Language of document : ECLI:EU:T:2024:86

Causa T30/23

Fly Persia IKE
e
Ali Barmodeh

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) dell’8 febbraio 2024

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Intervento – Articolo 173, paragrafo 1, e articolo 179 del regolamento di procedura – Controricorso depositato fuori termine – Articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura – Inapplicabilità – Rigetto»

Procedimento giurisdizionale – Intervento – Superamento, ad opera di una parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO, del termine previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale – Impossibilità di intervenire in applicazione dell’articolo 173 di tale regolamento – Conseguenza – Impossibilità di intervenire sul fondamento degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 142-145, 173 e 179)

(v. punti 17-19, 21, 29-32)

Sintesi

Statuendo in composizione ampliata a cinque giudici, il Tribunale non ha ammesso la Dubai Aviation Corp., parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente, dopo che essa ha superato il termine per depositare il controricorso conformemente agli articoli 173 e 179 del regolamento di procedura del Tribunale. Tali disposizioni prevedono norme specifiche in materia di proprietà intellettuale riguardo all’intervento dinanzi al Tribunale di una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente (1). Secondo l’ordinanza emessa, le disposizioni generali relative all’intervento, vale a dire gli articoli da 142 a 145 di tale regolamento, non sono applicabili a una tale parte qualora essa abbia perso la possibilità di divenire parte nel procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 173 di detto regolamento.

Nel caso di specie, i ricorrenti, la Fly Persia IKE e il sig. Ali Barmodeh, hanno chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea presso l’EUIPO. La Dubai Aviation Corp. ha proposto opposizione avverso tale registrazione. La divisione di opposizione dell’EUIPO ha parzialmente accolto l’opposizione. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Il 13 febbraio 2023, il ricorso è stato notificato alla Dubai Aviation Corp. in quanto parte dinanzi alla commissione di ricorso. Tale società ha presentato alla cancelleria del Tribunale un documento intitolato «Controricorso» il 26 aprile 2023, superando così il termine impartitole in conformità dell’articolo 179 del regolamento di procedura (2).

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale sottolinea che lo status dinanzi al Tribunale di una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente dinanzi al Tribunale è disciplinato dall’articolo 173 del regolamento di procedura. Una tale parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se non ha presentato un controricorso entro il termine previsto al riguardo dall’articolo 179 del regolamento di procedura, non è parte dinanzi al Tribunale. Trascorso tale termine, essa non può quindi presentare osservazioni nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Nella fattispecie, la Dubai Aviation Corp. non ha depositato alcun atto processuale prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso e ha depositato il suo controricorso oltre tale termine. Inoltre, essa non ha invocato l’esistenza di circostanze eccezionali che costituiscano un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, la Dubai Aviation Corp. non è divenuta parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in quanto interveniente conformemente all’articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

In secondo luogo, il Tribunale esamina se la Dubai Aviation Corp. possa essere ammessa ad intervenire sulla base degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura, che fissano la disciplina generale della presentazione e dell’esame delle istanze di intervento dinanzi al Tribunale. Tale ipotesi le consentirebbe di beneficiare di un termine generale (3).

Orbene, il Tribunale osserva che tali disposizioni, che fanno parte del terzo titolo del regolamento, relativo ai ricorsi diretti, si applicano ai procedimenti di cui al quarto titolo di quest’ultimo, dedicato alle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, salvo quanto disposto da specifiche norme di tale quarto titolo. Nella misura in cui il quarto titolo prevede, agli articoli 173 e 179 del regolamento di procedura, norme specifiche riguardanti l’intervento dinanzi al Tribunale di una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente, gli articoli da 142 a 145 di tale regolamento non sono applicabili a tale parte.

Il Tribunale conclude pertanto che, dopo aver perso la possibilità di divenire parte nel procedimento in quanto interveniente conformemente all’articolo 173 del regolamento di procedura, la Dubai Aviation Corp. non può essere ammessa ad intervenire a norma degli articoli da 142 a 145 di tale regolamento. È quindi escluso che essa possa beneficiare del termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, di detto regolamento.


1      I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 173 del regolamento di procedura recitano, rispettivamente come segue: «Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente può partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente rispondendo al ricorso nelle forme e nei termini prescritti» e «Prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente diventa parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente con il deposito di un atto processuale. Essa perde il suo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti (…)». L’articolo 179 del regolamento di procedura precisa che le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso.


2 In combinato con l’articolo 60 del medesimo regolamento.


3 Conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione della pertinente comunicazione di ricorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.