Language of document : ECLI:EU:T:2013:648

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

4 dicembre 2013 (*)

«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Modifica della designazione di talune sospensioni – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

Nella causa T‑438/10,

Forgital Italy SpA, con sede in Velo d’Astico (Italia), rappresentata da V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente da Florindo Gijón e K. Pellinghelli, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da D. Recchia e L. Keppenne, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto, all’atto della deliberazione, da H. Kanninen, presidente, G. Berardis (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), modificato, stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(…)

5)      decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; (…)

(…)

17)      dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

(…)

20)      svincolo della merce: il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

(…)».

2        L’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce:

«Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto».

3        L’articolo 62 del codice doganale prevede quanto segue:

«1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».

4        Ai sensi dell’articolo 63 del codice doganale:

«Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 62 sono immediatamente accettate dall’autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana».

5        L’articolo 71 del codice doganale così dispone:

«1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2. Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».

6        A norma dell’articolo 73, paragrafo 1, del codice doganale:

«Fatto salvo l’articolo 74, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni, l’autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia più necessaria».

7        L’articolo 74 del codice doganale così recita:

«1. Quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere autorizzato soltanto se l’importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dei dazi all’importazione.

2. Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia».

8        L’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale così dispone:

«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

(…)».

9        L’articolo 221 del codice doganale dispone:

«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

2. Quando l’importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l’importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell’autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi contabilizzato.

(…)».

10      Secondo l’articolo 243 del codice doganale:

«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all’autorità doganale una decisione sull’applicazione della normativa doganale.

Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.

2. Il ricorso può essere esperito:

a) in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

b) in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».

11      Con l’adozione del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito una nomenclatura completa delle merci che sono oggetto di operazioni d’importazione o di esportazione nell’Unione europea (in prosieguo: la «nomenclatura combinata» o la «NC»). Tale nomenclatura figura all’allegato I di tale regolamento.

12      Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

13      Riguardo all’anno 2010, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali è stata stabilita con il regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 287, pag. 1). In applicazione di tale regolamento, il dazio convenzionale per i prodotti «Titanio greggio; polveri», rientranti nella sottovoce NC 8108 20 00, nell’ambito della voce NC 8108, che designa i prodotti «Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi», è stato fissato al 5%.

14      L’articolo 31 TFUE autorizza il Consiglio a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a un determinato numero di prodotti.

15      Dal 1° luglio 1996 le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti industriali e agricoli sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli (GU L 158, pag. 1). Tale regolamento è tuttora in vigore e il suo allegato, che contiene l’elenco dei prodotti cui si applicano le sospensioni, è sostituito o modificato due volte l’anno, al fine di tenere conto di nuove domande di sospensione e di nuovi orientamenti tecnici ed economici relativi ai prodotti e ai mercati nel frattempo intervenuti.

16      La ricorrente, Forgital Italy SpA, è una società di diritto italiano che produce, con il processo di laminazione a caldo, anelli senza saldatura che sono utilizzati quali componenti strutturali di macchinari e impianti per diversi settori industriali. Tra le merci che la ricorrente deve necessariamente procurarsi sul mercato estero per la sua produzione figurerebbero, in particolare, lingotti di titanio di grandi dimensioni.

17      Il 15 marzo 2008 le autorità francesi hanno presentato ai servizi della Commissione, in nome di una società francese, una domanda di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i lingotti in lega di titanio, corrispondenti al codice NC ex 8108 20 00.

18      Al momento dell’esame di tale domanda da parte del gruppo «Economia tariffaria», che riunisce esperti del settore industriale di ciascuno Stato membro, nessuna obiezione è stata sollevata riguardo alla stessa. La Commissione ha quindi proposto al Consiglio una sospensione tariffaria, stabilendo un dazio autonomo dello 0% sui prodotti di cui trattasi sino al 31 dicembre 2013.

19      Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 (GU 2009, L 1, pag. 1), che include la sospensione tariffaria, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013, per i «lingotti in lega di titanio», designati all’interno della sottovoce tariffaria corrispondente al codice NC ex 8108 20 00, così come proposto dalla Commissione.

20      Il 6 novembre 2009 le autorità del Regno Unito si sono opposte alla sospensione dei dazi di cui trattasi sui lingotti in lega di titanio, indicando che tali prodotti erano disponibili nell’Unione, e hanno quindi comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e i dati di contatto della società che li produceva.

21      Tale obiezione è stata esaminata dal gruppo «Economia tariffaria» nel novembre 2009. A seguito di una proposta formulata dalle autorità francesi in seno a detto gruppo, volta a modificare la designazione sopra indicata, limitando in tal modo l’applicazione della sospensione dei dazi in parola ai soli «lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm», le autorità del Regno Unito hanno ritirato la loro opposizione. Nessuna obiezione è stata sollevata rispetto a questa nuova proposta di sospensione.

22      Il 29 giugno 2010, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 566/2010, che modifica il regolamento n. 1255/96 (GU L 163, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Tale regolamento modifica, in particolare, la designazione della sospensione contenuta nell’allegato del regolamento n. 1255/96, quale modificato, relativa ai lingotti in lega di titanio, rientranti nella sottovoce ex 8108 20 00 della NC. Più in particolare, esso sopprime detta sospensione e la reintroduce come nuova sospensione, la cui designazione è oramai così formulata: «Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm». L’aliquota del dazio autonomo per tali prodotti è stata mantenuta allo 0%, con un periodo di sospensione dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2013.

23      Pertanto, a partire dal 1° luglio 2010, i lingotti di titanio con diametro superiore a 380 mm, come quelli asseritamente importati dalla ricorrente per la sua produzione, non beneficiano più della sospensione dei dazi autonomi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi.

25      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il Consiglio e la ricorrente non hanno sollevato obiezioni contro tale intervento.

26      Con ordinanza del 7 febbraio 2011, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione.

27      Il 17 marzo 2011 la Commissione ha depositato una memoria di intervento. Il 5 maggio 2011 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni al riguardo.

28      Con decisione del presidente del Tribunale del 1° ottobre 2012, la presente causa è stata riassegnata alla Sesta Sezione e, di conseguenza, a un nuovo giudice relatore facente parte di detta sezione.

29      Il 24 aprile 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, le parti sono state invitate a rispondere a un quesito scritto riguardante l’eventuale incidenza dell’ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio (T‑551/11, non pubblicata nella Raccolta) sulla presente causa, e hanno ottemperato a detto invito nei termini impartiti.

30      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato, con riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e al suo allegato, nella parte in cui è modificata la designazione del codice ex 8108 20 00 TARIC 20 del regolamento medesimo;

–        condannare il Consiglio alle spese.

31      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

32      In forza dell’articolo 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire. La decisione è adottata nelle forme previste dall’articolo 114, paragrafi 3 e 4, di questo stesso regolamento. Ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

33      Nella fattispecie, considerato che le parti hanno potuto esprimersi in ordine alla questione della ricevibilità del ricorso, in particolare con riferimento all’incidenza dell’ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra, nella presente causa, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e considera che non occorre avviare la fase orale.

34      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

35      La ricorrente sostiene, in sostanza, di essere legittimata ad agire in quanto il regolamento impugnato è un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta misure di esecuzione. A sostegno della sua affermazione essa rileva, da un lato, che detto regolamento comporta automaticamente che per i prodotti di cui trattasi sia di nuovo imposto il pagamento della tariffa doganale comune, non lasciando alcun margine di discrezionalità alle autorità doganali degli Stati membri cui compete la riscossione di tali dazi, e, dall’altro, che il regolamento in parola non contiene alcuna disposizione che preveda misure di esecuzione, dato che, del resto, la materia dell’unione doganale rientra in un’area di competenza esclusiva dell’Unione. Infatti, la ricorrente non sarebbe stata destinataria di alcuna misura d’esecuzione da parte dell’autorità doganale, poiché le sue dichiarazioni doganali erano conformi al regolamento impugnato. La ricorrente non sostiene, d’altra parte, di essere individualmente interessata dal regolamento impugnato.

36      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, nel rispondere a un quesito scritto del Tribunale ha, da un lato, ribadito che la ricorrente non era destinataria del regolamento impugnato e non era individualmente interessata da quest’ultimo. Dall’altro, esso ha rilevato che il regolamento impugnato comportava misure di esecuzione, dal momento che la riscossione dei dazi doganali riguardanti i prodotti di cui trattasi, che non beneficiano più di una sospensione temporanea a decorrere dal 1° luglio 2010 in applicazione del regolamento impugnato, si effettuerebbe sulla base di misure adottate dalle autorità doganali degli Stati membri. Pertanto, il Consiglio, ritenendo che la ricorrente, nella fattispecie, non fosse legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ha considerato opportuno che il Tribunale si pronunciasse sulla ricevibilità del ricorso.

37      In via preliminare, si deve rilevare che, come le stesse parti convengono, il regolamento impugnato, adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 31 TFUE, è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, esso ha una portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Inoltre, come giustamente rileva la ricorrente, il regolamento impugnato non costituisce un atto legislativo, dato che non è stato adottato né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc. pag. II‑7697, punto 21, e ordinanze del Tribunale del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione, T‑381/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 43 e 44, e BSI/Consiglio, punto 29 supra, punto 43]. La circostanza che il regolamento impugnato non appartenga a una delle categorie di atti non legislativi di cui agli articoli 290 TFUE e 291 TFUE, ma alla categoria degli atti adottati in base ad articoli specifici del Trattato FUE, distinti da quelli che disciplinano la procedura legislativa ordinaria o speciale, nella specie l’articolo 31 TFUE, non può rimettere in discussione la qualifica del regolamento impugnato come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

38      Riguardo alla questione se il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve ricordare che, per quanto concerne i lingotti in lega di titanio, rispetto ai quali il regolamento n. 1/2009 aveva stabilito la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, il regolamento impugnato è volto, in particolare, a limitare la sospensione di detti dazi ai soli «[l]ingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm», indicati nella colonna 3 della tabella ad esso allegata, nella sottovoce della NC menzionata nella colonna 1 della stessa tabella. Ne consegue che il regolamento impugnato ha l’effetto di ripristinare i dazi in parola per tutti i lingotti di dimensione superiore a quella indicata.

39      Il regolamento impugnato comporta quindi la conseguenza diretta di obbligare la ricorrente, quando essa importa siffatti prodotti nel territorio doganale dell’Unione, a non applicare più per questi ultimi la sottovoce ex 8108 20 00 della NC, e quindi a non potere più far valere la sospensione dei dazi ad essi relativa, nella dichiarazione in dogana che essa deve redigere ai fini del vincolo delle merci importate a un regime doganale determinato, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale. Tuttavia, un siffatto obbligo non produce, di per sé, alcun effetto giuridico concreto e definitivo sulla situazione dell’operatore economico di cui trattasi. In particolare, esso non comporta, di per sé, né una decisione sulla classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana, né una decisione sull’importo dei dazi doganali che egli dovrà eventualmente versare.

40      Al riguardo si deve osservare che, pur se la determinazione degli elementi necessari all’applicazione della normativa doganale alle merci viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione in dogana, quest’ultima ha tuttavia natura di atto unilaterale e non costituisce quindi una «decisione» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del codice doganale (v., per analogia, sentenza della Corte del 15 settembre 2011, DP grup, C‑138/10, Racc. pag. I‑8369, punti 34 e 35).

41      In realtà, affinché un regolamento che comporti la rimozione anticipata o semplicemente la modifica della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su taluni prodotti, quale quello impugnato, possa produrre effetti giuridici concreti e definitivi nei confronti dell’importatore interessato, l’autorità doganale nazionale deve in tutti i casi adottare talune misure nazionali a seguito della presentazione della dichiarazione in dogana. Tali misure possono consistere, secondo i casi, ai sensi dell’articolo 221 del codice doganale, nella concessione dello svincolo delle merci o nella comunicazione al debitore dell’importo dei dazi da versare (v., in tal senso, ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra, punto 49).

42      La semplice accettazione, da parte dell’autorità doganale, della dichiarazione in dogana non può al riguardo essere sufficiente. Infatti, quando detta autorità accetta una dichiarazione in dogana, firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante, l’articolo 63 del codice doganale le impone di limitarsi a verificare che le condizioni puramente formali previste all’articolo 62 di tale codice siano rispettate e che le merci interessate siano state presentate in dogana.

43      Ne consegue che, al momento dell’accettazione di una dichiarazione in dogana, l’autorità doganale non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante e di cui quest’ultimo si assume la responsabilità (v., per analogia, sentenza DP grup, punto 40 supra, punto 39). Siffatta accettazione non può quindi costituire, di per sé, una decisione sulla classificazione doganale o sull’importo dei dazi doganali che l’importatore dovrà eventualmente versare.

44      Riguardo alle dichiarazioni doganali effettuate per iscritto, dopo la loro accettazione e, eventualmente, anche dopo lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale, può verificare le informazioni fornite dal dichiarante (v., per analogia, sentenza DP grup, punto 40 supra, punto 39). Tale verifica può consistere in un semplice controllo documentale riguardante la dichiarazione e i documenti ad essa allegati, o in un esame delle merci, eventualmente accompagnato da un prelievo di campioni ai fini di un’analisi o di un controllo approfondito.

45      Se non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, le indicazioni contenute in quest’ultima fungono da base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale indicato dal dichiarante e, in linea di principio, l’autorità doganale concede lo svincolo delle merci di cui trattasi, come risulta dagli articoli 71, paragrafo 2, e 73, paragrafo 1, del codice doganale.

46      In tale ipotesi, quando nessun dazio è dovuto, la concessione dello svincolo delle merci comporta l’accordo dell’autorità doganale sulla classificazione doganale indicata dal dichiarante.

47      Per contro, quando sono dovuti dazi, lo svincolo delle merci può essere autorizzato soltanto se l’importo dell’obbligazione doganale è stato pagato o garantito, come risulta dall’articolo 74 del codice doganale. In linea di principio, l’importo di tali dazi è calcolato dall’autorità doganale e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, in conformità all’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, per poi essere comunicato, dalla stessa autorità, al debitore, ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale. Tale comunicazione contiene dunque, in particolare, una decisione sulla classificazione doganale presa in considerazione dal dichiarante.

48      Certamente, in applicazione dell’articolo 221, paragrafo 2, del codice doganale, l’autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo non venga effettuata quando l’importo da essa determinato corrisponde a quello menzionato dal dichiarante, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, fermo restando che la concessione dello svincolo delle merci interessate equivale, in tal caso, a detta comunicazione. In siffatta ipotesi, la concessione dello svincolo delle merci comporta, segnatamente, l’accordo di detta autorità sulla classificazione doganale indicata dal dichiarante.

49      Se l’autorità doganale procede alla verifica della dichiarazione in dogana e non accerta alcun inadempimento, essa concede lo svincolo delle merci, cosicché si realizza una delle fattispecie esposte ai precedenti punti da 46 a 48.

50      Per contro, qualora la verifica pervenga a risultati che si discostano da quanto enunciato nella dichiarazione in dogana, saranno questi ultimi risultati a fungere da base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci di cui trattasi sono vincolate. In tal caso l’autorità doganale potrebbe, in particolare, chiedere il pagamento di dazi per un importo diverso da quello indicato nella dichiarazione in dogana.

51      Inoltre, può accadere che l’autorità doganale prelevi campioni di merci importate ai fini di un’analisi o di un controllo approfondito e che conceda lo svincolo di tali merci senza attendere i risultati di tale analisi o controllo. Qualora, a seguito di detti risultati, essa concluda che le merci in parola rientrino in una sottovoce tariffaria diversa da quella menzionata nella dichiarazione e che, quindi, siano dovuti dazi supplementari, la comunicazione che invita il debitore a versarli integra una decisione definitiva sulla classificazione doganale menzionata nella dichiarazione in dogana. Lo stesso vale per i controlli successivi alla dichiarazione in dogana cui l’autorità doganale può procedere, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci.

52      Dalle considerazioni precedenti risulta che un regolamento che comporta la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, quale quello impugnato nella fattispecie, può produrre effetti giuridici concreti e definitivi nella sfera giuridica degli importatori soltanto attraverso l’intervento di misure individuali adottate dall’autorità doganale nazionale a seguito della presentazione della dichiarazione in dogana, misure che possono consistere, secondo i casi, nella concessione dello svincolo delle merci o nella comunicazione al debitore dell’importo dei dazi da versare (v., in tal senso, ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra, punto 53).

53      Pertanto, il regolamento impugnato non può essere qualificato come atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

54      Tale conclusione non può essere confutata dall’argomento della ricorrente secondo il quale il regolamento impugnato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro, di modo che i singoli sono direttamente tenuti ad applicarlo, senza che siano necessarie misure di esecuzione nazionali, nei limiti in cui le autorità doganali nazionali incaricate della sua attuazione non dispongono di alcuna discrezionalità. Infatti, un siffatto argomento è pertinente unicamente nell’ambito della verifica della sussistenza di un’incidenza diretta nella sfera giuridica della ricorrente. Orbene, il requisito dell’atto che non comporti misure di esecuzione previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce una condizione diversa da quella attinente all’incidenza diretta. In particolare, si deve rilevare che la questione se il regolamento impugnato lasci o meno un margine di discrezionalità alle autorità nazionali incaricate delle misure di esecuzione non è rilevante per determinare se esso comporti misure di esecuzione (ordinanze Eurofer/Commissione, punto 37 supra, punto 59, e BSI/Consiglio, punto 29 supra, punti 55 e 56).

55      Riguardo alla risposta della ricorrente al quesito scritto posto dal Tribunale, si deve constatare che l’argomento di quest’ultima si basa su una lettura inesatta dell’ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha riconosciuto un valore decisivo all’esistenza degli avvisi di accertamento e di definizione dell’accertamento che la BSI aveva ricevuto dalle autorità nazionali (v. punti 58 e 59 di detta ordinanza), applicando retroattivamente il dazio antidumping previsto dal regolamento controverso a talune dichiarazioni doganali presentate dalla BSI prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

56      Dall’ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra, risulta in realtà che il riferimento agli avvisi di accertamento e di definizione dell’accertamento è stato effettuato nel contesto di una seconda fase del ragionamento seguito dal Tribunale. Il motivo di fondo per cui il Tribunale ha considerato irricevibile il ricorso della BSI risiede infatti nel funzionamento del sistema doganale, quale istituito dal codice doganale, secondo il quale la riscossione dei dazi avviene, in definitiva, sulla base delle misure adottate dalle autorità nazionali (v. ordinanza BSI/Commissione, punto 29 supra, punto 53). Soltanto ad abundantiam, e in risposta agli argomenti della BSI, il Tribunale ha precisato, al punto 58 dell’ordinanza citata, che detti avvisi di accertamento e di definizione dell’accertamento «[dovevano] anch’ess[i] essere qualificat[i] misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE».

57      Inoltre è certamente esatto, come rileva la ricorrente nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale, che l’autorità doganale si baserebbe, nella fattispecie, su una dichiarazione in dogana conforme al regolamento impugnato. Ciò nondimeno, si deve considerare che lo svincolo delle merci o, secondo i casi, la comunicazione dell’importo dei dazi da versare, essendo decisioni sulla dichiarazione in dogana dell’importatore, producono manifestamente effetti giuridici nella sfera giuridica di quest’ultimo. Di conseguenza, tali atti devono poter essere impugnati a livello nazionale, secondo la procedura di ricorso istituita dallo Stato membro considerato in conformità ai principi enunciati negli articoli da 243 a 246 del codice doganale (v., in tal senso, ordinanza BSI/Commissione, punto 29 supra, punti 51 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata).

58      Non è pertanto fondata la pretesa della ricorrente secondo la quale, per ottenere l’accesso a un giudice e chiedere in tale contesto che la Corte sia investita, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la validità del regolamento impugnato, essa sarebbe costretta a violare la legge, segnatamente producendo una dichiarazione in dogana errata (v., in tal senso e per analogia, ordinanza Eurofer/Commissione, punto 37 supra, punto 60).

59      Con riferimento, infine, all’argomento della ricorrente basato sulla circostanza che la mancata consultazione delle parti, ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura, comporterebbe nel caso di specie una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della tutela giurisdizionale effettiva, occorre rilevare che la ricorrente è stata invitata, alla stregua delle altre parti, a pronunciarsi, per iscritto, sulle conclusioni da trarre dall’ordinanza BSI/Consiglio, punto 29 supra. Orbene, con detta ordinanza il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso contro un regolamento asseritamente qualificato, al pari di quello oggetto del presente ricorso, come atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Più in particolare, come constatato al precedente punto 56, nella causa che ha dato luogo all’ordinanza BSI/Commissione, punto 29 supra, il Tribunale ha considerato, alla luce delle disposizioni del codice doganale riguardanti la procedura di sdoganamento all’importazione – che si applicano, mutatis mutandis, anche nel caso di specie –, che la riscossione dei dazi avviene, in tutti i casi, sulla base delle misure adottate dalle autorità nazionali.

60      La ricorrente era pertanto perfettamente consapevole, quando ha risposto alla citata misura di organizzazione del procedimento, che il Tribunale considerava la possibilità di sollevare d’ufficio un’eccezione d’irricevibilità ed essa poteva quindi attendersi che il Tribunale, se avesse considerato il ricorso irricevibile, avrebbe statuito con ordinanza, trattandosi di una delle ipotesi, contemplate dal citato articolo 113 del regolamento di procedura, nelle quali il Tribunale può statuire in qualsiasi momento (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).

61      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, e potendosi constatare che la ricorrente non è né destinataria del regolamento impugnato né individualmente interessata da quest’ultimo, il quale comporta, inoltre, misure di esecuzione, si deve concludere che la ricorrente non è legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento impugnato in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il ricorso dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, risultata soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

63      Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 4 dicembre 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Lingua processuale: l’italiano.