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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 29 marzo 2021 – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy

(Causa C-197/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrenti: Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV

Resistente: MySoda Oy

Questioni pregiudiziali

Se i cosiddetti criteri Bristol-Myers Squibb 1 , elaborati nella giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento e di rietichettatura nell’ambito delle importazioni parallele e, in particolare, il cosiddetto requisito della necessità, trovino applicazione anche laddove si discuta del riconfezionamento o della rietichettatura di prodotti immessi in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso ai fini di una loro rivendita all’interno dello stesso Stato membro.

Nel caso in cui, all’atto dell’immissione in commercio delle bombolette contenenti biossido di carbonio, il titolare del marchio vi abbia apposto il proprio marchio, stampato sull’etichetta della bomboletta e inciso altresì sul collo della stessa, se i menzionati criteri Bristol-Myers Squibb e, in particolare, il criterio della necessità si applichino anche quando un terzo ricarichi la bomboletta di biossido di carbonio ai fini della sua rivendita, rimuovendo da essa l’etichetta originale e sostituendola con un’etichetta recante il proprio segno, mentre, al tempo stesso, il marchio dell’autore dell’immissione in commercio della bomboletta resti visibile nell’incisione posta sul collo della stessa.

Se, a fronte della fattispecie descritta supra, si possa ritenere che la rimozione e la sostituzione dell’etichetta recante il marchio metta a rischio, in linea di principio, la funzione del marchio quale prova della provenienza della bomboletta de qua o se, con riferimento all’applicabilità dei criteri per il riconfezionamento e la rietichettatura assuma rilievo il fatto che

–    si debba ritenere che la clientela interessata nella specie giunga alla conclusione che l’etichetta rimandi esclusivamente alla provenienza del biossido di carbonio (e, in tal modo, all’imbottigliatore della bomboletta); ovvero

–    si debba ritenere che la clientela interessata nella specie giunga alla conclusione che l’etichetta rimandi, quantomeno in parte, anche alla provenienza della bomboletta.

In caso di valutazione della rimozione e sostituzione dell’etichetta delle bombolette di CO2 alla luce del principio della necessità, se un eventuale danneggiamento o distacco delle etichette applicate alle bombolette immesse in commercio dal titolare del marchio o la loro rimozione e sostituzione da parte di un precedente imbottigliatore costituiscano una circostanza idonea a far ritenere che la sistematica sostituzione delle etichette con un’etichetta dell’imbottigliatore sia necessaria ai fini dell’immissione in commercio delle bombolette ricaricate.

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1 Sentenza dell’11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. EU:C:1996:282).