Language of document : ECLI:EU:T:2016:60

Causa T‑287/11

Heitkamp BauHolding GmbH

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Carattere selettivo – Natura e struttura del sistema fiscale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale – Ricorso di un’impresa che dispone di un diritto acquisito alla realizzazione di un risparmio fiscale in forza di tale regime – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno – Sospensione dell’applicazione del regime di aiuti in questione a seguito della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame – Ricorso proposto da un beneficiario del suddetto regime di aiuti – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura di agevolazione fiscale – Criteri di valutazione – Giustificazione attinente alla natura o alla struttura del sistema fiscale

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Motivo fondato su fatti non dedotti durante il procedimento amministrativo – Ricevibilità

(Art. 108 TFUE e art. 263 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura di agevolazione fiscale – Misura fiscale che consente un riporto di perdite in caso di acquisizione di un’impresa in difficoltà a fini di risanamento – Inclusione – Giustificazione attinente alla natura o alla struttura del sistema fiscale – Insussistenza

(Art. 107 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione – Soluzione analoga per le censure dedotte a sostegno di un motivo

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

1.      Un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di tale regime. Per contro, qualora tale decisione della Commissione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da questo atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici.

Di conseguenza, si deve considerare che fa parte di un gruppo ristretto di operatori economici individuati o quanto meno individuabili agevolmente, nel momento in cui l’atto è stato adottato, ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, un’impresa che dispone di un diritto acquisito a un risparmio fiscale in applicazione di una normativa nazionale, qualificato come aiuto di stato dalla decisione che vieta il regime di aiuti settoriale. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, a seguito della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame, e poi della decisione che vieta il regime di aiuti settoriale, le autorità nazionali hanno adottato misure volte a disapplicare la normativa nazionale in questione.

Peraltro, gli elementi sui quali la giurisprudenza fonda l’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non corrispondono necessariamente agli elementi costitutivi di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(v. punti 61, 62, 70, 71, 76, 77)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 82‑87)

3.      La qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone, in un primo momento, l’identificazione e il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È in rapporto a tale regime tributario comune o «normale» che si deve, in un secondo momento, valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal suddetto regime, in una situazione di fatto e di diritto analoga, il che deve essere dimostrato dalla Commissione. Al termine di queste prime due fasi dell’esame, una misura può essere qualificata come selettiva prima facie.

Tuttavia, tale condizione di selettività non sussiste se una misura, pur apportando un vantaggio al suo beneficiario, è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale cui appartiene, il che deve essere dimostrato dallo Stato membro interessato. Al termine di questa eventuale terza fase dell’esame, una misura è qualificata come selettiva.

Per quanto riguarda la giustificazione di una misura fiscale nazionale in base alla natura o alla struttura del regime fiscale cui appartiene, occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema fiscale stesso, che sono necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, fermo restando che tali obiettivi e meccanismi, in quanto principi informatori o basilari del regime fiscale di cui trattasi, possono suffragare una tale giustificazione.

(v. punti 91‑93, 159)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 102)

5.      Una misura di agevolazione fiscale la quale, a titolo di deroga a una regola che limita la possibilità di riportare perdite in caso di acquisizione di quote pari o superiori al 25% del capitale sociale, consente, a talune condizioni, un riporto delle perdite qualora l’acquisizione di un’impresa in difficoltà ha avuto luogo a fini di risanamento è selettiva prima facie poiché essa non riguarda tutte le imprese il cui assetto societario ha subìto modifiche sostanziali, ma si applica a una categoria ben determinata di imprese, vale a dire alle imprese che, al momento dell’acquisizione sono insolventi o sovraindebitate oppure minacciate da insolvenza o sovraindebitamento. Tale misura, talune condizioni della quale non sono collegate all’obiettivo di prevenire gli abusi e che non comprende tutte le imprese che si trovano in un’analoga situazione fattuale e giuridica sotto il profilo dell’obiettivo fiscale in questione, ha l’effetto di favorire le imprese in difficoltà. La Commissione non è quindi incorsa in alcun errore quando ha ritenuto che la suddetta misura introducesse differenziazioni tra operatori che si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema fiscale.

Tale misura fiscale non è neanche giustificata dalla natura o dalla struttura del regime fiscale cui appartiene atteso che il suo obiettivo principale di agevolare il risanamento delle imprese in difficoltà non rientra fra i principi informatori o basilari del regime fiscale e non è quindi interno, bensì esterno a quest’ultimo, senza che sia necessario verificare de la misura controversa sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

(v. punti 130, 131, 133, 134, 165, 166)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 117)