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Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 – Marcuccio / Commissione

(Causa T-503/13 P) 1

Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Principio del giudice naturale precostituito per legge – Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità – Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell’avvocato – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato tramite telefax e l’originale depositato successivamente – Tardività del ricorso – Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F-56/09 – Impugnazione manifestamente infondata»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F-32/12, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

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1 GU C 325 del 9.11.2013.