Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

Causa C‑523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

e

Aertssen Terrassements SA

contro

VSB Machineverhuur BV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Denuncia con costituzione di parte civile – Articolo 27 – Litispendenza – Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro – Istruttoria in corso – Articolo 30 – Data in cui un giudice è considerato adito»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore, avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Domande tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001 art. 27)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Domanda proposta dinanzi a un giudice – Nozione – Denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore, avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 27, § 1)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Data in cui un giudice è stato adito – Data di deposito di una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore – Presupposto – Atto che non deve essere notificato o comunicato prima di tale deposito

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 30)

1.        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

Infatti, per determinare se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del citato regolamento, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite. A tal proposito, anche se un’azione civile è inserita in un giudizio penale, tale azione, promossa per il risarcimento del danno causato ad un singolo in conseguenza di un illecito penale, ha natura civile. Di conseguenza, sebbene la denuncia con costituzione di parte civile miri a far avviare l’azione penale e sebbene l’istruttoria condotta dal giudice adito abbia carattere penale, nondimeno essa mira anche a risolvere una controversia tra due soggetti privati relativa al risarcimento del danno di cui uno di tali soggetti si ritiene vittima a causa dell’altrui condotta fraudolenta. Pertanto, il rapporto giuridico che intercorre tra le parti deve essere qualificato alla stregua di un «rapporto giuridico di diritto privato» e rientra quindi nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 44/2001.

(v. punti 30‑32, 36, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 42‑46)

3.        L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

Infatti, dal momento in cui un soggetto si è costituito parte civile dinanzi ad un giudice istruttore, la domanda dinanzi a qualsivoglia altro giudice di un altro Stato membro riguardante la medesima azione civile, ossia una domanda tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, condurrebbe, se l’applicazione di tale articolo fosse esclusa, a procedimenti concorrenti e comporterebbe il rischio che siano emanate decisioni inconciliabili, cosa che sarebbe contraria all’obiettivo ricordato. A tal proposito, la circostanza che sussista un’incertezza quanto all’esito dell’attività istruttoria è irrilevante. Infatti, un’incertezza del genere è propria di qualunque tipo di domanda pendente e, pertanto, sussiste ogni qual volta si possa presentare una situazione di litispendenza.

(v. punti 50‑52, dispositivo 2)

4.        L’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.

(v. punto 60, dispositivo 3)