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Ricorso proposto il 24 marzo 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-138/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2010, C (2010) 337, recante riduzione dell'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo Comunidad Valenciana obiettivo 1 (1994-1999), in Spagna, ai sensi della decisione C (1994) 3043/6, FESR, n. 94.11.09.011, e

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 25 novembre 1994, C (94) 30436, la Commissione concedeva un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione di Valencia, integrato nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni spagnole comprese nell'obiettivo n. 1 nel periodo 1994-1999, per un importo massimo a carico del FESR pari a ECU 1 207 941 000. Nella decisione impugnata nel presente procedimento si afferma che vi sono state irregolarità in 23 dei 38 progetti interessati e si riduce l'aiuto inizialmente concesso a EUR 115 612 377,25.

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 1, per l'impiego del metodo di estrapolazione nella decisione impugnata, in quanto detto articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate con riferimento ad azioni concrete dalla totalità delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico del FESR. Secondo lo Stato ricorrente, la correzione applicata dalla Commissione nella decisione impugnata non ha fondamento giuridico, poiché gli orientamenti della Commissione del 15 ottobre 1997, che si riferiscono alle correzioni finanziarie nette nell'ambito dell'applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono produrre effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, causa C-443/97, Regno di Spagna/Commissione 2, e poiché l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, prevede soltanto la riduzione degli aiuti il cui esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che è in contrasto con l'applicazione delle correzioni per estrapolazione.

In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, in relazione all'attuale art. 4, n. 3, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto è stata applicata la correzione per estrapolazione nonostante non siano state rilevate carenze nel sistema di gestione, sorveglianza o verifica relativamente ai contratti modificati, considerato che gli organi di gestione hanno applicato la normativa spagnola che la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione europea. Il Regno di Spagna sostiene che l'osservanza della normativa nazionale da parte delle autorità di gestione, anche qualora possa dar luogo alla constatazione, da parte della Commissione, dell'esistenza di irregolarità o infrazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non può giustificare un'estrapolazione per inefficacia del sistema di gestione, dal momento che la legge applicata da tali organi non è stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea da parte della Corte di giustizia, né la Commissione ha interrogato lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

In ulteriore subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, a causa della mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per applicare la correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha composto il campione per applicare l'estrapolazione con un numero molto ridotto di progetti (38 su 7 862), senza comprendere tutti gli assi del programma operativo, includendo spese previamente cancellate dalle autorità spagnole, partendo dalla spesa dichiarata e non dall'aiuto concesso, e applicando un programma informatico che offriva un grado di affidamento del campione inferiore all'85%. Pertanto il Regno di Spagna sostiene che il campione non soddisfa le condizioni di rappresentatività necessarie per costituire la base di un'estrapolazione.

Prescrizione delle azioni ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988. Il Regno di Spagna afferma infine che la comunicazione dell'esistenza di irregolarità alle autorità spagnole (che avvenne nel luglio 2004, trattandosi per lo più di casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 1998 e 1999) determina la prescrizione delle stesse per applicazione del termine di quattro anni previsto all'art. 3 del regolamento 2988/95 3.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

2 - Racc. pag. I-2415.

3 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).