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Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2012 - Cañas / Commisione

(Causa T-508/09) 

("Concorrenza - Regole anti-doping - Decisione di rigetto di una denuncia - Cessazione di attività professionale - Venir meno dell'interesse ad agire - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: inizialmente F. Laboulfie e C. Aguet, successivamente Y. Bonnard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia mondiale anti-doping (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, D. Cooper, solicitor, e N. Chesaites, barrister); e ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e J. Marchandise, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2009, C (2009) 7809, nel caso COMP/39471, che respinge, per difetto di interesse comunitario una denuncia relativa ad una violazione degli articoli 81 Ce e 82 CE nella quale sono assertivamente incorse l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), l'ATP Tour Inc. (ATP) e la Fondazione Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS)

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

Guillermo Cañas sopporterà le sue proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

L'Agenzia mondiale anti-doping e la ATP Tour Inc. sosterrano le loro proprie spese.

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della European Elite Athletes Association.

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1 - GU C 80 del 27.3.2010.