Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

Causa T‑289/11

Deutsche Bahn AG e altri

contro

Commissione europea

«Intervento — Regime linguistico — Autorità di vigilanza EFTA — Riservatezza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Intervento — Interessati — Istanza d’intervento presentata dall’Autorità EFTA in una controversia relativa all’interpretazione del regolamento n. 1/2003, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)

2.      Procedura — Regime linguistico — Deroghe — Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35)

1.      Ai termini dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, salvo quanto dispone il secondo comma del medesimo articolo, gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (Autorità EFTA) possono intervenire nelle controversie proposte al Tribunale quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Conformemente al suddetto secondo comma, le persone fisiche o giuridiche, compresa l’Autorità EFTA, possono intervenire nelle controversie proposte al Tribunale qualora dimostrino di avere un interesse alla soluzione delle stesse, ad esclusione delle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea ovvero fra queste ultime e gli Stati membri.

Inoltre, l’articolo 40, terzo comma, dello Statuto specifica in quali circostanze, ad eccezione di quelle escluse dal secondo comma di detto articolo, si presume che gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità EFTA abbiano interesse alla soluzione di una controversia, ossia quando tale controversia riguarda uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. L’Autorità EFTA ha interesse a intervenire in una controversia che concerne segnatamente l’interpretazione del regolamento n. 1/2003, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(v. punti 6,7, 9-12)

2.      Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio può servirsi di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 di detto articolo quando intervenga in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali.

(v. punto 15)