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Impugnazione proposta il 19 gennaio 2023 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-667/19, Ferriere Nord / Commissione

(Causa C-31/23 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà, B. Comparini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda principale di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final;

conseguentemente, annullare la suddetta decisione della Commissione;

in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final, e per l’effetto la riduzione dell’ammenda irrogata;

conseguentemente, annullare parzialmente la suddetta decisione della Commissione e per l’effetto stabilire una riduzione della sanzione irrogata.

In ogni caso, con condanna della Commissione europea alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

(A)    Motivi di impugnazione volti all’annullamento totale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento totale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019

I    Violazione dei diritti della difesa e delle norme applicabili (art. 266 TFUE; artt. 47 e 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; artt. 14 e 27 reg. 1/20031 ; artt. 11, 12, 13, 14 reg. 773/20042 ) in relazione all’audizione del 23 aprile 2018 e al parere del Comitato consultivo - Violazione del principio della presunzione di innocenza - Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo - Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova - Vizio di motivazione - Valutazioni arbitrarie.

II    Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento - Violazione dei diritti della difesa (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU) - Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova - Vizio di motivazione.

III    Motivazione viziata o errata circa le ragioni alla base della riapertura del procedimento e dell’adozione di una decisione sanzionatoria (artt. 7 e 23 reg. 1/2003) - Eccesso di potere - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU - Vizio di motivazione - Inammissibile integrazione argomentativa - Omessa valutazione di fatti ed elementi di prova - Inversione dell’onere probatorio.

IV    Violazione del principio ne bis in idem (art. 50 Carta).

V    Eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE dell’art. 25 del reg. 1/2003 (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 5 TUE) - Estinzione del potere di accertamento e sanzionatorio (artt. 7 e 23 reg. 1/2003).

(B)    Motivi di impugnazione volti all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento parziale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019 e, per l’effetto, alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

VI    Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa (artt. 41, 47, 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 27 reg. 1/2003; art. 11 reg. 773/2004) - Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo - Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova - Vizio di motivazione.

VII    Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per altre ragioni - Violazione del principio di proporzionalità - Eccessività dell’ammontare - Vizio di motivazione.

VIII    Violazione del principio della parità di trattamento nella riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante - Motivazione tardiva.

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

1     Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).