Language of document : ECLI:EU:T:2014:869

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 ottobre 2014

Causa T‑447/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso delle spese ripetibili – Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Eccezione di ricorso parallelo – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑143/11, Racc. FP, EU:F:2013:81), e volta all’annullamento di tale ordinanza.

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel contesto della presente causa.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Procedimento specifico che esclude l’esperimento di un’azione di responsabilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Assegnazione delle cause nel Tribunale della funzione pubblica – Assegnazione al giudice relatore di una sezione a tre giudici in qualità di giudice unico – Omessa menzione della designazione nel fascicolo di causa – Fatto inidoneo a mettere in discussione l’assegnazione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 14, § 1)

1.      Il procedimento specifico, previsto dall’articolo. 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, diretto alla liquidazione delle spese, esclude la possibilità di rivendicare le stesse somme, ovvero somme sborsate ai medesimi fini, nell’ambito di un’azione intentata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale: sentenza dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03, Racc., EU:T:2007:212, punto 297, parzialmente annullata su impugnazione con sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, Racc., EU:C:2009:459, e ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P, Racc. FP, EU:T:2011:394, punto 27

2.      Per quanto attiene ad una causa assegnata ad una sezione a tre giudici del Tribunale della funzione pubblica, la quale designi il suo giudice relatore affinché giudichi in funzione di giudice unico conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura di tale Tribunale, nel caso in cui il nome di tale giudice facente parte della sezione prima della decisione di rimessione al giudice unico non risulti dagli atti del fascicolo di primo grado, non se ne può tuttavia dedurre che il giudice unico non sia stato designato nella persona del giudice relatore della sezione a tre giudici.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale: ordinanza del 19 giugno 2014, Marcuccio/Commissione, T‑503/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:596, punto 15