Language of document :

Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 – Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor)

(Causa T-258/08) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Diacor – Marchio nazionale figurativo anteriore Diacol PORTUGAL – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Prove redatte in una lingua diversa dalla lingua processuale – Regola 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 (divenuta regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, come modificato) – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (rappresentanti: U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Portela & Ca., SA (São Mamede do Coronado, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2008 (procedimento R 1630/2006-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Portela & Ca. e il sig. Rath.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Matthias Rath è condannato alle spese.

____________

1     GU C 233 del 30.8.2008.