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Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 – The Tea Board / UAMI - Delta Lingerie (Darjeeling)

(Causa T-624/13) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio figurativo Darjeeling – Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e appartenenti alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», contraddistinti dal marchio richiesto e appartenenti alla classe 35 ai sensi del suddetto accordo.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 45 del 15.2.2014.