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Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 - Dufour / BCE

(Causa T-436/09)

("Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Banche dati della BCE utilizzate per la preparazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale - Diniego di accesso - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Nozione di documento - Ricorso per risarcimento danni - Carattere prematuro")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Julien Dufour (Jolivet, Francia) (rappresentanti: avv.ti I. Schoenacker Rossi e H. Djeyaramane)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente K. Laurinavicius e S. Lambrinoc, poi S. Lambrinoc e P. Embley, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e S. Juul Jørgensen, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, H. Leppo e M. Pere, poi J. Heliskoski e H. Leppo, agenti); e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska e S. Johannesson, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata al ricorrente con lettera del presidente della BCE del 2 settembre 2009, che rigetta la richiesta del ricorrente di accedere alle banche dati che sono state utilizzate per stilare i rapporti della BCE sull'assunzione e sulla mobilità del proprio personale; dall'altro, domanda di ingiunzione alla BCE di rimettere dette banche dati al ricorrente e, infine, domanda di risarcimento del danno che quest'ultimo avrebbe subìto a causa del rigetto della sua richiesta di accesso.

Dispositivo

La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), comunicata al sig. Julien Dufour con lettera del presidente della BCE del 2 settembre 2009, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La BCE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Dufour.

Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 - GU C 11 del 16.1.2010.