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Ricorso presentato il 7 aprile 2009 - Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

(Causa T-140/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano, Italia), Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Pappalardo, avvocato, F. Russo, avvocato, M. L. Stasi, avvocato, C. Tesauro, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la Decisione del 9 gennaio 2009 con cui alla Commissione ha ordinato gli accertamenti (Case COMP/39610 - Surge).

Dichiarare la decisione della Commissione di estrarre copia dell'intero contenuto degli hard disk di alcuni dirigenti Prysmian e di analizzarne il contenuto presso i propri uffici di Bruxelles illegittima ed in violazione dell'art. 20, comma 2, del Reg. 1/2003.

Alternativamente a quanto chiesto al punto precedente, dichiarare abusiva la condotta degli ispettori nella misura in cui, interpretando erroneamente i poteri ispettivi conferitigli dalla Decisione, hanno acquisito copia dell'intero contenuto di alcuni hard disk al fine di verificarne il contenuto negli uffici della Commissione a Bruxelles.

Ordinare alla Commissione di restituire a Prysmian tutti i documenti illegittimamente acquisiti nel corso delle ispezioni presso la sede di Milano o estratti dalle copie degli hard disk analizzate presso i propri uffici di Bruxelles.

Intimare alla Commissione di astenersi dall'utilizzare in alcun modo i documenti illegittimamente acquisiti e, in particolare, da utilizzarli nel corso del procedimento avviato per accertare presunte condotte anticoncorrenziali nel settore dei cavi elettrici in violazione dell'art. 81 del Trattato CE.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla base del presente ricorso si trova la decisione adottata dalla Commissione il 9 gennaio 2009, volta ad accertare l'eventuale esistenza di condotte anticoncorrenziali nel settore dei cavi elettrici in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, con la quale ingiungeva le ricorrenti a sottoporsi ad un'ispezione ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole della concorrenza di cui agli articolo 81 e 82 del Trattato1.

Viene sottolineato a questo riguardo che, in fase di esecuzione della decisione menzionata i rappresentanti delle ricorrenti sono stati informati che la Convenuta aveva deciso di produrre copia conforme ("forensic image") degli "hard disk" di alcuni computer, al fine di continuare la ricerca presso gli uffici dell'Istituzione a Bruxelles.

A sostegno delle proprie pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

-    Che il Regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che i poteri ispettivi siano esercitati in locali dell'impresa, contemplando l'ipotesi che tali locali possano essere sigillati qualora l'ispezione si protragga per più giorni, e che nessuna previsione normativa autorizza la Commissione a fare copia di interi "Hard disk", a trasportarli all'esterno dei locali dell'impresa e ad analizzare tale documentazione nei propri uffici.

-    Che la Convenuta ha indebitamente prolungato la debita durata dell'ispezione per circa un mese, ponendo le ricorrenti in uno stato di incertezza circa la portata reale delle indagini.

-    Che la Commissione le ha anche impedito per alcune settimane di valutare con piena cognizione di causa l'eventualità di fare richiesta di ammissione al programma di Clemenza.

-    Che i comportamenti rimproverati alla Convenuta costituiscono una palese violazione dei limiti che il legislatore comunitario ha imposto ai suoi propri poteri ispettivi, in grado di compromettere in grado significativo le possibilità di difesa delle imprese sottoposte all'ispezione.

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1 - GU 2003 L 1, pag. 1