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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 25 luglio 2023 – Voestalpine Giesserei Linz / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Causa C-475/23, Voestalpine Giesserei Linz)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente e appellante: Voestalpine Giesserei Linz

Resistenti e appellate: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 1 , relativa al diritto alla detrazione dell’IVA, ostino a una prassi nazionale in base alla quale, nel caso in cui una società acquisti un bene, che mette in seguito a disposizione di un subappaltatore, a titolo gratuito, per la realizzazione di attività a beneficio della prima società, venga rifiutato a tale società il diritto alla detrazione dell’IVA relativa al bene acquistato, in quanto si ritiene che l’acquisto non avvenga ai fini delle sue operazioni imponibili, ma ai fini delle operazioni imponibili del subappaltatore.

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al diritto alla detrazione dell’IVA, ostino a una prassi nazionale in base alla quale il diritto alla detrazione è negato a un contribuente in quanto esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sede stabile in Romania, e per tale motivo le autorità tributarie non possono verificare i costi della manodopera impiegata per i pezzi fusi il cui proprietario è [detto contribuente] e nemmeno l’intera attività di lavorazione che si svolge in territorio rumeno.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).