Language of document : ECLI:EU:T:2022:854

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

21 dicembre 2022 (*)

«Politica sociale – Sovvenzioni a favore di azioni volte a promuovere iniziative in materia di governo societario – Invito a presentare proposte VP/2020/008 – Esclusione dei comitati aziendali europei non aventi personalità giuridica – Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1046»

Nella causa T‑330/21,

EWC Academy GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da H. Däubler-Gmelin, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Pethke e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da M.J. Costeira, presidente, T. Perišin e P. Zilgalvis (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

vista la designazione di un altro giudice per integrare la sezione in seguito all’impedimento di uno dei suoi membri,

in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, EWC Academy GmbH, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 14 aprile 2021 con la quale quest’ultima ha respinto la domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente, in qualità di coordinatrice di un consorzio, nell’ambito dell’invito a presentare proposte VP/2020/008 relativo alla partecipazione dei lavoratori al governo societario (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

 Invito a presentare proposte

2        Il 2 giugno 2020 è stato pubblicato l’invito a presentare proposte VP/2020/008 (information, consultation and participation of representatives of undertakings) (informazione, consultazione e partecipazione di rappresentanti aziendali; in prosieguo: l’«invito a presentare proposte») riguardante la concessione di sovvenzioni ad azioni volte a promuovere iniziative in materia di governo societario.

3        Tale pubblicazione si inseriva nell’ambito della decisione C (2019) 6522 final della Commissione, del 16 settembre 2019, relativa all’adozione del programma di lavoro annuale del 2020 per le sovvenzioni e gli appalti riguardanti le prerogative e le competenze specifiche della direzione generale «Occupazione, affari sociali e inclusione» e avente valore di decisione di finanziamento.

4        Secondo il punto 2.1 dell’invito a presentare proposte, le risorse disponibili sono destinate, in sostanza, a finanziare misure che devono consentire alle parti sociali e agli attori sociali di familiarizzarsi con il diritto e le politiche dell’Unione europea concernenti il coinvolgimento dei dipendenti delle aziende e di lavorare alla definizione e all’attuazione di risposte concrete alle sfide poste da detto coinvolgimento. A tal fine, le priorità stabilite per l’anno finanziario 2020 riguardavano, in particolare, la promozione della cooperazione transnazionale tra le parti sociali, lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche, nonché lo sviluppo di azioni volte a sostenere procedure e organi transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione, includenti i comitati aziendali europei.

5        In tale contesto, l’invito a presentare proposte precisa, al punto 6.1, lettera b), che i richiedenti, i richiedenti capifila e i co-richiedenti ammissibili a partecipare a tale invito devono essere, in particolare, persone giuridiche o rappresentanti dei lavoratori, come i comitati aziendali. Analogamente, anche le organizzazioni delle parti sociali non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile sono ammissibili a presentare una candidatura ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario») e fatto salvo il rispetto delle condizioni di tale regolamento.

6        Secondo il punto 8.1 dell’invito a presentare proposte, i richiedenti, i richiedenti capifila e i co-richiedenti devono essere dotati di una solida capacità finanziaria al fine di mantenere la loro attività nel corso della durata dell’azione e, ove necessario, di contribuire al suo finanziamento.

 Procedimento amministrativo

7        La ricorrente è una società di formazione e consulenza specializzata nelle questioni relative alla rappresentanza dei lavoratori in un contesto transfrontaliero.

8        La ricorrente e i comitati aziendali europei delle società Mayr-Melnhof Packaging e DS Smith plc si sono riuniti in un consorzio per partecipare all’invito a presentare proposte. Il progetto del consorzio riguardava, in sostanza, lo sviluppo e la realizzazione di laboratori, conferenze e formazioni destinati ai lavoratori dell’industria dell’imballaggio.

9        Il 30 luglio 2020 la ricorrente ha presentato una domanda di sovvenzione e ha designato come co-richiedenti i comitati aziendali europei della Mayr-Melnhof Packaging e della DS Smith (in prosieguo: i «comitati co-richiedenti»). La domanda era corredata, in particolare, di un’autocertificazione dei presidenti di detti comitati attestante che questi ultimi possedevano la capacità finanziaria e operativa richiesta, conformemente alle condizioni previste nell’invito a presentare proposte.

10      Il 14 settembre 2020 la Commissione ha chiesto alla ricorrente di fornire la prova della registrazione dei comitati co-richiedenti presso le autorità pubbliche nazionali.

11      Il 15 settembre 2020 la ricorrente ha risposto che questi ultimi erano comitati aziendali europei la cui costituzione non necessitava di registrazione e che gli stessi erano rappresentati dai loro presidenti.

12      Con lettera del 20 gennaio 2021 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che la domanda del consorzio aveva superato con successo la fase della valutazione di merito e l’ha invitata a trasmettere documenti supplementari, in particolare il modulo intitolato «Entità giuridica».

13      Il 25 gennaio 2021 la ricorrente ha dichiarato alla Commissione che i comitati co-richiedenti non erano persone giuridiche e che, di conseguenza, nessun documento poteva essere presentato in tal senso.

14      Sulla base dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione ha invitato la ricorrente a fornire le prove della capacità finanziaria del comitato aziendale europeo della Mayr-Melnhof Packaging richiedendo, in un messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2021, il bilancio nonché il conto profitti e perdite di tale comitato.

15      Nella sua lettera del 29 marzo 2021 la ricorrente ha riferito di non essere in grado di fornire la prova della capacità finanziaria dei comitati co-richiedenti in quanto, ad eccezione della Francia, i comitati aziendali europei non disponevano di alcun conto bancario proprio né redigevano alcun bilancio.

16      Con la lettera Ares (2021) 2519314, del 14 aprile 2021, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha respinto la domanda di sovvenzione della ricorrente, presentata nell’ambito dell’invito a presentare proposte, in qualità di coordinatrice del consorzio.

17      Nella decisione controversa la Commissione ha rilevato che, nonostante le autocertificazioni presentate dai comitati co-richiedenti e attestanti che questi ultimi possedevano una capacità finanziaria sufficiente per realizzare l’azione che ha dato luogo all’invito a presentare proposte, gli stessi non avevano conti annuali (bilancio e/o conto profitti e perdite) né conto bancario. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che tali due comitati non soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario né quelle relative al punto 8.1 dell’invito a presentare proposte.

18      A seguito della constatazione che i comitati co-richiedenti non erano ammissibili, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non rispondesse al requisito minimo di ammissibilità previsto al punto 6.1, lettera b), dell’invito a presentare proposte, cosicché la domanda doveva essere integralmente respinta.

 Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa;

–        ingiungere alla Commissione di adottare una decisione di concessione in conformità alla legge;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda l’ingiunzione nei suoi confronti di adottare una decisione di concessione in conformità alla legge;

–        per il resto, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale

21      La Commissione sostiene che il Tribunale non è competente a decidere sul secondo capo della domanda, dal momento che la ricorrente mira ad ottenere una dichiarazione sugli effetti di un’eventuale sentenza di annullamento, il che costituirebbe un’ingiunzione riguardo alle sue modalità di esecuzione.

22      Si deve rilevare che, effettivamente, con tale capo della domanda, si chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di adottare una decisione di concessione di sovvenzione in conformità alla legge.

23      A tal proposito, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (ordinanza del 22 settembre 2016, Gaki/Commissione, C‑130/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:731, punto 14), anche qualora esse riguardino le modalità di esecuzione delle sue sentenze (ordinanza del 19 luglio 2016, Trajektna luka Split/Commissione, T‑169/16, non pubblicata, EU:T:2016:441, punto 13).

24      Ne consegue che occorre respingere il secondo capo della domanda per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.

 Nel merito

25      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, letto congiuntamente con il punto 8.1 dell’invito a presentare proposte, il secondo, sulla violazione dell’articolo 197, paragrafo 3, del medesimo regolamento e, il terzo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

26      Per quanto riguarda il primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione ha violato l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, letto congiuntamente con il punto 8.1 dell’invito a presentare proposte. Essa ritiene che la Commissione non possa imporre ai comitati aziendali europei non aventi personalità giuridica di dimostrare che essi hanno un conto bancario o un bilancio annuale proprio.

27      A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la prova dell’accesso sufficiente a risorse finanziarie è stata fornita da tutti i membri del consorzio. Nella sua analisi la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che le normative austriache e britanniche, applicabili rispettivamente al comitato aziendale europeo della Mayr-Melnhof Packaging e al comitato aziendale europeo della DS Smith, prevedevano per detti comitati la possibilità di far valere nei confronti dell’azienda un diritto al rimborso delle spese derivanti dalla loro attività, compreso il diritto al mantenimento della retribuzione dei presidenti e dei membri partecipanti al progetto.

28      Inoltre, l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario non richiederebbe, per quanto riguarda le entità non aventi personalità giuridica, prove simili a quelle richieste alle persone giuridiche, bensì prove equivalenti.

29      Infine, la ricorrente ritiene che l’interpretazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario come effettuata dalla Commissione nella decisione controversa abbia l’effetto di escludere dall’invito a presentare proposte non solo il consorzio richiedente, ma anche la maggior parte dei comitati aziendali europei degli Stati membri i quali sono privi di personalità giuridica.

30      La Commissione sostiene che la prova della capacità finanziaria di cui all’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento finanziario è imposta a tutti i richiedenti, a prescindere dal fatto che siano dotati o meno di personalità giuridica.

31      Secondo la Commissione, la verifica della capacità finanziaria deve essere effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti giustificativi indicati all’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. L’obiettivo di tale verifica consisterebbe nel fornire informazioni sulla stabilità e sulla solvibilità finanziaria del richiedente interessato.

32      Per tale ragione vi sarebbe una maggiore incertezza per quanto riguarda la capacità finanziaria delle entità non aventi personalità giuridica. Tale circostanza accrescerebbe il rischio finanziario relativo alla concessione di una sovvenzione per il bilancio generale dell’Unione e per i suoi interessi finanziari. In tale contesto, l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, richiedendo prove equivalenti a quelle indicate all’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, mirerebbe solo a compensare i rischi connessi allo status giuridico di tali entità, il che giustificherebbe la possibilità di imporre un requisito più elevato di quello previsto nei confronti delle persone giuridiche.

33      Ad avviso della Commissione, spettava ai comitati co-richiedenti fornire non solo prove analoghe a quelle elencate all’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, ma anche prove della loro equivalenza, conformemente all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. Una prova sarebbe equivalente nel caso in cui corrisponda a quella richiesta ad una persona giuridica e contenga, in tal senso, le informazioni previste dall’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

34      Orbene, secondo la Commissione, la decisione controversa non valuta l’equivalenza tra la capacità finanziaria dei comitati co-richiedenti e quella di una persona giuridica, in quanto detti comitati non sono stati in grado di provare tale capacità ai sensi dell’articolo 198 del regolamento finanziario. A tal riguardo, questi ultimi non avrebbero dimostrato di essere dotati di risorse finanziarie di cui potevano disporre liberamente.

35      Occorre ricordare che l’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento finanziario prevede che il richiedente di una sovvenzione deve disporre di «fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”)». Ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, la verifica della capacità finanziaria si basa, in particolare, sull’analisi di ogni informazione o documento giustificativo di cui all’articolo 196 del regolamento finanziario, relativo al contenuto delle domande di sovvenzione, che include, in particolare, il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi.

36      Inoltre, l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dispone che le entità non aventi personalità giuridica sono ammesse a partecipare a un invito a presentare proposte purché offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. Per tale ragione, il richiedente deve possedere una capacità finanziaria equivalente a dette persone e dimostrare, tramite i suoi rappresentanti, che tali condizioni sono soddisfatte.

37      Alla luce del contenuto dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, il cui obiettivo è consentire alle entità non aventi personalità giuridica di partecipare, allo stesso titolo delle persone giuridiche, agli inviti a presentare proposte dell’Unione, le informazioni e i documenti giustificativi, di cui all’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, necessari per dimostrare una capacità finanziaria nell’ambito di una domanda di sovvenzione e consistenti, in particolare, nel conto profitti e perdite e nel bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi, non possono essere intesi nel senso che solo tali elementi sono idonei a dimostrare l’esistenza di tale capacità.

38      Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario che abbia la conseguenza di imporre a entità non aventi personalità giuridica la presentazione di prove generalmente associate al possesso di una siffatta personalità equivarrebbe a rimettere in discussione l’effetto utile di tale disposizione creando ostacoli alla loro partecipazione alle domande di sovvenzione.

39      Se è vero che la prova di una capacità finanziaria equivalente a quella di una persona giuridica deve quindi poter essere fornita con mezzi diversi da quelli menzionati, a titolo esemplificativo, all’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, resta nondimeno il fatto che gli elementi forniti per dimostrare l’esistenza di una siffatta capacità devono consentire di verificare che l’entità non avente personalità giuridica sia in grado di offrire garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte da una persona giuridica, come risulta dal testo dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

40      Nel caso di specie, la Commissione, nella decisione controversa, ha ritenuto che i comitati co-richiedenti non soddisfacessero le condizioni dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e del punto 8.1 dell’invito a presentare proposte ai sensi del quale i richiedenti, i richiedenti capifila e i co-richiedenti devono essere dotati di una solida capacità finanziaria per mantenere la loro attività nel corso della durata dell’azione e, ove necessario, contribuire al suo finanziamento, con la sola motivazione che detti comitati non avevano conti annuali (bilancio e/o conto profitti e perdite) né conto bancario (v. precedente punto 17). Pertanto, dalla decisione controversa si evince che, secondo la Commissione, la dimostrazione di una solida capacità finanziaria richiede la presentazione di prove relative all’esistenza di conti annuali (bilancio e/o conto profitti e perdite) o di un conto bancario.

41      Orbene, come rilevato ai precedenti punti da 36 a 39, l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 196, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, non prevede che gli elementi atti a dimostrare la capacità finanziaria delle entità non aventi personalità giuridica si limitino a prove attestanti che le stesse hanno conti annuali (bilancio e/o conto profitti e perdite) o conti bancari propri.

42      Pertanto, la decisione controversa è stata adottata in violazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

43      Inoltre, nonostante gli argomenti dedotti dalla Commissione secondo cui, in particolare, i comitati co-richiedenti non sarebbero stati in grado di fornire le prove della loro capacità finanziaria, si deve rilevare che la decisione controversa non è fondata su tale circostanza di cui essa non fa menzione e, di conseguenza, non spiega le ragioni per le quali gli elementi eventualmente presentati dalla ricorrente, a nome del consorzio, non costituirebbero prove di capacità finanziaria ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

44      Da quanto precede risulta che il motivo vertente su una violazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, letto congiuntamente con il punto 8.1 dell’invito a presentare proposte, deve essere accolto.

45      Pertanto, la decisione controversa deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso, nonché la questione, sollevata in udienza, relativa ad un’asserita modifica dell’importo della domanda di sovvenzione inizialmente presentata.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 14 aprile 2021 che ha respinto la domanda di sovvenzione presentata dalla EWC Academy GmbH nell’ambito dell’invito a presentare proposte VP/2020/008 è annullata.

2)      La Commissione è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla EWC Academy.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 dicembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.