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Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 - Bredenkamp e a. / Commissione

(Causa T-145/09) 

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe - Cancellazione dall'elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe) e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati nell'allegato alla presente ordinanza (rappresentanti: D. Vaughan, QC, P. Moser, barrister e R. Khan, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagana e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, I. Rao e F. Penlington, successivamente E. Jenkinson, I. Rao e C. Murrell, agenti, assistiti da D. Beard, QC) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5), come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 51, pag. 13), nella parte in cui riguarda i ricorrenti.

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute da John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PVT) Ltd, Breco (Asia Pacific) Ltd, Breco (Eastern Europe) Ltd, Breco (South Africa) Ltd, Breco (UK) Ltd, Breco Group, Breco International, Breco Nominees Ltd, Breco Services Ltd, Corybantes Ltd, Echo Delta Holdings, Masters International Ltd, Piedmont (UK) Ltd, Raceview Enterprises, Scottlee Holdings (PVT) Ltd, Scottlee Resorts Ltd, Timpani Exports Ltd e Tremalt Ltd.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 - GU C 141 del 20.6.2009.