Language of document : ECLI:EU:F:2015:157

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

17 dicembre 2015

Causa F‑134/14

T

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Malattia professionale – Articolo 73 dello Statuto – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia – Nesso causale – Domanda di risarcimento del danno morale derivato dal ritardo con cui l’istituzione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia – Obbligo di statuire entro un termine ragionevole – Danno morale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale T chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 agosto 2014, confermativa della decisione del 3 febbraio 2014 di accoglimento solo parziale della sua domanda di indennizzo intesa al risarcimento del danno morale derivante nei suoi confronti dall’inosservanza di un termine ragionevole nell’ambito della procedura di riconoscimento di malattia professionale avviata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale da lei subito.

Decisione:      La Commissione europea è condannata a corrispondere a T la somma di EUR 5 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da T.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Commissione medica – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Imputazione all’amministrazione – Eccezione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Nesso causale – Danno morale derivante dall’inosservanza di un termine ragionevole da parte dell’istituzione nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’origine professionale della malattia – Sussistenza di detto danno o di un nesso causale deducibili dalle circostanze e dalla natura dell’illecito commesso dall’istituzione

(Art. 340 TFUE)

1.      L’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperire i procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell’Unione di cui il giudice garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Al riguardo, l’istituzione interessata è responsabile della celerità dei lavori dei medici da essa designati e di quella della commissione medica incaricata di emettere le conclusioni previste dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.

Tuttavia, qualora sia dimostrato che un ritardo nei lavori di una commissione medica sia attribuibile al comportamento dilatorio, se non ostruzionistico, del funzionario o del medico designato da quest’ultimo, l’istituzione non dev’essere considerata responsabile di tale ritardo.

(v. punti 68-70)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, EU:T:2006:111, punti 152, 154 e 162

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 1° luglio 2010, Füller‑Tomlinson/Parlamento, F‑97/08, EU:F:2010:73, punto 167

2.      Quanto ad un danno morale subito a seguito della violazione da parte dell’istituzione del principio del termine ragionevole nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’origine professionale della malattia, il funzionario interessato non è tenuto a provare la sussistenza di esso o di un nesso causale, elementi, questi, deducibili dalle circostanze e dalla natura dell’illecito accertata. Pertanto, è pacifico che il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento precontenzioso, poi contenzioso, al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti, costituiscono un danno deducibile dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso un illecito.

(v. punti 80 e 81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, EU:T:2006:111, punto 167