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Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 - Cybergun / UAMI - Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Causa T-503/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Cybergun (Bondoufle, Francia) (rappresentante: S. Guyot, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 ottobre 2009, nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio AK 47;

conformemente agli artt. 87, n. 2, e 91 del regolamento di procedura, condannare l'UAMI alle spese, compresi i costi sostenuti dalla ricorrente ai fini della presente procedura, segnatamente le spese di traduzione dei documenti, gli onorari del suo avvocato ed eventualmente le spese di soggiorno e trasferta; si chiede al Tribunale di quantificare detta somma in EUR 20 000.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "AK 47", per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 38 (marchio comunitario n. 3 249 381)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009] e dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

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