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Ricorso proposto il 10 novembre 2010 - Comunidad Autónoma de Galicia / Commissione

(Causa T-520/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: S. Martínez Lage e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 29 settembre 2010, N178/2010, con cui si autorizza la compensazione per servizio pubblico a favore dei produttori di energia elettrica in Spagna, e

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima della causa T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG/Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce i seguenti motivi:

-    violazione dei diritti procedurali garantiti dall'art. 108, n. 2, TFUE, nonché dell'art. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE1, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento d'indagine formale, cui è tenuta ogniqualvolta sussistano seri dubbi attinenti alla compatibilità dell'aiuto in esame con il mercato comune.

-    Violazione del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera2.

-    Violazione del 106, n. 2, TFUE, in quanto non ricorrono i presupposti di necessità e proporzionalità richiesti dalla disposizione in parola per autorizzare l'aiuto di cui trattasi, concesso dalle autorità spagnole per compensare il maggior costo risultante dalla prestazione di un servizio pubblico.

-    Violazione dell'art. 34 TFUE, poiché l'aiuto di cui trattasi costituisce una misura di effetto equivalente, che non può essere giustificata ai sensi dell'art. 36 TFUE a causa della necessità di assicurare la fornitura di elettricità.

-    L'aiuto di cui trattasi costituisce un cumulo indebito dell'aiuto concesso all'industria carboniera nel periodo 2008-2010, contrariamente a quanto previsto all'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera3, e provoca una grave distorsione della concorrenza nel settore dell'elettricità, ignorando quanto disposto all'art. 4, lett. d) e lett. e) del medesimo testo.

-    Violazione degli artt. 11 e 191 TFUE e 3, n. 3, TUE, in quanto la decisione impugnata, a parere del ricorrente, non tiene conto degli effetti pregiudizievoli che la medesima avrebbe sull'ambiente.

Da ultimo, la ricorrente lamenta la lesione del diritto di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 - GU L 83, pag. 1.

2 - GU L 205, pag. 1.

3 - GU L 205, pag. 1.