Language of document : ECLI:EU:T:2017:753

Causa T‑704/14

Marine Harvest ASA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che infligge un’ammenda per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafi 1 e 2, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Negligenza – Principio del ne bis in idem – Gravità dell’infrazione – Importo dell’ammenda»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017

1.      Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Obbligo di sospensione della concentrazione – Deroga in caso di offerta pubblica di acquisto – Portata – Assunzione del controllo dell’impresa mediante un’unica operazione di acquisizione privata seguita da un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Insussistenza di una concentrazione unica – Inapplicabilità di tale deroga

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 7, §§ 1 e 2; comunicazione della Commissione 2009/C 43/09, punto 44)

2.      Concentrazioni tra imprese – Nozione – Controllo esclusivo di fatto – Esercizio da parte di un azionista di minoranza – Criteri di valutazione – Diritti che conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa – Assenza di esercizio effettivo di tali diritti – Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 3, §§ 1 e 2)

3.      Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Obbligo di sospensione della concentrazione – Deroga in caso di acquisizione del controllo attraverso una pluralità di venditori mediante una serie di transazioni su valori mobiliari – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 7, §§ 1 e 2)

4.      Diritto dell’Unione europea – Nozioni – Interpretazione – Rinvio al diritto nazionale – Inammissibilità

5.      Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Obbligo di sospensione della concentrazione – Deroga su richiesta motivata – Bilanciamento degli interessi in gioco

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 7, § 3)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 7 e 14, § 2)

7.      Concentrazioni tra imprese – Notifica – Obbligo – Violazione – Conseguenze – Violazione automatica dei divieti corrispondenti – Sanzioni

[Regolamento n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2, a) e b)]

8.      Concorrenza – Ammende – Decisione della Commissione che impone più sanzioni per gli stessi fatti – Inapplicabilità del principio del ne bis in idem

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14, § 2)

9.      Concorrenza – Ammende – Decisione della Commissione che impone più sanzioni per gli stessi fatti – Principi che disciplinano il concorso di infrazioni – Violazione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14, § 2)

10.    Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Principio di legalità delle pene – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 7 e 14, § 2)

11.    Concorrenza – Ammende – Principio della parità di trattamento – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico

12.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Assenza di orientamenti – Obbligo di motivazione della decisione che infligge un’ammenda – Portata

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14)

13.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Elementi di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2, a) e b)]

14.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Elementi di valutazione – Considerazione dell’esistenza di seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità della concentrazione con il mercato interno – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2, a) e b)]

15.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Considerazione dei precedenti riguardanti altre società – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2, a) e b)]

16.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 7, § 1, e 14, § 2, b)]

17.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14)

18.    Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 16)

1.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato interno da una decisione della Commissione. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, prevede tuttavia due deroghe a tale obbligo di sospensione della concentrazione, una relativa a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio e l’altra relativa a una serie di transazioni su valori mobiliari.

In base alla prima fattispecie di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, il paragrafo 1 di tale articolo non osta alla esecuzione di un’offerta pubblica, a condizione che la concentrazione sia notificata senza ritardo e che l’acquirente non eserciti i suoi diritti di voto prima che la concentrazione sia autorizzata. In base al suo dettato, tale prima fattispecie, pertanto, non è applicabile in caso di acquisizione del controllo di un’impresa mediante un’unica operazione di acquisizione privata, anche se quest’acquisizione è seguita da un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Non è neanche possibile ritenere che tale operazione di acquisizione privata, nonché la successiva offerta pubblica di acquisto, costituiscano fasi di un’«unica concentrazione» ai sensi del terzo periodo del considerando 20 del regolamento n. 139/2004 e del punto 44 della comunicazione consolidata sulla competenza della Commissione in forza del regolamento n. 139/2004. È vero che l’acquisizione del controllo di una singola impresa attraverso una serie di atti giuridici collegati da un vincolo condizionale può rappresentare un’unica concentrazione. Tuttavia, se il controllo dell’impresa oggetto dell’operazione è acquisito mediante un’unica transazione privata prima dell’annuncio di un’offerta pubblica di acquisto, le transazioni successive all’acquisizione del controllo con le quali l’acquirente ottiene quote supplementari di tale impresa non sono più pertinenti per acquisire il controllo e quindi per realizzare la concentrazione.

Inoltre, se l’acquisizione del controllo attraverso un’unica operazione privata, seguita da un’offerta pubblica obbligatoria, costituisse una concentrazione unica, ciò avrebbe come conseguenza che, in caso di concentrazioni in cui sono coinvolte società quotate in Borsa con sede negli Stati membri, l’acquisizione privata di titoli che conferiscono il controllo rientrerebbe sempre nell’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, in quanto una tale acquisizione privata implica sempre l’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto. Ciò comporterebbe che l’ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 sarebbe troppo ampio.

Pertanto, il concetto di concentrazione unica non trova applicazione in una fattispecie in cui il controllo esclusivo di fatto dell’unica società oggetto dell’operazione è acquisito presso un unico venditore mediante una sola prima operazione privata, anche quando quest’ultima è seguita da un’offerta pubblica obbligatoria.

(v. punti 48, 66, 68, 72, 108, 109, 128, 186, 229)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 51‑59)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 74‑82)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 161)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 215‑223)

6.      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, la Commissione può infliggere ammende soltanto per violazioni dell’articolo 7 di tale regolamento commesse «intenzionalmente o per negligenza». Tale condizione è soddisfatta qualora l’impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza o meno di violare le norme in materia di concorrenza.

Il fatto che l’impresa interessata abbia qualificato in modo giuridicamente erroneo il proprio comportamento sul quale si fonda la constatazione dell’infrazione non può avere come conseguenza di esonerarla dall’inflizione di un’ammenda qualora essa non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale di tale comportamento.

In tale contesto, l’impresa interessata agisce con negligenza quando procede a un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 che non è giustificata né dalla sua formulazione letterale né dalla prassi decisionale della Commissione o dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione e che non è conforme a quanto constatato dalla Commissione, sebbene in un obiter dictum, in una precedente decisione di cui è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europeain ciascuna delle lingue ufficiali, e lo fa senza contattare preventivamente la Commissione al fine di verificare l’esattezza della sua interpretazione. Operando in tal modo, l’impresa interessata agisce a proprio rischio e non può validamente basarsi sulla presunta «ragionevolezza» della sua interpretazione.

Inoltre, un’impresa non può sottrarsi all’irrogazione di un’ammenda qualora la violazione delle norme in materia di concorrenza abbia origine in un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio comportamento a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato.

Nell’ambito della valutazione della negligenza, la Commissione è inoltre legittimata a prendere in considerazione la circostanza che la società interessata è una società europea di grandi dimensioni con una consolidata esperienza nelle procedure di controllo delle concentrazioni e di notifica alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla quale era già stata inflitta un’ammenda, sebbene a livello nazionale, per la realizzazione prematura di una concentrazione. In una situazione del genere è infatti lecito attendersi una particolare diligenza da parte della società interessata.

(v. punti 236‑238, 255, 257‑259)

7.      Nel momento in cui un’impresa viola l’obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, inizia automaticamente la violazione del divieto corrispondente di realizzare una concentrazione prima della sua notifica, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, prima fattispecie, di tale regolamento. Nel contempo, essa viola il divieto di realizzare una concentrazione prima dell’autorizzazione, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, seconda fattispecie, del regolamento n. 139/2004, in quanto una concentrazione che non sia stata notificata non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

Per quanto riguarda le sanzioni previste, la violazione dell’obbligo stabilito all’articolo 4 del regolamento n. 139/2004 e la violazione del divieto sancito all’articolo 7, paragrafo 1, seconda fattispecie, di tale regolamento compaiono all’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il che implica che i livelli minimi e massimi delle sanzioni per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e quelli per la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento sono ormai identici e corrispondono alla possibilità di infliggere ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dalle imprese interessate.

(v. punti 300, 301, 303)

8.      Il principio del bis in idem deve essere rispettato nei procedimenti diretti all’irrogazione di ammende in materia di diritto della concorrenza. Tale principio vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile.

Detto principio, la cui applicazione è soggetta alla triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico tutelato, vieta che un’impresa venga nuovamente «perseguita» oppure «condannata». Tuttavia, tali divieti presuppongono che l’impresa in questione sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile.

Ne consegue che il principio del ne bis in idem non si applica in una situazione in cui la Commissione infligge più sanzioni in un’unica decisione, anche se tali sanzioni sono inflitte per gli stessi fatti.

(v. punti 307‑309, 315, 319, 344)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 344, 348‑374)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 377‑394)

11.    Il fatto che la Commissione non abbia inflitto ammende al responsabile di una violazione delle regole di concorrenza di per sé non può impedire che venga inflitta un’ammenda al responsabile di un’infrazione della stessa natura. Inoltre, allorché un’impresa, con il suo comportamento, ha violato le regole di concorrenza, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad altri operatori economici, se il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione non riguarda la situazione di questi ultimi.

Inoltre, il principio della parità di trattamento, rispetto a un’impresa alla quale non sia stata inflitta alcuna ammenda in una decisione precedente per lo stesso tipo di comportamento, può essere, in via di principio, utilmente invocato soltanto da operatori che non abbiano avuto la possibilità di prendere in considerazione i chiarimenti forniti nella decisione precedente, per evitare di violare le norme in materia di concorrenza, in quanto tale decisione è stata adottata in un momento in cui l’infrazione era stata già commessa.

(v. punti 398, 407)

12.    Per quanto riguarda le ammende inflitte in forza dell’articolo 14 del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce che nel determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione. Poiché la Commissione non ha adottato orientamenti che enunciano il metodo di calcolo che essa dovrebbe applicare nella determinazione dell’importo delle ammende in forza dell’articolo 14, l’ambito della sua analisi deve essere quello del paragrafo 3 di tale articolo.

Al fine di adempiere l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, la Commissione è inoltre tenuta a far apparire in forma chiara ed inequivocabile, nella decisione che infligge l’ammenda, gli elementi presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda. In assenza di orientamenti nei quali venga indicato il metodo di calcolo di tali ammende, la Commissione non è tuttavia tenuta a quantificare in valore assoluto o in percentuale l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

(v. punti 447, 449, 450, 455)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 468‑477)

14.    Nell’ambito della fissazione dell’importo di un’ammenda inflitta per violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, il solo fatto che siano possibili effetti dannosi per la concorrenza, in quanto la concentrazione realizzata nella forma inizialmente prevista e non autorizzata dalla Commissione sollevava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno, può essere preso in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione, anche se la Commissione non dimostra una probabilità ragionevole dell’esistenza di tali effetti.

È vero che, quando si può dimostrare l’esistenza di effetti dannosi per la concorrenza derivanti dalla realizzazione di una concentrazione nella forma inizialmente prevista e non autorizzata dalla Commissione, ciò può rendere l’infrazione ancora più grave di un’infrazione rientrante nella «situazione intermedia». Ciò non impedisce che il solo fatto che non si possano escludere effetti dannosi per la concorrenza renda l’infrazione più grave della realizzazione prematura di una concentrazione che non solleva problemi di concorrenza.

Infatti, non sarebbe opportuno trattare allo stesso modo la realizzazione prematura di concentrazioni che sollevano seri dubbi riguardo alla loro compatibilità con il mercato interno e la realizzazione prematura di concentrazioni che non sollevano alcun problema di concorrenza. A tale proposito, in caso di concentrazioni che sollevano seri dubbi riguardo alla loro compatibilità con il mercato interno, i possibili rischi per la concorrenza connessi alla realizzazione prematura non sono identici a quelli che sorgono in caso di concentrazioni che non sollevano problemi di concorrenza.

Il fatto che una concentrazione sollevi seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno rende quindi la realizzazione prematura di tale concentrazione più grave della realizzazione prematura di una concentrazione che non solleva problemi di concorrenza, salvo che, nonostante il fatto che essa sollevi tali dubbi seri, si possa escludere, nella fattispecie, che la sua realizzazione nella forma inizialmente prevista e non autorizzata dalla Commissione abbia potuto avere effetti dannosi sulla concorrenza.

(v. punti 497, 499, 500, 523, 524)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 543‑547)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 554‑577)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 580, 582‑587, 592‑608)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punto 581)