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Ricorso proposto il 30 giugno 2008 - Rath / UAMI - Portela & Ca. (DIACOR)

(Causa T-258/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (Cape Town, Sudafrica) (rappresentanti: avv.ti U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portogallo)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 1630/2006-2; e

condannare il ricorrente e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "DIACOR" per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione portoghese n. 137 311 del marchio "DIACOL" per prodotti della classe 79, conformemente alla classificazione nazionale dei prodotti al momento della registrazione

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 5

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: (i) violazione dell'art. 22, n. 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, in quanto diversi documenti prodotti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non sarebbero in inglese e nessuna traduzione sarebbe stata trasmessa al ricorrente al fine di valutare il contenuto degli elementi probatori relativi all'uso; (ii) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che la controinteressata dinanzi ad essa aveva presentato elementi sufficienti a provare l'uso del marchio anteriore in Portogallo per tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato; e (iii) violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio in conflitto non presenterebbe somiglianze visive, fonetiche o concettuali tali da far sorgere un rischio di confusione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1)