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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 1° febbraio 2021 – FK

(Causa C-58/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: FK

Resistente: Ordine degli avvocati di Vienna

Questioni pregiudiziali

Si chiede come debba essere interpretato l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 1 , nel caso in cui, da un punto di vista quantitativo, il centro di interessi delle attività di una persona si trovi in uno Stato terzo in cui essa risieda e la persona medesima eserciti inoltre un’attività in due Stati membri (Repubblica federale di Germania e Austria), ove l’attività nei due Stati membri sia distribuita in modo tale che la parte decisamente prevalente venga svolta in uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania).

Nel caso in cui dall’interpretazione di tale disposizione risulti la giurisdizione dell’Austria, [si pone la seguente questione]:

Se la disposizione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa), della Rechtsanwaltsordnung 2 (Ordinamento forense) e la disposizione dell’articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto dell’organismo di previdenza, parte A, 2018, basata sulla menzionata disposizione, siano compatibili o in contrasto con il diritto dell’Unione e i diritti dal medesimo garantiti nella parte in cui l’erogazione della pensione di vecchiaia è subordinata alla rinuncia all’esercizio della professione forense nel territorio nazionale e all’estero [articolo 50, paragrafo 2, lettera c), sub aa)] o, rispettivamente, in qualsiasi altro luogo (articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello Statuto, parte A, 2018).

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1 GU 2004, L 166, pag. 1.

2 RGBl. Nr. 96/1868 nel testo di cui in BGBl I Nr. 10/2017.