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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin / M.R.

(Causa C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatsanwaltschaft Berlin

Convenuto: M.R.

Questioni pregiudiziali

1. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 1

Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un ordine europeo di indagine (in prosieguo «OEI») volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia) qualora, ai sensi del diritto dello Stato di emissione (la Germania), una misura di intercettazione nazionale analoga sarebbe illegittima e i dati così ottenuti sarebbero, per questo motivo, inutilizzabili per il perseguimento di reati in altri procedimenti.

2. Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41

a) Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un’intercettazione di telecomunicazioni – in particolare dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni – qualora:

•    l’intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato servizio di comunicazione

•    venga richiesto, tramite l’OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione

•    non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell’emissione dell’OEI, e

•    non esistano, pertanto, nell'ambito del bilanciamento, circostanze proprie del caso di specie la cui valutazione spetta esclusivamente all'autorità di emissione o al giudice nazionale competente.

b) Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l’integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell’assoluta riservatezza dei dati

3. Conseguenze giuridiche di un’acquisizione di prove in violazione del diritto dell’Unione

Se dal diritto dell’Unione, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell’imputato come ostacolo all’utilizzazione delle prove, durante la valutazione della prova o sul piano della determinazione della pena.

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1 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).