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Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 - Völkl / UAMI - Marker Völkl (VÖLKL)

(Causa T-504/09)

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario

denominativo VÖLKL - Marchio internazionale denominativo anteriore VÖLKL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Parziale rifiuto di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione - Articolo 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009 - Domanda di riforma della decisione della commissione di ricorso - Articolo 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: avv. C. Raßmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marker Völkl International GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Bauer)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 settembre 2009 (procedimento R 1387/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Marker Völkl International GmbH e la Völkl GmbH & Co. KG

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2009 (procedimento R 1387/2008-1) è annullata.

Per il resto il ricorso è respinto.

L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Völkl GmbH & Co. KG.

La Marker Völkl International GmbH sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 37 del 13.2.2010.