della decisione controversa.


94      Tale scambio è già stato menzionato al paragrafo 209 delle presenti conclusioni.


95      Sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione (C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 63).


96      Ciò non pregiudica la fondatezza dell’interpretazione del contenuto dello scambio stesso da parte del Tribunale (v. paragrafo 209 delle presenti conclusioni).


97      V., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commission/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63), e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 130).


98      V., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punti da 81 a 83), del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 258), del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 248).


99      Sentenza del 16 giugno 2022, Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (C‑700/19 P, EU:C:2022:484, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).


100      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione (C‑697/19 P, EU:C:2022:478, punto 67).


101      Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nelle cause Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, Quanta Storage/Commissione e Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (da C‑697/19 P a C‑700/19 P, EU:C:2021:452, paragrafi 100 e segg.); v., altresì, sentenza del 16 settembre 2013, Masco e a./Commissione (T‑378/10, EU:T:2013:469, punto 57); v. anche, in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, InnoLux/Commissione (T‑91/11, EU:T:2014:92, punto 138), e LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T‑128/11, EU:T:2014:88, punto 224).


102      V. giurisprudenza citata al paragrafo 238 delle presenti conclusioni.


103      Sentenza del 3 marzo 2011 (T‑110/07, EU:T:2011:68).


104      Sentenza del 16 settembre 2013, Masco e a./Commissione (T‑378/10, EU:T:2013:469, punti 59 e segg.).


105      V. paragrafi da 144 a 162 delle presenti conclusioni.


106      Sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 365).


107      V., a tal riguardo, le mie conclusioni nelle cause Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (C‑105/04 P, EU:C:2005:751, paragrafo 137), nonché Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafo 190); v., nello stesso senso, sentenze del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti 155 et156), nonché del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punti 40 e 42).


108      Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128), del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 244 e 303), nonché del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punto 125).


109      Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128), del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 244 e 303), nonché del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punto 125).


110      Sentenze del 16 novembre 2000, Weig/Commissione (C‑280/98 P, EU:C:2000:627, punti 63 e 68), nonché Sarrió/Commissione (C‑291/98 P, EU:C:2000:631, punti 97 e 99).


111      Sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 126), nonché del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 165).


112      Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 129), del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 245), del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione (C‑70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 57), nonché del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch Austria/Commissione (C‑626/13 P, EU:C:2017:54, punto 86).


113      Sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 217 e 218), e del 22 ottobre 2015, ACTreuhand/Commissione (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 41).


114      V., a tal riguardo, paragrafi da 129 a 134 e 195 delle presenti conclusioni.


115      V., a tal riguardo, sentenze Generics (UK) e a. (punti 87 e 88) e Lundbeck/Commissione (punti 114 e 167).


116      V. le mie conclusioni nella causa Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:28, paragrafi 113 e 114, e giurisprudenza ivi citata).


117      V., su tale punto, le mie conclusioni pronunciate in data odierna nella causa parallela C‑176/19 P, Commissione/Servier e a.


118      V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni.


119      Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


120      GU 2006, C 210, pag. 2.


121      V. allegato G.1, prodotto dalla Commissione in risposta al quesito del Tribunale del 28 giugno 2016. V., altresì, tabella prodotta dalla Servier nell’allegato P.03 all’atto introduttivo dell’impugnazione da essa presentato, basata sul metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione in detto allegato G.1. Con tale metodo di calcolo, l’importo finale dell’ammenda inflitta per l’accordo Lupin per ogni Stato membro è ottenuto nel seguente modo: [(Valore delle vendite adeguato x Importo variabile) x Durata] + [Valore delle vendite x Importo addizionale] (con l’importo addizionale fissato a 0 nell’ambito dell’accordo Lupin; v. punto 3139 della decisione controversa). Gli importi così ottenuti per ogni Stato membro sono poi sommati per ciascuno degli accordi.


122      Sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti da 60 a 62 e da 693 a 695), e del 24 settembre 2019, Printeos e a./Commissione (T‑466/17, EU:T:2019:671, punti da 56 a 58).


123      Ciò non pregiudica le conseguenze del presente annullamento sulla constatazione dell’infrazione costituita dall’accordo Lupin nei confronti della Lupin (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punti 49 e segg.).