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Ricorso proposto il 17 marzo 2010 - CBI / Commissione

(Causa T-137/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta 28 ottobre 2009, che dichiara compatibili con il mercato comune in base all'art. 86, n. 2, CE, gli aiuti di Stato illegittimi concessi dal Belgio a taluni ospedali pubblici della Regione di Bruxelles-Capitale, e che rigetta la denuncia della ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 ottobre 2009, C (2009) 8120 def. COR, che dichiara compatibile con il mercato comune l'insieme dei finanziamenti concessi dalle autorità belghe a favore degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale a titolo di compensazioni delle missioni di servizi d'interesse economico generale (SIEG) ospedalieri e non [Aiuto di Stato n. 54/2009 (ex-CP 244/2005)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione sarebbe viziata da manifesti errori di valutazione o, almeno, da una grave insufficienza di motivazione.

La ricorrente sostiene, in particolare, che l'affermazione della Commissione secondo la quale non sarebbe necessario esaminare l'efficienza del beneficiario degli aiuti, per esempio paragonandolo ad un'"impresa media, ben gestita e adeguatamente fornita", nel corso dell'analisi di un aiuto di Stato dal punto di vista dell'art. 86, n. 2, CE, consentirebbe agli Stati membri di coprire tutti i costi, per quanto esorbitanti e sproporzionati siano, dell'impresa incaricata della missione di servizio pubblico, e, di conseguenza, detta affermazione dovrebbe essere respinta.

La ricorrente fa valere che, al fine di evitare qualunque distorsione della concorrenza sul mercato, la compensazione per l'esecuzione della missione di servizio pubblico dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario in confronto ai costi che avrebbe procurato un operatore efficiente, e che ciò non è stato fatto nella fattispecie.

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