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Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – Sinopec Chongqing SVW Chemical e a. / Commissione

(Causa T-762/20)1

[«Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Adeguamenti – IVA non rimborsabile – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Equa comparazione del prezzo all’esportazione e del valore normale – Onere della prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettere b) ed i), del regolamento 2016/1036 – Omessa collaborazione – Dati disponibili – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Doppia applicazione – Applicazione penalizzante – Processi di produzione differenti – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (Chongqing, Cina), Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (Lingwu, Cina), Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (Wuhan, Cina) (rappresentanti: J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: G. Luengo, agente)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Wegochem Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, D. Moore e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da N. Tuominen, avvocata), Kuraray Europe GmbH (Hattersheim am Main, Germania) (rappresentanti: R. MacLean e D. Sevilla Pascual, avvocati), Sekisui Specialty Chemicals Europe SL (La Canonja, Spagna) (rappresentanti: A. Borsos e J. Jousma, avvocati)

Oggetto

Con il loro ricorso presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1), nella parte in cui esso le riguarda.

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui esso riguarda la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e la Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd nei limiti in cui, per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’Unione europea degli alcoli polivinilici prodotti e venduti da queste ultime, la Commissione europea ha effettuato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Sinopec Chongqing SVW Chemical Co., dalla Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. e dalla Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

La Wegochem Europe BV, la Kuraray Europe GmbH e la Sekisui Specialty Chemicals Europe SL si faranno carico delle proprie spese.

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1 GU C 53 del 15.2.2021