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Ricorso presentato l’11 maggio 2021 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-303/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, A. Spina, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:

dichiarare che, escludendo i cittadini dell’Unione europea non italiani che non intendono stabilirsi in Italia dal regime dell’aliquota ridotta per l’acquisto della loro prima abitazione non di lusso sul territorio italiano, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 18 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Un’aliquota ridotta dell’imposta di registro per l’acquisto in Italia di un immobile da destinare ad abitazione (cd. “prima casa”) viene applicata a determinate condizioni, tra cui quella per cui il bene sia situato nel territorio comunale in cui il contribuente risiede o dove intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tale condizione si applica in modo indifferenziato tanto ai cittadini italiani che ai cittadini di altri Stati Membri. Tuttavia, in base alle disposizioni oggetto del presente ricorso, tale requisito non è necessario per i soli cittadini di nazionalità italiana che, per motivi di lavoro, sono espatriati all’estero.

Secondo la Commissione, nel prevedere, ai fini dell’agevolazione fiscale, che la cittadinanza italiana dei contribuenti sia il fattore determinante all’origine della distinzione tra cittadini italiani e quelli di altri Stati membri, la legislazione nazionale in oggetto presenta una discriminazione diretta effettuata in base alla nazionalità che è vietata dall’Articolo 18 TFEU.

La Commissione ritiene, inoltre, che, essendo l’acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato membro da parte di un non residente un investimento immobiliare che rientra nella categoria dei movimenti di capitali tra Stati Membri, il trattamento preferenziale ai cittadini di uno Stato Membro previsto dalla legislazione nazionale in questione costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali vietata dall’articolo 63, primo paragrafo, del TFEU, che non può essere oggettivamente giustificata in base all’Articolo 65, primo e terzo paragrafo, del TFEU.

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