Ricorso proposto l’11 dicembre 2023 – PAN Europe/Commissione
(Causa T-1164/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Iorio, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
annullare la decisione Ares (2023)6685163 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che respinge la richiesta di riesame interno della ricorrente relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2023/515 della Commissione, nella parte in cui 1 proroga l'approvazione della sostanza attiva «abamectina» per un periodo di 15 anni (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, deduce un unico motivo.
Motivo vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del principio di precauzione, del mancato rispetto dei requisiti scientifici e tecnici attuali e dell'obbligo dell'Unione di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, quali enunciati agli articoli 9, 11, 168, paragrafo 1, e 191, paragrafo 1, TFUE e agli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e concretizzato, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , particolare il suo articolo 4.
La ricorrente sostiene che la violazione risulta dalle constatazioni relative alla tossicità rispecchiate dalla mancata risposta a un elemento di preoccupazione critico espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare mediante un ragionamento abusivo sulle serre come «luogo chiuso», in particolare:
la mancata richiesta, nel quadro della procedura di approvazione, di dati sul destino e la distribuzione della sostanza abamectina e dei suoi metaboliti sulle circostanze ambientali in serre permanenti;
la mancata richiesta, nel quadro della procedura di approvazione, di dati sull'efficacia;
la mancata realizzazione di un'adeguata valutazione del rischio in assenza di dati sul destino, i dati relativi alla distribuzione e all'esposizione per gli organismi non bersaglio;
le incoerenze della decisione impugnata sulle serre permanenti costituiscono, secondo la Commissione, contemporaneamente un luogo aperto e un luogo senza emissioni;
la mancata applicazione del principio di precauzione per il rischio di aneugenicità e l'accettazione di un numero significativo di lacune nei dati.
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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/515 della Commissione, dell'8 marzo 2023, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva abamectina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2023, L 71, pag. 22).
1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).