Language of document : ECLI:EU:C:2023:680

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 14 settembre 2023 (1)

Causa C234/22

Roheline Kogukond MTÜ e altri

contro

Keskkonnaagentuur

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozione di informazione ambientale – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste – Eccezioni – Tutela delle relazioni internazionali – Tutela dell’ambiente – Qualità dell’informazione ambientale»






I.      Introduzione

1.        La direttiva sull’informazione ambientale (2) dà origine al diritto di chiunque di conoscere l’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste? Nel presente procedimento occorre rispondere a tale quesito.

2.        L’Agenzia per l’ambiente dell’Estonia raccoglie, a intervalli regolari, presso tali posti di campionamento permanenti, dati che costituiscono campioni rappresentativi al fine di trarre conclusioni sullo stato generale delle foreste. L’ubicazione degli stessi deve rimanere riservata per evitare che l’habitat di tali siti venga manipolato e che questi ultimi perdano così il loro carattere rappresentativo.

3.        Come è noto, ai sensi della direttiva sull’informazione ambientale è possibile tuttavia richiedere alle autorità pubbliche la divulgazione di informazioni ambientali senza dimostrare un interesse specifico. Qualora si confermi che i dati relativi all’ubicazione di cui trattasi sono informazioni ambientali, si pongono tuttavia questioni di difficile risoluzione su eventuali eccezioni a tale diritto, in particolare se la cooperazione internazionale nell’ambito degli inventari forestali o la tutela dell’ambiente giustifichino il trattamento riservato di tali dati. Occorre inoltre analizzare quale rilevanza sia attribuita dalla direttiva sull’informazione ambientale al rischio che la divulgazione dell’ubicazione possa compromettere la qualità dell’inventario forestale.

II.    Contesto normativo

A.      Convenzione di Aarhus

4.        Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è sancito nella Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (3) (in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), sottoscritta dalla Comunità il 25 giugno 1998 ad Aarhus (Danimarca) (4).

5.        L’articolo 2, paragrafo 3, di tale convenzione definisce la nozione di «informazioni ambientali» come segue:

«Ai fini della presente convenzione, si intende per:

(…)

3)      “informazioni ambientali”, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

a)      lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l’interazione fra questi elementi;

(…)».

6.        L’articolo 4 di tale convenzione disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali. All’articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono previste le eccezioni:

«3.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:

(…)

c)      se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

(…)

b)      le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

(…)

h)      l’ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente».

B.      Direttiva sull’informazione ambientale

7.        Gli obiettivi connessi all’accesso all’informazione ambientale si possono desumere dal considerando 1 della direttiva sull’informazione ambientale:

«Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente».

8.        Il considerando 16 riguarda il rifiuto di fornire informazioni ambientali:

«Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle (…)».

9.        La qualità dell’informazione ambientale e il metodo per la sua raccolta sono oggetto del considerando 20 della direttiva sull’informazione ambientale:

«Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l’informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell’informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell’informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta».

10.      L’articolo 2 della direttiva sull’informazione ambientale definisce in particolare la nozione di informazione ambientale come segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a)      lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);

(...)».

11.      Dall’articolo 3 della direttiva sull’informazione ambientale risulta il diritto di accesso all’informazione ambientale:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 (…) l’informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente».

12.      Le eccezioni al diritto di accesso sono disciplinate all’articolo 4 della direttiva sull’informazione ambientale:

«1.      Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

(…)

d)      se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

(…)

2.      Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

a)      alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

b)      alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

(…)

h)      alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. (…)».

13.      L’articolo 8 della direttiva sull’informazione ambientale riguarda la qualità dell’informazione e i metodi per raccoglierla:

«1.      Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2.      Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

14.      Dal 1999 l’Agenzia per l’ambiente resistente elabora in Estonia l’inventario nazionale delle foreste. Il suo obiettivo principale consiste nella creazione di una panoramica statistica sullo stato, sulla situazione e sull’utilizzazione delle foreste in Estonia, nonché sull’uso del territorio e i suoi cambiamenti. Esso costituisce un metodo per rilevare oggettivamente le superfici forestali di maggiori dimensioni nel modo meno oneroso possibile. I dati di misurazione sono rilevati e le valutazioni sono effettuate su superfici di campionamento accorpate in gruppi, situate sui lati di particelle quadrate [cosiddetti «traktid» (tratti)] che misurano 800 x 800 m (64 ha). Le particelle sono divise in permanenti e temporanee. Conformemente alle condizioni di un campionamento casuale, ogni posto di campionamento rappresenta proporzionalmente una parte della superficie totale delle foreste dell’Estonia. I dati di osservazione vengono generalizzati e sulla base di questi ultimi viene redatta una relazione statistica sul patrimonio forestale estone. L’Agenzia per l’ambiente pubblica i risultati dell’inventario delle foreste sul suo sito Internet.

15.      Il Mitteletuletusühing Roheline Kogukond, il MTÜ Eesti Metsa Abiks, il Päästame Eesti Metsad MTÜ e la Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus (in prosieguo, congiuntamente: le «associazioni per la tutela dell’ambiente») hanno presentato all’Agenzia per l’ambiente richieste di informazioni volte ad ottenere dalla resistente, tra l’altro, la divulgazione dei dati fondamentali su cui è basato l’inventario statistico delle foreste. Tali dati di base sono dati relativi alla localizzazione, alla misurazione e alla valutazione dei posti di campionamento. Orbene, l’Agenzia per l’ambiente ha comunicato solo parzialmente i dati di base, in quanto non ha indicato le coordinate dei posti di campionamento permanenti.

16.      Le associazioni per la tutela dell’ambiente hanno quindi proposto, dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), un ricorso diretto a obbligare la resistente a dare seguito alla loro richiesta di informazioni e a trasmettere loro le coordinate dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’inventario statistico delle foreste.

17.      Nell’ambito di tale procedimento il Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallin) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

1.      Se dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale siano qualificabili come informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettere a) o b), della direttiva sull’informazione ambientale.

2.      Qualora, in base alla risposta fornita alla prima questione, si tratti di informazione ambientale:

2.1.      Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull’informazione ambientale debba essere interpretato nel senso che nel materiale in corso di completamento ovvero nei documenti o dati incompleti rientrino anche i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste.

2.2.      Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale debba essere interpretato nel senso che la condizione prevista da detta disposizione – vale a dire che la relativa riservatezza sia prevista dal diritto – sia soddisfatta qualora il requisito della riservatezza non sia stabilito dal diritto per una concreta categoria di informazioni, ma risulti, in via interpretativa, da una disposizione di un atto giuridico di carattere generale, quale la legge sulle informazioni pubbliche o la legge sulle statistiche ufficiali.

2.3.      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, sia necessario accertare la sussistenza di un effettivo pregiudizio per le relazioni internazionali dello Stato, determinato dalla divulgazione delle informazioni richieste o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un rischio corrispondente.

2.4.      Se il motivo relativo alla «tutela dell’ambiente» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sull’informazione ambientale giustifichi una restrizione dell’accesso all’informazione ambientale al fine di garantire l’affidabilità delle statistiche ufficiali.

3.      Qualora, in base alla risposta fornita alla prima questione, dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale non costituiscano informazione ambientale, se una richiesta di informazioni relativa a tali dati debba essere considerata una richiesta di informazioni di cui all’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, da trattarsi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

4.      Nel caso di risposta affermativa alla terza questione: Se dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale debbano essere considerati informazioni relative ai metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale.

5.1.      In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’accesso a tali informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale possa essere limitato per qualsiasi motivo serio derivante dalla normativa nazionale.

5.2.      Se il rifiuto di divulgare le informazioni in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale possa essere mitigato da altre misure, ad esempio misure che concedono a enti di ricerca e sviluppo o alla Corte dei conti di accedere alle informazioni richieste a fini di controllo.

6.      Se il rifiuto di divulgare dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale possa essere giustificato dall’obiettivo di garantire la qualità dell’informazione ambientale nell’accezione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale.

7.      Se il considerando 21 della direttiva sull’informazione ambientale fornisca una base giuridica per la divulgazione dei dati sull’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste.

18.      Le associazioni per la tutela dell’ambiente, l’Agenzia per l’ambiente, l’Estonia e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e risposto a una richiesta di informazioni della Corte. La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza orale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendo di essere stata sufficientemente edotta per statuire.

IV.    Analisi giuridica

19.      Con le questioni sollevate il giudice del rinvio chiede se il diritto di accesso all’informazione ambientale imponga alla resistente di divulgare dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste.

20.      Il diritto di accesso all’informazione ambientale discende dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale e presuppone solo che le informazioni richieste siano informazioni ambientali. Tuttavia, la direttiva prevede anche alcune eccezioni al diritto di accesso che consentono all’autorità competente di rifiutare la divulgazione.

21.      Nel prosieguo spiegherò anzitutto che i dati relativi all’ubicazione di cui trattasi sono informazioni ambientali (prima questione, v., al riguardo, sub A) e analizzerò quindi le eccezioni al diritto di accesso all’informazione ambientale (seconda e sesta questione, v., al riguardo, sub B). In conclusione, dimostrerò che le altre questioni sono irrilevanti per il procedimento principale (v., al riguardo, sub C e D).

A.      Prima questione – Nozione di informazione ambientale

22.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale siano qualificabili come informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a) o b), della direttiva sull’informazione ambientale.

23.      Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale, per informazioni ambientali si intende qualsiasi informazione concernente lo stato degli elementi dell’ambiente, quali in particolare il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, nonché la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi.

24.      Considerati isolatamente, i dati relativi all’ubicazione di cui trattasi sono semplici coordinate geografiche che non dicono nulla dello stato degli elementi dell’ambiente.

25.      Per contro, le informazioni sui posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste, in base alla definizione di cui sopra, sono informazioni riguardanti lo stato degli elementi dell’ambiente, in particolare determinati siti naturali ed elementi costitutivi della diversità biologica in tali luoghi. Tuttavia, esse includono anche le corrispondenti indicazioni relative all’ubicazione. Senza queste ultime, l’insieme di tali dati rende possibili affermazioni statistiche sullo stato delle foreste, ma soltanto con le indicazioni relative all’ubicazione è possibile attribuire le informazioni sullo stato a determinati siti naturali.

26.      L’Agenzia per l’ambiente obietta che i metodi per la raccolta delle informazioni ambientali non rientrano necessariamente nella nozione di informazione ambientale. Per quanto riguarda tale obiezione si deve riconoscere che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale contiene specifici obblighi di comunicazione in relazione ai metodi per raccogliere le informazioni ambientali, che sono oggetto delle questioni dalla terza alla quinta.

27.      Tuttavia, anche se i dati relativi all’ubicazione venissero classificati come informazioni sul metodo, ciò non consentirebbe di escludere per ciò solo tali dati dalla nozione di informazione ambientale. A tal riguardo, i dati relativi all’ubicazione differiscono, ad esempio, dai criteri di selezione dei posti di campionamento, che non descrivono lo stato di concreti elementi dell’ambiente.

28.      Si deve quindi constatare che i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste, insieme alle informazioni sullo stato degli stessi, sono informazioni riguardanti lo stato degli elementi dell’ambiente e quindi informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale.

29.      La questione se tali informazioni costituiscano inoltre informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale non è rilevante ai fini del diritto di accesso e non richiede che si statuisca su di essa.

B.      Seconda e sesta questione – Eccezioni al diritto di accesso

30.      Poiché ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale le associazioni per la tutela dell’ambiente hanno dunque, in linea di principio, un diritto alla divulgazione dei dati relativi all’ubicazione di cui trattasi, si pone la questione se l’Agenzia per l’ambiente possa invocare un’eccezione a tale diritto per rifiutare la divulgazione. Le eccezioni si basano su taluni interessi che verrebbero lesi da una divulgazione.

31.      Pertanto, descriverò anzitutto il grado di rischio necessario per un interesse tutelato nell’ambito di un’eccezione (questione 2.3, v., al riguardo, sub 1). Su tale base, è possibile discutere i diversi interessi che potrebbero giustificare un rifiuto della divulgazione. A tal riguardo, esaminerò anzitutto la sesta questione, in quanto l’interesse alla qualità dell’inventario delle foreste ivi menzionato è il fulcro di tutte le obiezioni sollevate contro la divulgazione dei dati relativi all’ubicazione di cui trattasi (v., al riguardo, sub 2). Inoltre, il giudice del rinvio si interroga su diverse eccezioni previste dall’articolo 4 della direttiva sull’informazione ambientale, ossia atti incompleti (questione 2.1, v., al riguardo, sub 3), sulla necessità che l’eccezione per la riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche sia stabilita dal diritto (questione 2.2, v., al riguardo, sub 4), sul pregiudizio per le relazioni internazionali dello Stato (questione 2.3, v., al riguardo, sub 5) e sulla tutela dell’ambiente (questione 2.4, v., al riguardo, sub 6).

1.      Questione 2.3 – Grado di rischio necessario per un interesse tutelato

32.      Con la questione 2.3, il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell’applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, sia necessario accertare la sussistenza di un effettivo pregiudizio per le relazioni internazionali dello Stato, determinato dalla divulgazione delle informazioni richieste o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un rischio corrispondente.

33.      Sebbene il giudice del rinvio sollevi la questione in esame specificamente in relazione all’eccezione volta alla tutela delle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, il grado di rischio necessario per un’eccezione è rilevante per tutte le eccezioni. Risponderò quindi in via preliminare a tale parte della questione.

34.      La risposta deriva dalla giurisprudenza consolidata in materia di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione. In base ad essa, in caso di diniego, l’istituzione deve spiegare in che modo l’accesso potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione che tale istituzione invoca. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (5).

35.      Come rileva l’Estonia, la Corte ha ora applicato tale criterio all’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ai sensi della direttiva sull’informazione ambientale (6).

36.      Pertanto, l’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali presuppone che la divulgazione delle informazioni in questione crei un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse di volta in volta tutelato.

2.      Sesta questione – Qualità dellinventario delle foreste

37.      La sesta questione mira a determinare se un rischio per la qualità dei futuri requisiti dell’inventario delle foreste possa giustificare il rifiuto di divulgare i dati sull’ubicazione.

38.      La direttiva sull’informazione ambientale riconosce espressamente tale interesse e stabilisce persino un corrispondente obbligo di tutela. Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

39.      L’inventario delle foreste viene elaborato a intervalli regolari dall’Agenzia per l’ambiente, un’autorità dello Stato estone, e, secondo le indicazioni concordi delle parti interessate, costituisce il fondamento per le decisioni in materia forestale e di politica ambientale da parte delle autorità statali. Il fatto che le informazioni raccolte siano confrontabili è di fondamentale importanza a tale riguardo, in quanto l’inventario delle foreste dovrebbe registrare l’evoluzione dello stato delle foreste nel tempo ed essere altresì confrontabile con rilevazioni simili condotte in altri Stati. Si tratta quindi di informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale.

40.      Secondo il giudice del rinvio, l’Agenzia per l’ambiente ha dimostrato in maniera credibile che la divulgazione dei dati relativi all’ubicazione di cui trattasi potrebbe indurre i soggetti interessati a tentare di manipolare l’inventario forestale al fine di ottenere, ad esempio, volumi di taglio più elevati. Se tale rischio si concretizzasse, la qualità dell’inventario delle foreste sarebbe compromessa. Esso sarebbe probabilmente meno preciso e anche la confrontabilità dei risultati sotto il profilo del tempo e della localizzazione sarebbe incerta. Pertanto, lo Stato membro dovrebbe impedire tale divulgazione, almeno per quanto possibile. In base alle affermazioni dell’Agenzia per l’ambiente e dell’Estonia, tale valutazione è condivisa a livello internazionale (7) e segnatamente in altri Stati membri (8).

41.      Ciò è però sufficiente a giustificare un’eccezione al diritto di accesso ai dati relativi all’ubicazione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale?

42.      Tale conclusione sarebbe in contrasto con l’elenco tassativo di eccezioni di cui all’articolo 4 della direttiva sull’informazione ambientale. Come già affermato dalla Corte (9) e come io stesso ho già rilevato (10), in base al considerando 16 le autorità pubbliche dovrebbero essere autorizzate ad opporre un rifiuto ad una richiesta di informazioni ambientali solo in taluni casi specifici chiaramente definiti. Siffatti casi sono riassunti nell’articolo 4. Pertanto, il diritto di accesso alle informazioni ambientali previsto all’articolo 3 è concesso fatto salvo l’articolo 4. Per contro, l’articolo 8, paragrafo 1 non è soggetto a riserva e non contiene alcuna indicazione espressa del fatto che la tutela della qualità delle informazioni ambientali possa giustificare il rifiuto della loro divulgazione.

43.      Eccezioni supplementari sarebbero inoltre contrarie alla convenzione di Aarhus (11), attuata con la direttiva sull’informazione ambientale, la quale, all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, si limita parimenti a prevedere talune eccezioni espressamente enunciate (12).

44.      Tuttavia, il paragrafo 17 del preambolo della convenzione di Aarhus sottolinea anche l’importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della convenzione, ciascuna parte deve provvedere affinché le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l’aggiornamento. Devono inoltre essere istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso in grado di incidere significativamente sull’ambiente. L’inventario delle foreste è un sistema di tal genere.

45.      Da ciò si deve concludere, da un lato, che l’interesse alla qualità dell’informazione ambientale riconosciuto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale non può di per sé giustificare il rifiuto di divulgare informazioni ambientali. Infatti, la disciplina in esame non si riferisce a nessuno dei casi specifici e chiaramente definiti in cui è consentito opporre un rifiuto.

46.      D’altra parte, l’importanza riconosciuta alla qualità dell’informazione ambientale conferisce un valore particolare a tale interesse. Pertanto, occorre tenerne pienamente conto nell’interpretazione e nell’applicazione dei motivi di rifiuto della divulgazione espressamente definiti.

47.      L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva sull’informazione ambientale fornisce al riguardo l’elemento di collegamento. Secondo la prima frase, i motivi di rifiuto devono essere interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. Secondo la seconda frase, in ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione deve essere ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto.

48.      A tale riguardo non vengono necessariamente confrontati gli interessi pubblici alla divulgazione e gli interessi privati a un trattamento riservato. Al contrario, molte delle eccezioni riguardano anche interessi pubblici. In realtà, non si tratta proprio degli interessi pubblici complessivamente considerati: è l’interesse del pubblico alla divulgazione che deve essere ponderato con gli interessi tutelati (13).

49.      Tuttavia, l’interesse del pubblico alla divulgazione dei dati relativi all’ubicazione di cui trattasi è di per sé limitato. Infatti, il loro principale valore non risiede nella descrizione dello stato dell’ambiente nei singoli siti interessati. Considerate isolatamente, le rispettive descrizioni dello stato appaiono relativamente di scarso interesse e potrebbero essere sostituite con relativa facilità, o probabilmente anche migliorate, se necessario, da un’ispezione del sito in questione.

50.      Il valore di tali descrizioni delle condizioni locali risiede piuttosto nel fatto che, nel loro insieme, esse forniscono un quadro generale rappresentativo dello stato delle foreste che può essere confrontato con gli inventari forestali precedenti e futuri. La funzione di cui trattasi sarebbe tuttavia compromessa se in conseguenza di una divulgazione si dovesse temere una manipolazione dello stato delle foreste nei posti di campionamento.

51.      L’entità dei rischi connessi alla divulgazione deve, tuttavia, essere attentamente valutata. Essa può essere bassa quando la manipolazione può essere efficacemente impedita da altre misure o quando i dati relativi all’ubicazione sono già ampiamente disponibili o possono essere calcolati con facilità.

52.      I rischi di manipolazione sarebbero altresì scarsamente rilevanti qualora fosse corretta l’affermazione delle associazioni ambientaliste secondo cui in Estonia è soprattutto lo Stato estone, in quanto principale proprietario delle foreste, ad avere interesse a manipolarne l’inventario. Tuttavia, lo Stato estone conosce già i dati relativi all’ubicazione, in quanto l’Agenzia per l’ambiente ha determinato i siti. Il rischio per l’inventario delle foreste non risiederebbe quindi principalmente nella divulgazione al pubblico di dati relativi all’ubicazione, bensì nel fatto che a talune autorità pubbliche non viene impedito di procedere a manipolazioni.

53.      In tale prospettiva, risulterebbe ancora più importante l’interesse, invocato dalle associazioni per la tutela dell’ambiente, a controllare la veridicità dell’inventario delle foreste.

54.      Per contro, se la divulgazione dei dati relativi all’ubicazione dovesse effettivamente comportare un grave rischio aggiuntivo di manipolazione dei posti di campionamento, ciò ridurrebbe anche l’interesse al controllo pubblico da parte delle associazioni per la tutela dell’ambiente. Infatti, tale controllo vanificherebbe i propri obiettivi qualora presupponesse una divulgazione dei dati relativi all’ubicazione, benché tale divulgazione metta in discussione la qualità dell’inventario delle foreste.

55.      Del resto, l’interesse a un controllo pubblico da parte delle associazioni per la tutela dell’ambiente potrebbe essere altresì ridotto dal fatto che la qualità e la veridicità dell’inventario forestale vengano controllate da organismi indipendenti senza una divulgazione generale dei dati relativi all’ubicazione, aspetto che viene affrontato nella questione 5.2.

56.      La Corte non dispone degli elementi necessari per valutare tali aspetti in modo definitivo. Tale compito spetta piuttosto al giudice nazionale competente.

57.      Pertanto, nell’interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso e nella ponderazione degli interessi, si deve tener conto dell’interesse del pubblico alla divulgazione dell’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste. L’interesse in esame è limitato se la divulgazione crea un rischio, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale e gli eventuali vantaggi della divulgazione possono essere ottenuti con altri mezzi.

3.      Questione 2.1 – Atti incompleti

58.      Con la questione 2.1, il giudice del rinvio chiede se i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste rientrino nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull’informazione ambientale. In forza di tale disposizione, gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta se riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti. Tale eccezione mira a rispondere all’esigenza delle autorità pubbliche di disporre di uno spazio protetto al fine di proseguire il lavoro di riflessione e condurre dibattiti interni (14).

59.      Tuttavia, come tutte le eccezioni al diritto di accesso, anche tale eccezione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva sull’informazione ambientale deve essere interpretata in modo restrittivo. Essa deve pertanto essere limitata alle tre fattispecie specificamente disciplinate. Queste ultime sono caratterizzate dalla circostanza che materiali, documenti e dati compresi siano ancora oggetto di trattamento – l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Aarhus fa riferimento a «documenti ancora in corso di elaborazione». Esiste un nesso con la qualità dei dati nella misura in cui l’accesso del pubblico a tali informazioni potrebbe trasmettere un’immagine errata. Tuttavia, tale rischio può giustificare un rifiuto solo se non può essere superato mediante un’indicazione in tal senso (15).

60.      Tuttavia, i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste sono già completi e pertanto non rientrano in nessuna delle tre categorie.

61.      Il fatto che i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste siano utilizzati per redigere regolarmente ulteriori relazioni sullo stato delle foreste non cambia la situazione. Tali relazioni e le informazioni ivi raccolte possono rientrare in alcuni casi nelle fattispecie summenzionate e quindi nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull’informazione ambientale. Tuttavia, ciò non autorizza a non comunicare i dati relativi all’ubicazione. È vero che essi fanno espressamente o implicitamente parte delle relazioni. Tuttavia, essi hanno anche una rilevanza autonoma indipendentemente dalle singole relazioni, eventualmente ancora incomplete. Ciò è altresì dimostrato dal fatto che tali dati relativi all’ubicazione non sono soltanto alla base di relazioni ancora in corso di elaborazione, ma anche – come riconosciuto dall’Agenzia per l’ambiente – alla base di relazioni già completate in passato.

62.      Le considerazioni appena esposte in merito all’interesse eventualmente limitato del pubblico alla divulgazione dei dati relativi all’ubicazione (16) non conducono a una diversa conclusione. Esse non cambiano il fatto che i dati relativi all’ubicazione costituiscono parte integrante di atti già completi.

63.      Sarebbe contrario alla natura temporanea di tale eccezione, applicarla senza limiti di tempo a tali dati mediante l’utilizzo ripetuto di determinati dati, benché essi siano già definitivamente accertati. Al contrario, l’eccezione è destinata ad essere applicata solo per un certo periodo, vale a dire durante l’elaborazione di materiali, documenti e dati (17). Tale idea di un’applicabilità limitata nel tempo dell’eccezione di cui trattasi è confermata dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sull’informazione ambientale, secondo cui con il rifiuto della divulgazione di materiale in corso di completamento, si deve già comunicare quando approssimativamente lo stesso materiale sarà pronto.

64.      Di conseguenza, i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti di un inventario statistico delle foreste elaborato periodicamente non costituiscono né materiale in corso di completamento, né documenti o dati incompleti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull’informazione ambientale.

4.      Questione 2.2 – Previsione giuridica della riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche

65.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale, gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora detta riservatezza sia prevista dal diritto.

66.      Con la questione 2.2, il giudice del rinvio chiede se la condizione prevista da detta disposizione – vale a dire che la relativa riservatezza sia prevista dal diritto (18) – sia soddisfatta qualora il requisito della riservatezza non sia stabilito dal diritto per una concreta categoria di informazioni, ma risulti, in via interpretativa, da una disposizione di un atto giuridico di carattere generale, quale la legge sulle informazioni pubbliche o la legge sulle statistiche ufficiali.

67.      Tuttavia, la questione non è rilevante ai fini della decisione ed è pertanto irricevibile, in quanto tale eccezione non riguarda i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste. Come ho recentemente spiegato in modo più dettagliato (19), l’eccezione in esame è circoscritta al processo deliberativo propriamente detto nell’ambito di processi decisionali, mentre resta esclusa la base fattuale su cui si fonda l’adozione della decisione (20). Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale e l’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Convenzione di Aarhus rinviano alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche (21), ossia tutelano la segretezza delle deliberazioni interne (finali) delle autorità pubbliche e non, ad esempio, l’insieme del procedimento amministrativo in esito al quale tali autorità deliberano (22).

68.      Le informazioni controverse rientrano nella base fattuale delle deliberazioni riguardanti l’inventario delle foreste, ma non fanno parte delle deliberazioni tutelate da tale eccezione.

69.      Non è pertanto necessario rispondere a tale questione.

70.      Si noti solo, in via subordinata, che dovrebbe essere di norma sufficiente che la riservatezza delle deliberazioni finali sia dedotta, in via interpretativa, da una disposizione di un atto giuridico di carattere generale. La direttiva sull’informazione ambientale non contiene alcun riferimento alla necessità di disciplinare la riservatezza delle deliberazioni specificamente nell’ambito dell’accesso all’informazione ambientale.

5.      Questione 2.3 – Relazioni internazionali

71.      La questione 2.3 verte sull’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale. In base a tale disposizione, gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alle relazioni internazionali.

72.      Se la questione 2.3 fosse intesa in modo restrittivo, avrebbe già una risposta, in quanto, in base al suo tenore letterale, essa si riferisce esclusivamente al grado di rischio per le relazioni internazionali che è richiesto per opporre un rifiuto (23).

73.      Tuttavia, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì chiaramente che il giudice del rinvio ritiene che tale eccezione, consistente nel pregiudizio alle relazioni internazionali, presupponga il rischio di violazione di un obbligo di diritto internazionale. Tale approccio spiega perché il giudice del rinvio definisce a tale proposito «ipotetici» gli argomenti dell’Agenzia per l’ambiente fondati sulla tutela delle relazioni internazionali. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, lo stesso non intende affermare che la sua questione è ipotetica, cioè non rilevante ai fini della decisione e quindi irricevibile. Al contrario, esso ritiene che invocare tale interesse non sia molto convincente.

74.      Al fine di fornire una risposta utile, è ancora più importante esaminare in modo più dettagliato cosa si debba intendere per pregiudizio alle relazioni internazionali tale da consentire il rifiuto di divulgare l’informazione. La Corte non ha ancora interpretato tale nozione nell’ambito della direttiva sull’informazione ambientale e non vi sono neppure dichiarazioni pertinenti da parte del comitato di controllo di Aarhus. Tuttavia, la corrispondente eccezione al diritto di accesso a documenti dell’Unione (24) è già stata oggetto della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione.

75.      Secondo quest’ultima, tale nozione non riguarda soltanto la violazione di obblighi internazionali mediante la divulgazione di informazioni. In tal senso, la Corte ha già riconosciuto che tale eccezione può in linea di principio giustificare anche il trattamento riservato di obiettivi strategici nei negoziati internazionali (25).

76.      Più in generale, il Tribunale ha approfondito in modo convincente il tema della portata della tutela delle relazioni internazionali affermando che il modo in cui le autorità di un paese terzo percepiscono le decisioni dell’Unione è una componente delle relazioni internazionali stabilite con tale paese terzo. Da ciò dipendono infatti il seguito e la qualità di tali relazioni (26).

77.      È dunque logico che il Tribunale ammetta che la divulgazione di documenti o di informazioni trasmessi all’Unione da paesi terzi possa arrecare pregiudizio a tali relazioni, nell’ambito della lotta al terrorismo (27), della protezione delle indicazioni sulla provenienza geografica (28) o nell’ambito di altri negoziati (29). Lo stesso vale per un contratto concluso dall’Unione con un’impresa pubblica di un paese terzo per promuovere un programma di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari (30).

78.      Come sottolineato dall’Agenzia per l’ambiente e dall’Estonia, l’inventario delle foreste è uno strumento importante nell’applicazione delle norme relative alla valutazione dell’uso del suolo nell’ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici (31), che, com’è noto, è oggetto di un’intensa cooperazione internazionale. Pertanto, gli Stati cooperano anche specificamente per quanto riguarda l’inventario delle foreste (32) e la Commissione intende proporre una nuova disciplina dell’Unione per il monitoraggio delle foreste (33).

79.      La compromissione della qualità dell’inventario a causa di manipolazioni potrebbe recare pregiudizio a tale cooperazione internazionale. Infatti, informazioni meno affidabili sull’evoluzione delle foreste riducono l’incentivo per gli altri Stati a una siffatta cooperazione e alla raccolta di tali informazioni.

80.      È vero che tale rischio di un pregiudizio alle relazioni internazionali non appare particolarmente grave nel caso di specie – non sembra trattarsi di una questione da cui dipendano guerra e pace e risultano altresì improbabili controversie di carattere internazionale. Tuttavia, ho già spiegato in precedenza che anche il peso conferito all’interesse del pubblico alla divulgazione dei dati relativi all’ubicazione di cui trattasi potrebbe essere limitato (34).

81.      Occorre aggiungere che la decisione di divulgare tali informazioni deve tener conto anche di altri interessi che potrebbero subire un pregiudizio. Al riguardo può essere presa in considerazione, in particolare, la tutela dell’ambiente, che sarà in seguito oggetto di esame.

82.      Per quanto riguarda la questione 2.3, occorre comunque constatare che un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale utilizzato da uno Stato membro nell’ambito della cooperazione internazionale con altri Stati può recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale.

6.      Questione 2.4 – Tutela dellambiente

83.      Con la questione 2.4, il giudice del rinvio chiede se la tutela dell’ambiente giustifichi una restrizione dell’accesso all’informazione ambientale al fine di garantire l’affidabilità dell’inventario nazionale delle foreste.

84.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sull’informazione ambientale, gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione rechi pregiudizio alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

85.      L’esempio fornito dimostra che tale eccezione è stata concepita per alcuni luoghi che sono messi in pericolo, ad esempio, dalla caccia di frodo o dall’eccessiva curiosità (35). Tale riferimento a luoghi specifici sembra trovare espressione anche nella versione in lingua tedesca della direttiva sull’informazione ambientale, che, a differenza di altre versioni linguistiche, non utilizza il termine «Umwelt» (ambiente) ma il termine «Umweltbereiche» (aree ambientali). Tuttavia, la nozione di «Bereich» può essere intesa nell’accezione di luogo.

86.      In misura minore, anche i posti di campionamento permanenti sono soggetti a un siffatto rischio locale, in quanto le manipolazioni possono incidere sugli habitat ivi esistenti. L’Agenzia per l’ambiente e l’Estonia sostengono addirittura che nell’ambito dell’inventario forestale su taluni posti di campionamento sono state raccolte informazioni sulla presenza di specie protette.

87.      Tuttavia, l’esiguo rischio che si verifichi tale pregiudizio non è la principale ragione addotta dall’Agenzia per l’ambiente. Quest’ultima – e il giudice del rinvio – ritiene piuttosto che un inventario forestale la cui qualità è compromessa costituisca anche una base meno affidabile per misure di tutela dell’ambiente. La protezione dei siti a cui si riferiscono i dati relativi alla localizzazione ne sarebbe tutt’al più indirettamente influenzata.

88.      La versione in lingua tedesca è redatta in modo particolarmente restrittivo, per quanto riguarda la localizzazione degli effetti negativi, mediante il riferimento a «Bereiche» (aree) dell’ambiente. In altre versioni, come quelle in lingua inglese, francese o spagnola, e anche nelle versioni linguistiche facenti fede della Convenzione di Aarhus, si parla più in generale dell’«ambiente» cui si riferisce l’informazione.

89.      Ciò potrebbe includere anche le foreste in generale, alle quali potrebbero arrecare pregiudizio misure di politica ambientale basate su un inventario forestale meno affidabile. A causa della già citata rilevanza dell’inventario forestale nell’ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici (36), una compromissione della sua qualità potrebbe avere conseguenze negative anche su tale settore della politica ambientale, ancora più distante dallo stato dei relativi siti.

90.      Un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sull’informazione ambientale che non riguardi esclusivamente la protezione di siti specifici, ma anche la tutela dell’ambiente in generale, come proposto dalla Commissione, non sarebbe certamente l’interpretazione più restrittiva che si possa immaginare di tale eccezione.

91.      L’obiettivo di un’interpretazione restrittiva ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, della direttiva sull’informazione ambientale non è tuttavia assoluto, il che emerge dal fatto stesso che si debba tenere conto anche dell’interesse del pubblico alla divulgazione. Come già esposto, tale interesse è piuttosto esiguo nell’ipotesi in cui tale divulgazione metta a rischio l’affidabilità dell’inventario forestale e in cui eventuali vantaggi di una divulgazione possano essere ottenuti con altri mezzi (37).

92.      A ciò si aggiunga che la direttiva sull’informazione ambientale riconosce l’interesse alla qualità dell’inventario delle foreste attraverso l’articolo 8, paragrafo 1. Inoltre, indipendentemente da ciò, l’accesso all’informazione ambientale non è fine a sé stesso, ma, secondo il considerando 1 della direttiva, dovrebbe contribuire a migliorare l’ambiente. Sarebbe quindi contraddittorio interpretare l’eccezione relativa alla tutela dell’ambiente in modo talmente restrittivo che una divulgazione di informazioni ambientali nociva per l’ambiente non possa essere impedita per il solo motivo che il danno nei siti cui si riferisce direttamente l’informazione risulta esiguo.

93.      Pertanto, un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale, che è alla base delle misure di tutela dell’ambiente, può recare pregiudizio alla tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sull’informazione ambientale.

7.      Considerazioni finali sullapplicazione concreta delle eccezioni

94.      Va infine ricordato che la sussistenza degli elementi che integrano un’eccezione al diritto alla divulgazione dell’informazione di cui all’articolo 4 della direttiva sull’informazione ambientale di per sé non consente necessariamente di rifiutare la divulgazione. Al contrario, i rischi per gli interessi tutelati, nel caso di specie le relazioni internazionali e/o la tutela dell’ambiente, devono sempre essere ponderati con l’interesse del pubblico alla divulgazione.

C.      Terza, quarta e quinta questione – Informazioni sul metodo di raccolta delle informazioni

95.      Con la terza, la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se la richiesta riguardi i metodi per individuare le informazioni ambientali riguardo a cui dovrebbero essere fornite indicazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale.

96.      Tuttavia, non occorre rispondere a tali questioni perché esse si pongono solo nel caso in cui le informazioni controverse sull’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste non siano informazioni ambientali.

D.      Settima questione – Obbligo di pubblicazione

97.      Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede se l’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali imponga la divulgazione dei dati relativi all’ubicazione controversi. Benché lo stesso faccia riferimento, a tale riguardo, al considerando 21 della direttiva sull’informazione ambientale, tale obbligo è in realtà sancito all’articolo 7.

98.      In linea di principio, si può ipotizzare che tale obbligo si estenda ai dati relativi all’ubicazione controversi. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2, lettera d), e 3, della direttiva sull’informazione ambientale, esso comprende le relazioni sullo stato dell’ambiente e, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), i dati sul monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull’ambiente.

99.      Tuttavia, anche l’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva sull’informazione ambientale può essere limitato sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2.

100. Pertanto, l’obbligo di diffusione attiva dell’informazione ambientale ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sull’informazione ambientale non è più ampio dell’obbligo di divulgazione dell’informazione ambientale su richiesta ai sensi dell’articolo 3.

V.      Conclusione

101. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:

1)      I dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste, insieme alle informazioni sullo stato degli stessi, sono informazioni riguardanti lo stato degli elementi dell’ambiente e quindi informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

2)      L’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali presuppone che la divulgazione delle informazioni in questione crei un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse di volta in volta tutelato.

3)      L’interesse alla qualità dell’informazione ambientale riconosciuto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 non può di per sé giustificare il rifiuto di divulgare informazioni ambientali. Tuttavia, nell’interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso e nella ponderazione degli interessi, si deve tener conto dell’interesse del pubblico alla divulgazione dell’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste. L’interesse in esame è limitato se la divulgazione crea il rischio, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale e gli eventuali vantaggi della divulgazione possono essere ottenuti con altri mezzi.

4)      I dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti di un inventario statistico delle foreste elaborato periodicamente non costituiscono né materiale in corso di completamento, né documenti o dati incompleti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/4.

5)      Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale utilizzato da uno Stato membro nell’ambito della cooperazione internazionale con altri Stati può recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/4.

6)      Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale, che è alla base delle misure di tutela dell’ambiente, può recare pregiudizio alla tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2003/4.

7)      L’obbligo di diffusione attiva dell’informazione ambientale ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/4 non eccede l’obbligo di divulgazione dell’informazione ambientale su richiesta ai sensi dell’articolo 3.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).


3      GU 2005, L 124, pag. 4.


4      Adottata con decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).


5      Sentenze del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punti 43 e 49); del 21 luglio 2011, Svezia/ MyTravel e Commissione (C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 76); del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe (C‑280/11 P, EU:C:2013:671, punto 31), e del 3 luglio 2014, Consiglio/In’t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 52).


6      Sentenza del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 69).


7      L’Agenzia per l’ambiente e l’Estonia fanno riferimento, tra l’altro, a McRoberts, Ronald E., Erkki, Czaplewski e Raymond L., «Sampling designs for national forest assessments», in: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Knowledge reference for national forest assessments, Roma, 2015, pag. 26.


8      L’Estonia cita Päivinen, R., Astrup, R., Birdsey, R.A. e a., «Ensure forest-data integrity for climate change studies», Nat. Clim. Chang. 13, 2023, pagg. 495 e 496 (https://doi.org/10.1038/s41558-023-01683-8).


9      Sentenze del 28 luglio 2011, Office of Communications (C‑71/10, EU:C:2011:525, punto 22), e del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 33).


10      V. le mie conclusioni nella causa Office of Communications (C‑71/10, EU:C:2011:140, paragrafi da 45 a 48); v. altresì conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2020:590).


11      Sentenze del 14 febbraio 2012, Flachgas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71, punti 30 e 31), e del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 28).


12      V. Aarhus Convention Compliance Committee (comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus; in prosieguo: il «comitato di controllo di Aarhus»), Findings and recommendations vom 24. Juli 2021 with regard to communication ACCC/C/2014/118, concerning compliance by Ukraine (conclusioni e raccomandazioni del 24 luglio 2021 relative alla comunicazione ACCC/C/2014/118 riguardante l’osservanza delle disposizioni della convenzione da parte dell’Ucraina), ECE/MP.PP/C.1/2021/18, paragrafo 114.


13      V. sentenze del 28 luglio 2011, Office of Communications (C‑71/10, EU:C:2011:525, punti da 22 a 31); per quanto riguarda l’accesso a documenti dell’Unione, sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punti 44 e 49), e del 3 luglio 2014, Consiglio/In’t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 53).


14      Sentenza del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 44).


15      V. comitato di controllo di Aarhus, Findings and recommendations vom 11. Januar 2013 with regard to communication ACCC/C/2010/53, concerning compliance by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (conclusioni e raccomandazioni dell’11 gennaio 2013 relative alla comunicazione ACCC/C/2010/53 riguardante l’osservanza delle disposizioni della convenzione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), ECE/MP.PP/C.1/2013/3, paragrafo 77.


16      V. paragrafi da 49 a 57 delle presenti conclusioni.


17      Sentenza del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 56). V. altresì comitato di controllo di Aarhus, Findings and recommendations vom 26 luglio 2021 with regard to communication ACCC/C/2014/124, concerning compliance by the Netherlands (conclusioni e raccomandazioni del 26 luglio 2021 relative alla comunicazione ACCC/C/2014/124 riguardante l’osservanza delle disposizioni della convenzione da parte dei Paesi Bassi), ECE/MP.PP/C.1/2021/20, paragrafi 107 e 108.


18      Sentenza del 20 gennaio 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicazioni interne) (C‑619/19, EU:C:2021:35, punto 31).


19      V. mie conclusioni nella causa Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:421, paragrafo 31).


20      Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2011:413, paragrafo 83) e dell’avvocato generale Szpunar nella causa Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (C‑60/15 P, EU:C:2016:778, paragrafi 57, 76 e segg.), nonché comitato di controllo di Aarhus, Findings and commendations vom 28. März 2014, with regard to communication ACCC/C/2010/51, concerning compliance by Romania (conclusioni e raccomandazioni del 28 marzo 2014 relative alla comunicazione ACCC/C/2010/51 riguardante l’osservanza delle disposizioni della convenzione da parte della Romania), ECE/MP.PP/C.1/2014/12, paragrafo 89.


21      Sentenza del 14 febbraio 2012, Flachgas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 63).


22      Sentenza del 13 luglio 2017, Saint-Gobain Glass Germany/Commissione (C‑60/15 P, EU:C:2017:540, punto 81).


23      V. paragrafi da 32 a 36 delle presenti conclusioni.


24      Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). Per quanto riguarda le informazioni ambientali, tale regolamento si applica alla luce del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 (GU 2021, L 356, pag. 1).


25      Sentenze del 3 luglio 2014, Consiglio/In’t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 67), e del 19 marzo 2020, ClientEarth/Commissione (C‑612/18, non pubblicata, EU:C:2020:223, punti da 34 a 38 e da 41 a 44).


26      Sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2018, CEE Bankwatch Network/Commissione (T‑307/16, EU:T:2018:97, punto 90), e del 25 novembre 2020, Bronckers/Commissione (T‑166/19, EU: T:2020:557, punto 61).


27      Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2005, Sison/Consiglio (T‑110/03, T‑150/03 e T‑405/03, EU:T:2005:143, punti da 79 a 81).


28      Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020, Bronckers/Commissione (T‑166/19, EU:T:2020:557, punti 60, 63 e 64).


29      Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio (T‑331/11, non pubblicata, EU:T:2013:419, punto 58).


30      Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018, CEE Bankwatch Network/Commissione (T‑307/16, EU:T:2018:97, punto 95).


31      Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia (GU 2018, L 156, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2023/839 (GU 2023, L 107, pag. 1).


32      V., ad esempio, il Global Forest Resources Assessment della FAO (https://fra-data.fao.org/assessments/fra/2020), la conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) (foresteurope.org), o la rete europea degli inventari forestali nazionali (European National Forest Inventory Network) (http://enfin.info/), che realizza progetti nell’ambito del Centro comune di ricerca della Commissione.


33      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030 [COM(2021), 572 final, pag. 26].


34      V. paragrafi da 49 a 57 delle presenti conclusioni.


35      Comitato di controllo di Aarhus, Findings and recommendations vom 25. Februar 2011 with regard to communication ACCC/C/2009/38, concerning compliance by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (conclusioni e raccomandazioni del 25 febbraio 2011 relative alla comunicazione ACCC/C/2009/38 riguardante l’osservanza delle disposizioni della convenzione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), ECE/MP.PP/C.1/2011/2/ Add.10, paragrafi da 70 a 77.


36      V. paragrafo 78 delle presenti conclusioni.


37      V. paragrafi da 49 a 57 delle presenti conclusioni.