Language of document :

Impugnazione proposta il 15 aprile 2022 dalla Arysta LifeScience Great Britain Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 febbraio 2022, causa T-740/18, Taminco e Arysta LifeScience Great Britain / Commissione

(Causa C-259/22P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Great Britain Ltd (rappresentante: C. Mereu, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

annullare il regolamento impugnato1 e condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale o condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e rinviare la causa al Tribunale per un riesame.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che i diritti della difesa della ricorrente siano limitati alle disposizioni specifiche di cui agli articoli 12, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 844/2012. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di considerare che il processo di rinnovo dell'approvazione delle sostanze è di natura amministrativa e, pertanto, la ricorrente può esercitare i suoi diritti di difesa al di là delle disposizioni stabilite nel quadro giuridico pertinente che prevede esplicitamente tali diritti (ad esempio, i regolamenti n. 1107/20091 e n. 844/20122 ).

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la ricorrente non possa ritirare uno dei suoi usi rappresentativi dal suo fascicolo di notifica. Ai sensi dei regolamenti n. 1107/2009 e n. 844/2012, la libertà di scegliere gli usi rappresentativi all'inizio della procedura di rinnovo rispecchia e comporta necessariamente la libertà di ritirarli durante tale procedura.

Il Tribunale ha anche commesso un errore di diritto ritenendo applicabile la guida amministrativa dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La procedura di rinnovo è un’unica procedura che combina due fasi interconnesse. È quindi irrilevante che la guida amministrativa dell'EFSA riguardi la procedura che inizia con il «deposito di una domanda e si conclude con l’adozione e la pubblicazione delle conclusioni dell’EFSA», e che, di conseguenza, il ritiro potrebbe avvenire solo nella prima fase davanti all'EFSA.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove giungendo così a una conclusione giuridica errata, facendo riferimento all'uso con spray fogliare della sostanza per giustificare le conclusioni sull'uso per la concia delle sementi. Esso ha fatto incoerentemente riferimento a questioni relative agli usi fogliari - che la ricorrente ha ritirato - per concludere che «la Commissione non era tenuta a fondare il regolamento di esecuzione impugnato unicamente su motivi connessi all’utilizzo del tiram per la concia delle sementi».

Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove ritenendo che la Commissione abbia correttamente modificato il regolamento impugnato per riflettere il ritiro dell'uso con spray fogliare. Il regolamento impugnato continua a sostenere il mancato rinnovo del tiram sulla base di questioni relative all'uso con spray fogliare (ad esempio, il considerando 8 del regolamento impugnato così recita: «[l]'Autorità ha rilevato un rischio acuto elevato per i consumatori e per i lavoratori connesso all'applicazione di tiram con spray fogliare»), che è stato ritirato dalla ricorrente.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha distorto gli elementi di prova e/o ha basato le sue conclusioni su un ragionamento incoerente e/o senza una sufficiente motivazione, quando ha ritenuto che il metabolita M1 è rilevante per la valutazione degli utilizzi per la concia delle sementi. Qualsiasi riferimento al metabolita M1 - direttamente collegato all'uso con spray fogliare - avrebbe dovuto essere ignorato dal Tribunale a causa del ritiro di tale uso.

Il Tribunale ha fatto lo stesso quando ha affermato che esiste un rischio per gli utilizzi per la concia delle sementi a causa della presenza del metabolita DMCS. Il rischio deve essere considerato accettabile per il trattamento delle sementi per quanto riguarda il metabolita DMCS in quanto i tassi sono molto più bassi per la concia delle sementi e sono stati rilevati sotto la soglia di preoccupazione.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente il principio di precauzione e/o ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove agli atti, giungendo così a una conclusione giuridica errata nel ritenere che la Commissione abbia condotto una corretta valutazione d'impatto ai sensi del principio di precauzione. La Commissione non ha condotto alcuna valutazione d'impatto, ma ha semplicemente concluso «che i rischi e i problemi individuati prevalgono sull’incidenza dell’eventuale perdita della sostanza». La Commissione avrebbe potuto almeno specificare gli elementi asseritamente presi in considerazione per pervenire a tale conclusione.

____________

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 254, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26).