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Sentenza del Tribunale 13 maggio 2015 – Harper Hygienics / UAMI – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

(Causa T-364/12) 1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC Kindii – Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)Lingua processuale: il polaccoPartiRicorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (

za dei prodotti e dei servizi –

Artic

olo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla

lmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, A. Renck, avvocati, e K. Hughes, solicitor, po

i K. Hughes)Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 maggio 2012 (procedimento R 1135/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clinique Laboratories, LLC e la Harper Hygienics S.A.Dispositiv

o Il ric

orso è respinto.La Harper Hygienics S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Clinique Laboratories, LLC.

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    GU C 355 del