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Ricorso proposto il 26 luglio 2023 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-480/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Ruseva e P. Messina)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte che voglia:

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/11611 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, e in ogni caso non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al maggior importo tra i due seguenti: i) un importo di EUR 1 800 al giorno moltiplicato per il numero di giorni compresi tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine di recepimento previsto dalla direttiva e il giorno in cui è stata posta fine all’inadempimento, ovvero, in assenza di regolarizzazione, il giorno in cui sarà resa sentenza nel presente procedimento; ii) la somma forfettaria minima di EUR 504 000;

se l’inadempimento constatato al [primo trattino] persiste alla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione un’ammenda di EUR 10 800 al giorno a far data dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, fino a che tale Stato membro non adempia agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, mira a promuovere e a stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e a potenziare il contributo del settore dei trasporti all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia. Per raggiungere tali obiettivi, la direttiva impone agli Stati membri di assicurare che, negli appalti pubblici per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita dei veicoli, compreso il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire la direttiva devono peraltro contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

La Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria una lettera di diffida il 29 settembre 2021. Il 6 aprile 2022 la Commissione ha fatto pervenire alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato. La Repubblica di Bulgaria non ha però ancora adottato misure di recepimento né le ha comunicate alla Commissione.

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1 GU 2019, L 188, pag. 116.