Language of document : ECLI:EU:C:2024:395

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

8 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Programma nazionale cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Aiuti concessi mediante contratto in esecuzione di tale programma – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (CE) n. 2988/95 – Ambito di applicazione – Perseguimento delle irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Nozione di “atto interruttivo della prescrizione” – Principio di proporzionalità – Domanda di rimborso di aiuti indebitamente versati, fondata sul diritto privato di uno Stato membro»

Nella causa C‑734/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 17 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2022, nel procedimento

Republik Österreich

contro

GM,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per GM, da L. Peissl e J. Reich-Rohrwig, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e E. Samoilova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Blanc, B. Hofstötter e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] (GU 1995, L 312, pag. 1), nonché del principio di proporzionalità.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Repubblica d’Austria e GM, una persona fisica, in merito al termine di prescrizione applicabile a una richiesta di rimborso di aiuti indebitamente versati a GM.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il terzo e il quarto considerando del regolamento n. 2988/95 così recitano:

«(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità [europee];

«(...) l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie».

4        L’articolo 1 di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«1.      Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2.      Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

5        L’articolo 3 di detto regolamento così dispone:

«1.      Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

(...)

3.      Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

 Diritto austriaco

6        L’articolo 1478 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ABGB»), intitolato «Termine di prescrizione. Aspetti generali», prevede un termine di prescrizione trentennale per «semplice mancato esercizio di un diritto che, di per sé, avrebbe potuto essere esercitato».

7        Ai sensi dell’articolo 1489 dell’ABGB:

«Qualsiasi azione di risarcimento danni si prescrive dopo tre anni dalla data in cui la vittima è venuta a conoscenza del danno e dell’identità del suo autore, sia che il danno sia stato causato dalla violazione di un obbligo contrattuale sia che sia estraneo a un contratto. Se la vittima non ha avuto conoscenza del danno o dell’identità del suo autore o se il danno deriva da uno o più reati che possono essere commessi solo intenzionalmente e sono punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno, il diritto di azione si estingue solo dopo 30 anni».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        In esecuzione dell’Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (programma austriaco per l’agricoltura ecologicamente razionale), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), e gestito dall’Agrarmarkt Austria (Ufficio austriaco di vigilanza dei mercati agricoli; in prosieguo: l’«AMA»), la Repubblica d’Austria proponeva aiuti finanziari per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013. Tali aiuti venivano versati mediante contratti di diritto privato conclusi tra detto Stato membro e i richiedenti gli aiuti, sulla base di impegni pluriennali assunti da questi ultimi.

9        In occasione di un controllo effettuato nel 2013 presso GM, che aveva beneficiato di tali aiuti, l’AMA ha rilevato una discrepanza tra le aree che erano state oggetto di una domanda d’aiuto e quelle effettivamente ammissibili. Esso ha quindi chiesto a GM di rimborsare i premi concessi negli anni dal 2008 al 2010 e dal 2012 al 2013.

10      Dopo aver trasmesso a GM una relazione di audit e due avvisi di recupero datati rispettivamente 26 marzo e 26 giugno 2014, nonché solleciti di pagamento datati rispettivamente 11 maggio e 12 novembre 2015, il 16 dicembre 2015 l’AMA gli ha inviato una diffida con la minaccia di «azioni giudiziarie».

11      Il 26 aprile 2019, in mancanza di un pagamento da parte di GM, la Repubblica d’Austria ha intentato un’azione dinanzi al giudice civile di primo grado per ottenere la condanna di GM al rimborso degli aiuti indebitamente versati, maggiorato degli interessi, al quale GM ha opposto la prescrizione di predetta azione.

12      Tale giudice ha limitato l’oggetto del procedimento civile, di cui era investito, alla questione della prescrizione dell’azione di cui trattasi. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 2988/95, esso ha constatato che, nel caso di specie, il termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie, previsto da tale regolamento, aveva iniziato a decorrere il 1º gennaio 2014, ma era stato interrotto in particolare dai solleciti di pagamento e la diffida dell’11 maggio, del 12 novembre e del 16 dicembre 2015 e che, pertanto, tale azione non era prescritta.

13      Il giudice adito in appello da GM ha dichiarato che il regolamento n. 2988/95 non era applicabile e che, ai sensi dell’articolo 1489 dell’ABGB, l’azione era prescritta.

14      La Repubblica d’Austria ha quindi proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso quest’ultima sentenza dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, facendo valere che il termine di prescrizione quadriennale, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere applicato alle domande di rimborso di cui trattasi e che i solleciti di pagamento menzionati al punto 10 della presente sentenza devono essere qualificati come «atto dell’autorità competente (…) che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità», con l’effetto di interrompere tale termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento in parola. L’azione di rimborso non sarebbe pertanto prescritta. Se tale regolamento non fosse applicabile, si dovrebbe applicare il termine di prescrizione trentennale previsto dall’articolo 1478 dell’ABGB.

15      GM sostiene che il regolamento n. 2988/95 non è applicabile in quanto copre solo i diritti che devono essere garantiti «mediante strumenti di diritto pubblico». Orbene, gli aiuti di cui trattasi sarebbero stati versati in applicazione di un contratto di diritto privato disciplinato dal diritto nazionale. Poiché il termine di tre anni previsto dall’articolo 1489 dell’ABGB era già scaduto quando l’azione è stata esperita in primo grado, essa sarebbe prescritta. Anche ammettendo che tale regolamento sia applicabile, l’azione sarebbe comunque prescritta. Infatti, le richieste di pagamento e i solleciti di pagamento non potrebbero essere qualificati come atti di natura istruttoria o volti a perseguire l’irregolarità accertata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento.

16      Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dalla questione dell’applicabilità del termine di prescrizione quadriennale previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 nel caso in cui un aiuto cofinanziato dall’Unione europea non sia stato concesso con un «atto amministrativo dell’autorità pubblica», e il procedimento di recupero di tale aiuto rientri pertanto nell’ambito del diritto privato. Esso ritiene che, se tale disposizione fosse applicabile, GM non potrebbe invocare il termine di prescrizione di tre anni, previsto dall’articolo 1489 dell’ABGB, così come la Repubblica d’Austria non potrebbe invocare il termine di prescrizione trentennale, previsto dall’articolo 1478 dell’ABGB, in quanto quest’ultimo termine non rispetta il principio di proporzionalità.

17      Date siffatte circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3 del regolamento [n.o2988/95], sia direttamente applicabile alle azioni con cui la Repubblica d’Austria, mediante strumenti del diritto privato, chiede il recupero di aiuti concessi contrattualmente ai richiedenti nell’ambito di un programma che costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento [n. 1698/2005], perché il beneficiario ha violato gli obblighi contrattuali.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n.2988/95] debba essere interpretato nel senso che un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità interruttivo della prescrizione sussista altresì nel caso in cui, dopo la prima richiesta stragiudiziale di recupero, il concedente l’aiuto richieda al beneficiario nuovamente, se del caso a più riprese, il rimborso delle somme erogate e lo sollecita in via stragiudiziale invece di far valere il suo diritto in giudizio.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’applicazione di un termine di prescrizione di 30 anni applicabile in base al diritto civile nazionale alle azioni di recupero di cui alla prima questione sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di proporzionalità».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione pregiudiziale

18      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione quadriennale da esso previsto è direttamente applicabile a una domanda di rimborso di aiuti, cofinanziati dall’Unione, che è disciplinata da disposizioni del diritto privato di uno Stato membro.

19      Va ricordato che, a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito del sistema delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producono in genere un effetto immediato negli ordinamenti giuridici nazionali senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di applicazione (sentenze del 24 giugno 2004, Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, punto 25, e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20, EU:C:2022:265, punto 88).

20      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 introduce un termine generale di prescrizione di quattro anni per i procedimenti relativi a irregolarità, che decorre dalla data di esecuzione dell’irregolarità. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, la nozione di irregolarità comprende «[q]ualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione]».

21      Detto articolo 3, paragrafo 1, primo comma, precisa altresì che tale termine di prescrizione di quattro anni è applicabile in assenza di «normative settoriali», vale a dire quelle adottate a livello dell’Unione e non a livello nazionale, che prevedano «un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni» (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 44, nonché del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, punto 41).

22      Nulla nella formulazione di tale disposizione indica che l’applicazione del termine di prescrizione quadriennale da essa previsto dipenda dalla natura giuridica degli strumenti cui le autorità nazionali ricorrono per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per sanare le irregolarità riscontrate.

23      Inoltre, un’interpretazione di detta disposizione che faccia dipendere l’applicazione del regolamento n. 2988/95 dalla natura giuridica, pubblica o privata, degli strumenti ai quali le autorità nazionali ricorrono al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione limiterebbe l’effetto utile di tale regolamento il cui obiettivo consiste, come affermano, in sostanza, i suoi considerando terzo e quarto, nel combattere in tutti i settori contro le lesioni di tali interessi finanziari mediante l’istituzione di un quadro comune a tutti i settori coperti dalle politiche dell’Unione.

24      Ne consegue che, in assenza di «normative settoriali», l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che il termine generale di prescrizione quadriennale da esso previsto si applica alle domande di rimborso di un aiuto presentate a causa dell’inadempimento, da parte del beneficiario di tale aiuto, di un obbligo contrattuale al quale soggiace e che comporta la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione che ha o avrebbe l’effetto di pregiudicare il bilancio generale dell’Unione.

25      Tale interpretazione è corroborata dall’economia del regolamento n. 2988/95. Infatti, tale articolo 3 figura nel titolo I del suddetto regolamento, che tratta dei «Principi generali», e non nel suo titolo II, che tratta specificamente delle «Misure e sanzioni amministrative».

26      Alla luce delle ragioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione quadriennale da esso previsto è direttamente applicabile a una domanda di rimborso di aiuti, cofinanziati dall’Unione, la quale sia disciplinata dalle disposizioni del diritto privato di uno Stato membro.

 Sulla terza questione pregiudiziale

27      Con la terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di proporzionalità debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, di un termine di prescrizione trentennale, introdotto da una disposizione di diritto privato di uno Stato membro, a domande di rimborso di aiuti cofinanziati dall’Unione.

28      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri conservano la facoltà di prevedere termini di prescrizione più lunghi del termine minimo di quattro anni previsto dal paragrafo 1 di tale articolo. Infatti, il legislatore dell’Unione non ha inteso uniformare i termini applicabili in materia e, di conseguenza, l’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 non può avere l’effetto di obbligare gli Stati membri a ridurre a quattro anni i termini di prescrizione che essi avevano applicato in passato, in assenza di norme di diritto dell’Unione preesistenti in materia. Sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale quanto alla fissazione di termini di prescrizione più lunghi applicabili in un caso di irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione (sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punti 54 e 55) siffatti termini devono tuttavia rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 72).

29      Conformemente a tale principio, un siffatto termine non deve eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 79; del 5 maggio 2011, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, C‑201/10 e C‑202/10, EU:C:2011:282, punto 38, nonché del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20, EU:C:2022:265, punto 116).

30      La Corte ha statuito che, al fine di raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, l’applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità. Tuttavia, alla luce di tale obiettivo, per il quale il regolamento n. 2988/95 ha istituito un termine di prescrizione di quattro anni per consentire alle autorità nazionali di perseguire un’irregolarità lesiva dei suoi interessi finanziari, e che può, in particolare, sfociare nel recupero di un vantaggio indebitamente percepito, risulta che un termine di prescrizione trentennale va oltre quanto necessario ad un’amministrazione diligente (sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punti 60 e 61).

31      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono infatti vincolati da un dovere generale di diligenza, il quale comporta che essi adottino prontamente i provvedimenti destinati a rimediare alle irregolarità e impone all’amministrazione nazionale di verificare la regolarità dei pagamenti da essa effettuati e che gravano sul bilancio dell’Unione. Pertanto, riconoscere agli Stati membri la possibilità di concedere a detta amministrazione un termine per agire molto più lungo di quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 potrebbe, in certo qual modo, incoraggiare un’inerzia delle autorità nazionali nel perseguire le «irregolarità», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, al tempo stesso esponendo gli operatori, da un lato, ad un lungo periodo di incertezza del diritto e, dall’altro, al rischio di non essere più in grado di fornire la prova della regolarità delle operazioni di cui trattasi al termine di un tale periodo (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 62).

32      Ne consegue che, quando l’applicazione di un termine di prescrizione di diritto comune al rimborso degli aiuti indebitamente percepiti risulta sproporzionato con riguardo all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, una regola del genere deve essere disapplicata e deve essere applicato il termine generale di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n.o2988/95 (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, C‑201/10 e C‑202/10, EU:C:2011:282, punto 51).

33      Alla luce delle ragioni sopra esposte, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, di un termine di prescrizione trentennale, introdotto da una disposizione di diritto privato di uno Stato membro, a domande di rimborso di aiuti cofinanziati dall’Unione.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

34      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità», emanato dall’autorità competente e portata a conoscenza della persona interessata, che ha l’effetto di interrompere la «prescrizione delle azioni giudiziarie», comprende atti stragiudiziali quali una relazione di audit, un avviso di recupero, un sollecito di pagamento o una diffida.

35      Conformemente a tale disposizione, la prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

36      È importante notare che tale disposizione non prevede un regime giuridico diverso a seconda che gli atti siano adottati dall’autorità competente nell’ambito di una procedura giudiziaria o nell’ambito di una procedura extragiudiziale.

37      Inoltre, nell’adottare l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il legislatore dell’Unione ha istituito una norma generale sulla prescrizione intendendo così, da un lato, definire un termine minimo valido per tutti gli Stati membri e, dall’altro, rinunciare alla possibilità di recuperare le somme indebitamente percepite a carico del bilancio dell’Unione dopo lo spirare di un periodo di quattro anni successivo al compimento delle irregolarità che inficiano i pagamenti controversi (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 49, nonché del 3 ottobre 2019, Westphal, C‑378/18, EU:C:2019:832, punto 28).

38      La funzione di tale termine di prescrizione è quindi quella di garantire la certezza del diritto. Tale funzione sarebbe messa in discussione se tale termine potesse essere interrotto da qualsiasi atto di controllo di ordine generale, da parte dell’amministrazione nazionale, non legato a sospetti di irregolarità su operazioni circoscritte con sufficiente precisione (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2004, Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, punto 40, nonché dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 41).

39      Ne consegue che, per poter essere qualificato come atto che abbia natura istruttoria o di perseguimento idoneo a interrompere la prescrizione delle azioni giudiziarie, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95, un atto del genere deve circoscrivere con sufficiente precisione le operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità. Siffatto requisito di precisione non esige, tuttavia, che tale atto menzioni la possibilità di imporre al beneficiario dell’aiuto di cui trattasi una sanzione o una misura amministrativa particolare (sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 43).

40      Pertanto, una relazione trasmessa dall’autorità competente, dalla quale emerga un’irregolarità a cui il beneficiario dell’aiuto avrebbe contribuito in collegamento con un’operazione specifica, e che gli chiede informazioni supplementari concernenti tale operazione ovvero applichi ad esso una sanzione connessa a tale operazione, costituisce un atto sufficientemente preciso avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità ed è quindi idoneo ad interrompere il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C‑465/10, EU:C:2011:867, punto 61, nonché dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 42).

41      Analogamente, una lettera che informa il beneficiario di un aiuto, cofinanziato dal FEASR, dell’illegittimità di tale aiuto è parimenti idonea a interrompere il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 24 e 127).

42      Spetta al giudice del rinvio stabilire se gli atti stragiudiziali di cui trattasi nel procedimento principale circoscrivano con sufficiente precisione le operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità e rientrino pertanto nella nozione di «atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punti 46 e 47).

43      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità», emanato dall’autorità competente e portato a conoscenza della persona interessata, che ha l’effetto di interrompere la «prescrizione delle azioni giudiziarie», comprende atti stragiudiziali quali una relazione di audit, un avviso di recupero, un sollecito di pagamento o una diffida, purché tali atti consentano al loro destinatario di venire a conoscenza, con sufficiente precisione, delle operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

dev’essere interpretato nel senso che:

il termine di prescrizione quadriennale da esso previsto è direttamente applicabile a una domanda di rimborso di aiuti, cofinanziati dall’Unione europea, la quale sia disciplinata dalle disposizioni del diritto privato di uno Stato membro.

2)      Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che:

esso osta all’applicazione, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, di un termine di prescrizione trentennale, introdotto da una disposizione di diritto privato di uno Stato membro, a domande di rimborso di aiuti cofinanziati dall’Unione europea.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità», emanato dall’autorità competente e portato a conoscenza della persona interessata, che ha l’effetto di interrompere la «prescrizione delle azioni giudiziarie», comprende atti stragiudiziali quali una relazione di audit, un avviso di recupero, un sollecito di pagamento o una diffida, purché tali atti consentano al loro destinatario di venire a conoscenza, con sufficiente precisione, delle operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.