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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 - Toth / Commissione

(Causa F-107/05) 1

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Inquadramento nel grado - Gradi previsti nell'invito a presentare candidature - Modifica delle disposizioni di inquadramento degli agenti temporanei sopravvenuta alla pubblicazione dell'invito a presentare candidature - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Disposizioni transitorie - Applicazione per analogia - Art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto - Proporzionalità - Principio di buona amministrazione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gergely Toth (Besozzo, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy, in seguito avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e R. Albelice, infine avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, in seguito K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di inquadrare il ricorrente nel grado A*6 in occasione della sua assunzione come agente temporaneo e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea recante inquadramento del sig. Toth nel grado A*6, secondo scatto, contenuta all'art. 3 del contratto di agente temporaneo firmato il 17 gennaio 2005, è annullata.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente.

Il Consiglio dell'Unione europea, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 22 del 28.1.2006, pag. 15 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-401/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).