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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 31 dicembre 2020 – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Causa C-716/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: RTL Television GmbH

Resistenti: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «ritrasmissione via cavo», di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE 1 del Consiglio, del 27 settembre 1993, debba essere interpretata nel senso di comprendere non solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione di un altro organismo di radiodiffusione, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un’emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).

Se la distribuzione in simultanea dei programmi di un’emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 del Consiglio del 27 settembre 1993.

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1 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15).