Language of document : ECLI:EU:T:2012:70

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Fissazione dei TAC per il 2008 – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑305/08,

Repubblica italiana, rappresentata da F. Arena, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Banks e D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        In forza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), la Commissione delle Comunità europee ha adottato, il 12 giugno 2008, il regolamento (CE) n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), i cui articoli 1‑3 recitano:

«Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 2

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

1.      Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione

2.      Fino al 23 giugno 2008 è consentito sbarcare, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordare nelle acque o nei porti comunitari catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese».

2        Il 12 giugno 2008, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano ha chiesto alla Commissione la sospensione del provvedimento di divieto, a decorrere dal 16 giugno 2008, della pesca del tonno rosso da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera italiana, a causa del rilevante impatto sociale ed economico che esso avrebbe su un settore già in crisi.

3        Il 17 giugno 2008, la Commissione ha indicato l’impossibilità di provvedere nel senso auspicato dal Ministro.

 Procedimento e conclusioni delle parti

4        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2008, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso in esame.

5        La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1 del regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

6        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

7        Con ordinanza del 25 marzo 2010, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce la causa C‑221/09, AJD Tuna.

8        Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Quinta Sezione, cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.

9        Poiché la decisione in attesa della quale è stato sospeso il procedimento della presente causa è intervenuta mediante sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), le parti sono state invitate a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tale decisione ai fini della presente causa.

10      Le parti hanno depositato le loro osservazioni il 5 maggio 2011. La Commissione ha fatto valere che la succitata sentenza AJD Tuna confermava ampiamente la sua posizione, esposta nel controricorso e nella controreplica, secondo la quale il ricorso nella causa T‑305/08 doveva essere respinto in quanto infondato. La Repubblica italiana, dal canto suo, ha sostenuto, ai punti 2 e 5 delle sue osservazioni, che «il Tribunale [dovrebbe], preso atto dell’avvenuta declaratoria di invalidità del regolamento [impugnato] ad opera della sentenza della Corte [AJD Tuna] sopra menzionata, dichiarare cessata la materia del contendere» e che «il Tribunale (...) non potrà che dichiarare cessata la materia del contendere [nella causa T‑305/08], essendo venuto meno l’oggetto dell’impugnazione originariamente proposta».

11      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la Repubblica italiana a precisare se, alla luce del contenuto delle risposte da essa date ai quesiti posti dal Tribunale, depositate il 5 maggio 2011, essa ritenesse che il ricorso fosse divenuto privo di oggetto e che non occorresse più statuire sul medesimo, ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura. Il Tribunale ha anche invitato la Commissione a presentare le sue osservazioni in merito all’opportunità che esso dichiari che il ricorso era divenuto privo di oggetto, conformemente a quest’ultima disposizione.

12      Con lettera del 14 novembre 2011, la Repubblica italiana ha confermato che il «Tribunale, dato atto dell’avvenuta declaratoria di invalidità del regolamento impugnato ad opera della sentenza della Corte sopra citata, [avrebbe dovuto] dichiarare venuto meno l’oggetto del ricorso, senza necessità di statuire espressamente sul medesimo, essendo stata già accertata dalla Corte l’invalidità dell’atto impugnato». La Commissione, con lettera dell’11 novembre 2011, ha sostenuto, dal canto suo, che non poteva essere pronunciato, nella specie, un non luogo a provvedere. A suo parere, poiché la declaratoria di invalidità del regolamento impugnato, pronunciata dalla Corte nella citata sentenza AJD Tuna, è solo parziale sarebbe necessaria una pronuncia del Tribunale sui punti in fatto ed in diritto non toccati da detta sentenza.

 In diritto

13      In conformità con l’articolo 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, sentite le parti, dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere. Discende dall’articolo 114, paragrafo 3, di tale medesimo regolamento che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

14      Nella specie, il Tribunale considera che, con le lettere del 5 maggio e del 14 novembre 2011, la Repubblica italiana solleva un incidente di procedura sul quale occorre statuire senza procedere alla fase orale, in conformità con l’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

15      Occorre rilevare che, in pendenza di giudizio, la Corte ha dichiarato, al punto 3 del dispositivo della citata sentenza AJD Tuna, quanto segue:

«Il regolamento [impugnato] è invalido nei limiti in cui, essendo stato adottato sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendono effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendono effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana, nonché cipriota, oppure registrate in questi Stati membri, e per gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata».

16      A parere della ricorrente, a seguito di tale sentenza, è venuto meno l’oggetto del ricorso, così che il Tribunale deve applicare l’articolo 113 del regolamento di procedura.

17      La Commissione si oppone, tuttavia, a che si dichiari cessata la materia del contendere nella presente causa, principalmente in quanto emergerebbe chiaramente dalla citata sentenza AJD Tuna che il regolametno impugnato è stato dichiarato invalido solo parzialmente, e cioè solo nella parte in cui riguarda i divieti imposti alla Spagna a decorrere dal 23 giugno 2008. A suo parere, l’invalidità attiene al rinvio al 23 giugno 2008 dell’entrata in vigore dei provvedimenti di divieto e consegue dalla mancata giustificazione del termine supplementare accordato alle sole tonniere spagnole, senza che siano stati dichiarati invalidi i divieti aventi effetto il 16 giugno 2008. Orbene, essa fa valere che, poiché il divieto di pesca nei confronti della Repubblica italiana ha preso effetto proprio il 16 giugno 2008, l’invalidità parziale non ha incidenza sugli effetti del regolamento impugnato prodotti nei confronti della ricorrente.

18      A tale proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non emerge affatto dalla citata sentenza AJD Tuna, che sarebbero invalidi unicamente i divieti che hanno preso effetto il 23 agosto 2008, previsti dall’articolo 2 del regolamento impugnato, e che quelli con effetto a partire dal 16 agosto 2008, previsti dall’articolo 1 del citato regolamento, resterebbro validi a seguito della sentenza della Corte. È giocoforza constatare che quest’ultima si è limitata a dichiarare che, vietando la pesca del tonno rosso a decorrere da due date ingiustificatamente diverse, la Commissione ha violato il principio di non discriminazione. Tuttavia, nessun elemento della citata sentenza AJD Tuna consente di affermare che la Corte abbia dichiarato valido il divieto di pesca del tonno rosso che prende effetto ad una data piuttosto che ad un’altra. La sola conclusione che può essere tratta dall’iter logico seguito nella citata sentenza consiste nel fatto che, poiché la Commissione non ha scelto né il 16 giugno 2008, né il 23 giugno 2008, né un’altra data comune, come data di presa di effetto del divieto concreto della pesca del tonno rosso per tutte le tonniere con reti a circuizione, il regolamento impugnato è integralmente invalido in quanto viola il principio di non discriminazione.

19      Tale interpretazione è peraltro pienamente suffragata dai paragrafi 131‑133 delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak, presentate nella citata causa AJD Tuna, nelle quali è indicato, in particolare, che «[s]econdo una costante giurisprudenza, l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto», che «la violazione del principio del divieto di discriminazione (…) conduce [nel caso di specie] all’invalidità degli artt. 1 e 2 del regolamento [impugnato] dai quali consegue che le tonniere spagnole con reti a circuizione sono trattate più favorevolmente delle altre tonniere cui si riferisce tale regolamento», e che l’articolo 3 del medesimo regolamento dovrebbe essere dichiarato invalido quale conseguenza della declaratoria di invalidità degli articoli 1 e 2. Si deve aggiungere, del resto, che, se la Corte avesse considerato che il regolamento impugnato dovesse essere dichiarato invalido solo per quanto riguarda il rinvio al 23 giugno 2008 dell’entrata in vigore dei provvedimenti di divieto della pesca del tonno rosso, è indubbio che la Corte avrebbe dichiarato l’invalidità solo dell’articolo 2 del citato regolamento a seguito della violazione del principio di non discriminazione.

20      Poiché il regolamento impugnato è stato dichiarato invalido nella sua integralità, spetta dunque al Tribunale accertare se, come sostenuto dalla Repubblica italiana, il ricorso di annullamento sia divenuto privo di oggetto.

21      A tale proposito occorre sottolineare che, con il ricorso, la Repubblica italiana mira, sostanzialmente, all’annullamento del regolamento impugnato di modo che quest’ultimo non produca più effetti.

22      Orbene, va rilevato che, poiché la Corte ha dichiarato invalido il regolamento impugnato mediante la citata sentenza AJD Tuna, la Repubblica italiana ha conseguito il risultato perseguito. Infatti, come emerge da una giurisprudenza consolidata, gli atti delle istituzioni dell’Unione producono effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v. in tal senso, sentenza della Corte del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc. pag. I‑8923, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

23      Si deve pertanto considerare che l’invalidità del regolamento impugnato produce, nel caso di specie, effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento, aventi efficacia retroattiva, in linea di principio e salvo limiti espressi derivanti dalla declaratoria d’invalidità, a decorrere dall’entrata in vigore della norma interpretata, alla stregua di una sentenza di annullamento (v., in tal senso, sentenze della Corte del 26 aprile 1994, Roquette Frères, C‑228/92, Racc. pag. I‑1445, punti 17 e 19, e del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, Racc. pag. I‑411, punto 35). Quindi, una sentenza che annullasse il citato regolamento, attualmente dichiarato invalido, non comporterebbe alcuna conseguenza giuridica ulteriore, come sostanzialmente sostenuto dalla Repubblica italiana, rispetto alle conseguenze della declaratoria d’invalidità.

24      Infatti, se è vero che la Repubblica italiana non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire quando propone un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE, è pur vero che tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso, con il suo esito, possa procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. Se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punti 42 e 43). Ne consegue che, tenuto conto dell’autorità di cosa giudicata della citata sentenza AJD Tuna, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto come sostenuto dalla Repubblica italiana.

25      Da quanto precede deriva che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

 Sulle spese

26      L’articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella specie è pacifico che, successivamente all’introduzione del presente ricorso, il regolamento impugnato è stato dichiarato invalido dalla citata sentenza AJD Tuna, dal momento che la Commissione aveva violato il principio di non discriminazione. Poiché proprio questa violazione ha condotto al non luogo a provvedere, la Commissione dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Lussemburgo, 14 febbraio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.