Language of document : ECLI:EU:T:2010:209

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

19 maggio 2010 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Fondamento giuridico combinato degli artt. 60 CE e 301 CE – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo – Diritto al rispetto della proprietà – Proporzionalità»

Nella causa T‑181/08,

Pye Phyo Tay Za, residente in Yangon (Myanmar), rappresentato dal sig. D. Anderson, QC, dalla sig.na M. Lester, barrister, e dal sig. G. Martin, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra S. Behzadi-Spencer, in qualità di agente, successivamente dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Beard, barrister,

e da:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes, P. Aalto e dalla sig.ra S. Boelaert, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad un oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell’8 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 28 ottobre 1996 sono state adottate diverse misure restrittive nei confronti dell'Unione di Myanmar nella posizione comune 96/635/PESC definita dal Consiglio in base all’art. 12 [UE], relativa alla Birmania/Myanmar (GU L 287, pag. 1), la quale è stata successivamente prorogata e da ultimo modificata dalla posizione comune 26 aprile 2000, 2000/346/PESC (GU L 122, pag. 1), prima di essere abrogata e sostituita dalla posizione comune 28 aprile 2003, 2003/297/PESC, relativa alla Birmania/Myanmar (GU L 106, pag. 36), applicabile fino al 29 aprile 2004. Le misure restrittive adottate in forza della posizione comune 2003/297 sono state mantenute dal Consiglio dell’Unione europea nella posizione comune 26 aprile 2004, 2004/423/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 125, pag. 61), rafforzate dalla posizione comune del Consiglio 25 ottobre 2004, 2004/730/PESC, che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423 (GU L 323, pag. 17), modificate dalla posizione comune 21 febbraio 2005, 2005/149/PESC, recante modifica della posizione comune 2004/423 (GU L 49, pag. 37), e prorogate e modificate dalla posizione comune del Consiglio 25 aprile 2005, 2005/340/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423 (GU L 108, pag. 88).

2        In considerazione della situazione politica in Myanmar, il Consiglio ha ritenuto di dover mantenere misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar e ha adottato la posizione comune 27 aprile 2006, 2006/318/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 116, pag. 77). Esso, in particolare, ha vietato la vendita e la fornitura di armi nonché la prestazione di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e l’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione all’interno del paese. Esso ha imposto anche il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti a membri del governo dell’Unione di Myanmar e a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati – detti membri del governo e dette persone fisiche sono soggetti altresì ad un divieto di viaggio negli Stati membri – e ha vietato la concessione ad imprese statali dell’Unione di Myanmar di prestiti o di crediti finanziari nonché l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in tali società.

3        Dato che la situazione dei diritti umani in Myanmar non è migliorata e non sono stati registrati progressi tangibili verso un processo di democratizzazione inclusivo, le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/318 sono state prorogate fino al 30 aprile 2008 dalla posizione comune del Consiglio 23 aprile 2007, 2007/248/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 107, pag. 8), la quale ha modificato altresì l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di dette misure restrittive.

4        Tenuto conto della gravità della situazione in Myanmar, il Consiglio ha ritenuto necessario intensificare le pressioni sul regime militare e ha adottato la posizione comune 19 novembre 2007, 2007/750/PESC, che modifica la posizione comune 2006/318 (GU L 308, pag. 1). Esso, in particolare, ha adottato nuove misure restrittive aventi ad oggetto, segnatamente, i settori dell’industria forestale, del legname e dell’estrazione dei metalli e dei minerali nonché delle pietre preziose e semipreziose.

5        Tutte queste misure restrittive sono state prorogate fino al 30 aprile 2009 dalla posizione comune del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/349/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 116, pag. 57), la quale ha altresì modificato l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di dette misure restrittive.

6        L’art. 5 della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2007/750, riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. I suoi nn. 1-3 così dispongono:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a oppure posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo (…) [di] Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all’elenco dell’allegato II.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II.

3.      Alle condizioni che ritiene appropriate, l’autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo che sia stato stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)      necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell’allegato II e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)      destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)      destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)      necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica».

7        Sotto il titolo J, «Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo e altre persone associate al regime», dell’allegato II della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2008/349, figurano il nome del ricorrente, sig. Pye Phyo Tay Za, corredato, in particolare, delle informazioni sull’identità «Figlio di Tay Za» (J1c), il nome di suo padre, sig. Tay Za, accompagnato, segnatamente, dalle informazioni sull’identità «Amministratore delegato, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co.» (J1a), nonché il nome della moglie del padre (J1b) e il nome della nonna paterna (J1e).

8        In forza dell’art. 9, prima frase, della posizione comune 2006/318, quest’ultima è oggetto d'esame continuo.

9        Al fine di garantire l’uniforme applicazione da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri delle misure restrittive previste dalle posizioni comuni e rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CE, il Consiglio ha adottato taluni provvedimenti per l’attuazione di queste ultime relativamente alla Comunità europea.

10      In tal senso, il regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), ha attuato alcune delle misure restrittive previste dalle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750. Tale regolamento, di cui gli artt. 60 CE e 301 CE costituiscono il fondamento normativo, è entrato in vigore, conformemente al suo art. 23, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 10 marzo 2008. Gli allegati al regolamento controverso, contenenti gli elenchi di persone, entità ed organismi oggetto delle misure restrittive, sono stati modificati dal regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2008, n. 385, recante modifica del regolamento n. 194/2008 (GU L 116, pag. 5).

11      Gli artt. 11-14 del regolamento controverso riguardano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

12      L’art. 11 del regolamento controverso dispone quanto segue:

« 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo (…) [di] Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio.

(…)».

13      In forza dell’art. 13, n. 1, del regolamento controverso, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

«a)      necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone figuranti nell’allegato VI e dei familiari ad esse collegati, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)      destinate esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)      destinate esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)      necessarie per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica».

14      L’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 385/2008, è intitolato «Elenco dei membri del governo (…) [di] Myanmar e delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati di cui all’articolo 11».

15      Sotto il titolo J «Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo» dell’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 385/2008, sono indicati il nome del ricorrente, corredato, in particolare, delle informazioni sull’identità «Figlio di Tay Za» (J1c), il nome di suo padre, sig. Tay Za, accompagnato, segnatamente, dalle informazioni sull’identità «Amministratore delegato, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co.» (J1a), nonché il nome della moglie del padre (J1b) e il nome della nonna paterna (J1e).

16      Riguardo alle modalità di presentazione delle informazioni relative all’allegato VI del regolamento controverso, l’art. 18, n. 2, di quest’ultimo prevede la pubblicazione di un avviso.

17      L’11 marzo 2008 è stato pubblicato l’avviso all’attenzione delle persone e delle entità presenti negli elenchi di cui agli artt. 7, 11 e 15 del regolamento n. 194/2008 (GU C 65, pag. 12).

18      In tale avviso, il Consiglio afferma, in particolare, che le persone e le entità di cui all'allegato VI del regolamento controverso sono:

«a)      singoli membri del governo (…) [di] Myanmar; oppure

b)      persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati».

19      Inoltre, il Consiglio rileva, segnatamente, che il regolamento controverso prevede «il congelamento di tutti i fondi e di altre attività finanziarie e risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità di cui all'allegato VI e che non possano essere messi a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche».

20      Peraltro, il Consiglio attira l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro pertinente al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici ai sensi dell'art. 13 del regolamento controverso.

21      Inoltre, il Consiglio ricorda alle persone e alle entità di cui trattasi che esse, in qualsiasi momento, possono presentargli una richiesta di riesaminare la decisione che include e mantiene i loro nomi negli elenchi di cui sopra, insieme ad eventuali documenti giustificativi, e che tali richieste saranno esaminate una volta pervenute.

22      Del pari, il Consiglio precisa che procederà al periodico riesame degli elenchi, conformemente all’art. 9 della posizione comune 2006/318.

23      Infine, il Consiglio menziona la possibilità di contestare la sua decisione dinanzi al Tribunale.

24      Il ricorrente è stato assogettato per la prima volta alle misure restrittive adottate dal Consiglio mediante la decisione 22 dicembre 2003, 2003/907/PESC, che attua la posizione comune 2003/297 (GU L 340, pag. 81), e mediante il regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2003, n. 2297, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/[in] Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio (GU L 340, pag. 37). In forza dell’art. 2 della decisione 2003/907, quest’ultima ha preso effetto a decorrere dalla sua adozione. Il regolamento n. 2297/2003 è entrato in vigore nel dicembre 2003.

25      A partire da tali date, il ricorrente è stato costantemente soggetto alle misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar.

26      Con lettera del 15 maggio 2008, il ricorrente ha chiesto, in particolare, al Consiglio di mettere a sua disposizione gli elementi di fatto che giustificavano l’indicazione del suo nome nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento controverso e di cancellare detto nome da tale elenco. Il Consiglio ha risposto con lettera del 26 giugno 2008.

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2008, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

28      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente l’11 e il 20 agosto 2008, la Commissione delle Comunità europee ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Tali domande sono state accolte, sentite le parti, con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 5 novembre 2008.

29      La Commissione ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno depositato le loro memorie di intervento rispettivamente il 18 e il 19 dicembre 2008. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2009, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla memoria di intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

30      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato il Consiglio a depositare la lettera del 26 giugno 2008. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta il 25 maggio 2009.

31      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’8 luglio 2009.

32      Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento controverso in toto o nella parte che lo riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

33      Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha chiesto di poter adeguare il primo capo delle sue conclusioni in base all’adozione del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2009, n. 353, recante modifica del regolamento n. 194/2008 (GU L 108, pag. 20), nella parte in cui quest’ultimo sostituisce l’allegato VI al regolamento controverso che lo riguarda, e le altri parti non si sono opposte a tale domanda. Peraltro, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente ha sottolineato di non richiedere più, come aveva concluso nel ricorso, l’annullamento in toto del regolamento controverso, ma soltanto della parte a lui relativa. Nel verbale di udienza si è preso atto di tale domanda del ricorrente, dell’accordo delle altre parti e della dichiarazione.

34      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

35      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulle conseguenze processuali della modifica dell’allegato VI al regolamento controverso da parte del regolamento n. 353/2009

37      In seguito all’adozione da parte del Consiglio, il 27 aprile 2009, della posizione comune 2009/351/PESC, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/[di] Myanmar (GU L 108, pag. 54), con la quale è stato modificato l’allegato II della posizione comune 2006/318, l’allegato VI al regolamento controverso è stato modificato dal regolamento n. 353/2009 successivamente al deposito del presente ricorso. Il ricorrente ha chiesto in udienza di poter adeguare il primo capo delle sue conclusioni in base all’adozione del regolamento n. 353/2009, nella parte in cui quest’ultimo sostituisce l’allegato VI al regolamento controverso che lo riguarda.

38      A tale proposito, si deve rilevare che tale domanda del ricorrente non modifica le sue conclusioni dirette all’annullamento del regolamento controverso nella parte a lui relativa, quali contenute nel ricorso. La presente causa deve essere distinta dalla causa T‑256/07, che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3019, punti 45-48), cui il ricorrente ha fatto riferimento in udienza. In tale causa, infatti, la decisione inizialmente impugnata era stata abrogata e sostituita in corso di causa da un’altra decisione. Nella fattispecie, il regolamento controverso, inizialmente impugnato dal ricorrente, non è stato abrogato dalla data di deposito del ricorso. Solo l’allegato VI al regolamento controverso è stato sostituito, senza che venissero modificate le indicazioni relative al ricorrente. Infatti, i dati relativi al ricorrente contenuti nell’allegato VI al regolamento controverso, prima della sua modifica da parte del regolamento n. 353/2009, sono stati riprodotti tali e quali nell’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato. Lo stesso atto giuridico, pertanto, continua a costituire oggetto del ricorso.

39      Poiché l’adozione in corso di causa del regolamento n. 353/2009 da parte della Commissione costituisce un elemento di fatto emerso durante il procedimento, il ricorrente, in forza dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, poteva giustamente fondare su tale elemento i motivi a sostegno del suo ricorso.

40      In ogni caso va rilevato che, anche se il regolamento controverso fosse stato sostituito nel corso del procedimento da un regolamento avente lo stesso oggetto, quod non, il ricorrente sarebbe stato autorizzato ad adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi (v., in tal senso, sentenza People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, punto 38 supra, punti 45-48, e la giurisprudenza ivi citata).

41      Occorre pertanto considerare che il ricorso, nella fattispecie, è volto all’annullamento del regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, nella parte riguardante il ricorrente.

2.     Nel merito

42      A sostegno del primo capo delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere anzitutto che il regolamento controverso è privo di fondamento giuridico. Inoltre, egli ritiene che il Consiglio non abbia rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente per quanto concerne detto regolamento. Per di più, egli afferma che il Consiglio ha violato i suoi diritti fondamentali e il principio di proporzionalità. Nella replica, il ricorrente deduce altresì una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni, tra cui, in particolare, il principio di presunzione d’innocenza, ed una violazione del principio di certezza del diritto.

 Sul motivo relativo alla mancanza di un fondamento giuridico del regolamento controverso

 Argomenti delle parti

43      Il ricorrente fa valere che la Comunità e le sue istituzioni possono agire solo nei limiti delle loro competenze quali risultano dal Trattato CE. A suo parere, gli artt. 60 CE e 301 CE non costituiscono un fondamento giuridico sufficiente per il regolamento controverso nella parte applicabile al ricorrente.

44      Secondo il ricorrente, la Comunità non ha alcuna competenza esplicita ad imporre restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti. Gli artt. 60 CE e 301 CE costituirebbero disposizioni particolari in quanto riguarderebbero espressamente situazioni nelle quali potrebbe essere dimostrato che l’azione della Comunità è necessaria per realizzare l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune.

45      Il ricorrente aggiunge che gli artt. 60 CE e 301 CE attribuiscono alla Comunità la competenza ad adottare misure restrittive nei confronti di persone e di entità associate alle entità o alle persone che controllano effettivamente l’apparato governativo di un paese terzo e che forniscono loro un sostegno economico. Per contro, tali disposizioni non autorizzerebbero l’imposizione di misure restrittive qualora esista un legame insufficiente tra la persona o l’entità interessata ed il territorio o il regime dirigente dello Stato terzo. Sarebbe necessario uno stretto legame tra la persona di cui trattasi ed il regime che governa tale Stato.

46      Il ricorrente fa valere che egli non rappresenta né un membro del governo di Myanmar né una persona ad esso collegata. Egli sostiene di non trarre alcun beneficio dall’amministrazione di detto governo e di non ostacolare il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democratizzazione in Myanmar. Il ricorrente aggiunge che non esistono legami sufficienti con il regime militare di Myanmar. Egli precisa di essere uno studente e di non essere mai stato minimamente coinvolto o associato a detto regime militare.

47      La Corte, nella sua sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6351; in prosieguo: la «sentenza Kadi»), avrebbe dichiarato che gli artt. 60 CE e 301 CE non attribuiscono alcuna competenza alle istituzioni a congelare i capitali di persone in assenza di qualsiasi legame con il regime dirigente di un paese terzo. L’imposizione di misure restrittive alle persone in un paese terzo sarebbe autorizzata unicamente qualora tali persone siano dirigenti di tale paese, associate a tali dirigenti o da essi controllate. Peraltro, non basterebbe che le misure restrittive di cui trattasi riguardino persone od entità che si trovano in un paese terzo o che vi sono associate ad altro titolo.

48      Il fatto che il ricorrente sia il figlio di una persona che il Consiglio ritiene abbia beneficiato del regime militare di Myanmar non gli conferirebbe il legame richiesto con tale regime. Inoltre, il fatto che egli sia stato azionista per due anni a Singapore di due delle società del padre non dimostrerebbe che egli si sia avvalso di un qualunque vantaggio che le società del padre avrebbero ottenuto dal regime militare di Myanmar. Né lui né il padre avrebbero tratto benefici da detto regime.

49      Il ricorrente contesta altresì l’urgenza e la necessità delle misure restrittive imposte in forza degli artt. 60 CE e 301 CE. Egli sostiene che, ai sensi di tali disposizioni, non sarebbe possibile considerare come «misure urgenti necessarie» le misure restrittive che si applicano ad una persona per il solo motivo che quest’ultima possa aver beneficiato direttamente o indirettamente di vantaggi che si suppone abbiano ricevuto le società di suo padre. A parere del ricorrente, l’imposizione di sanzioni finanziarie richiede che queste ultime siano necessarie non solo alla luce della situazione generale in un paese, ma anche in esito ad un esame della situazione particolare della persona soggetta alle misure restrittive di cui trattasi (sentenza del Tribunale 31 gennaio 2007, causa T‑362/04, Minin/Commissione, Racc. pag. II‑2003, punti 72-74).

50      Infine, secondo il ricorrente, gli artt. 60 CE e 301 CE non dovevano essere interpretati estensivamente, salvo rimettere in discussione la separazione tra il primo e il secondo pilastro del Trattato UE e violare la norma di diritto in base alla quale il potere delle istituzioni sopranazionali d’imporre sanzioni alle persone deve essere interpretato restrittivamente.

51      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta gli argomenti del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

52      Nell’ambito del primo motivo, il ricorrente contesta il fatto che gli artt. 60 CE e 301 CE costituiscano un fondamento giuridico sufficiente per adottare il regolamento controverso. Egli, in sostanza, fa valere che tali disposizioni devono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva, di modo che non potrebbero essere utilizzate per adottare misure restrittive applicabili alle persone che non hanno alcun legame con il regime militare di Myanmar. A suo parere, la sola circostanza di essere il figlio di suo padre non può fondare il legame necessario con tale regime conformemente agli artt. 60 CE e 301 CE. Inoltre, il congelamento dei suoi beni non costituirebbe una «misura urgente necessaria» ai sensi di tali articoli.

53      Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la scelta da parte di un’istituzione del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (v. sentenza della Corte 23 ottobre 2007, causa C‑440/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑9097, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

54      Occorre altresì rilevare che, sulla base dell’art. 60, n. 1, CE, il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’art. 301 CE, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati le misure urgenti necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali e i pagamenti. L’art. 301 CE prevede espressamente la possibilità di un’azione della Comunità diretta ad interrompere o a ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi.

55      Pertanto, come risulta dal tenore letterale degli artt. 60 CE e 301 CE, le misure urgenti necessarie decise sulla base di dette disposizioni devono essere adottate nei confronti di un paese terzo.

56      Si deve pertanto esaminare, anzitutto, se la misura consistente nel congelare i capitali e le risorse economiche del ricorrente sul fondamento del regolamento controverso costituisca una misura adottata nei confronti di un paese terzo.

57      In primo luogo, è giocoforza constatare che l’oggetto del regolamento controverso è quello di prorogare e d’intensificare le misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar. Infatti, dal sesto ‘considerando’ del regolamento controverso risulta che da più di un decennio prima dell’adozione del regolamento stesso il Consiglio e i membri della comunità internazionale hanno ripetutamente condannato le pratiche del regime militare di Myanmar, in particolare le restrizioni dei diritti fondamentali, e che, tenuto conto delle gravi e ripetute violazioni dei diritti umani in atto da molto tempo da parte di tale regime, le misure restrittive adottate dal Consiglio avevano lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e quindi di tutelare la morale pubblica.

58      Pertanto, il regolamento controverso, in generale, è diretto chiaramente contro un paese terzo, vale a dire contro l’Unione di Myanmar.

59      Al riguardo, va rilevato che la presente causa deve essere distinta dalla causa che ha dato luogo alla sentenza Kadi, punto 47 supra. Infatti, le misure restrittive previste dal regolamento che costituiva oggetto di quest’ultima causa, vale a dire il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), che sono rivolte direttamente contro Osama bin Laden, la rete Al-Qaida nonché le persone ad essi associate e, quindi, sono state adottate in assenza di qualsiasi legame con il regime dirigente di un paese terzo, non rientrano, in quanto tali, nell’ambito d’applicazione degli artt. 60 CE e 301 CE (sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 167).

60      In secondo luogo, si deve rilevare che, al fine di soddisfare i requisiti di cui agli artt. 60 CE e 301 CE, le misure restrittive che colpiscono concretamente il ricorrente, vale a dire il congelamento dei suoi capitali e delle sue risorse economiche, devono costituire misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo.

61      A tale proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la nozione di paese terzo, ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, può includere i dirigenti di un tale paese nonché le persone ed entità associate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate (sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 166). Per poter essere qualificato come associato ai dirigenti di un paese terzo, deve esistere un legame sufficiente tra la persona interessata ed il regime di cui trattasi.

62      Orbene, il ricorrente è incluso nell’elenco dell’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, contenente i nomi dei membri del governo di Myanmar e delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati. È altresì pacifico che il ricorrente non è un membro del governo di Myanmar. Egli è stato quindi incluso in detto elenco da parte del Consiglio in quanto persona associata a tale governo.

63      Di conseguenza, con riferimento alla giurisprudenza di cui al precedente punto 61, occorre esaminare se esista un legame sufficiente tra il ricorrente e i dirigenti di Myanmar.

64      Nella fattispecie, il nome del ricorrente figura sotto il titolo J dell’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, tra le persone che beneficiano delle politiche economiche del governo di Myanmar e le altre persone associate al regime di tale paese. Egli viene indicato come il figlio del sig. Tay Za, il cui nome figura del pari sotto tale titolo e che è descritto come l’amministratore delegato delle imprese Htoo Trading Co. e Htoo Construction Co.

65      Si deve rilevare che il Consiglio, nella motivazione del regolamento controverso, non presuppone che il ricorrente abbia un legame diretto con il governo di Myanmar. Esso sottolinea che il ricorrente è associato a tale regime in quanto sussiste un legame indiretto tra il ricorrente e detto regime. Dal regolamento controverso emerge che questo legame tra il ricorrente ed il regime di cui trattasi è nato dalla funzione del padre di amministratore delegato delle imprese Htoo Trading Co. e Htoo Construction Co., da cui si ritiene tragga profitto il ricorrente.

66      È giocoforza altresì constatare che il Consiglio ha considerato giustamente che i dirigenti importanti d’imprese del regime militare in Myanmar, quali il padre del ricorrente, vale a dire l’amministratore delegato delle imprese Htoo Trading Co. e Htoo Construction Co., potevano essere qualificati come persone associate a tale regime. Infatti, in Myanmar, le attività commerciali di dette imprese non possono prosperare a meno di beneficiare dei favori di detto regime. In quanto dirigenti di queste imprese, questi ultimi, per la loro funzione, traggono profitto dalle politiche economiche di detto paese. Pertanto, sussiste uno stretto legame tra i dirigenti di queste imprese ed il regime militare.

67      Per quanto riguarda i membri della famiglia di tali dirigenti, si presume che essi beneficino della funzione svolta da detti dirigenti cosicché si può concludere che anch’essi traggono profitto dalle politiche economiche del governo.

68      Tuttavia, la presunzione secondo cui anche i membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese di un paese terzo beneficino delle politiche economiche del governo di questo paese può essere confutata qualora un ricorrente riesca a dimostrare di non aver alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia.

69      Al riguardo, si deve rilevare che il ricorrente non ha dimostrato di essersi dissociato dal padre di modo che la posizione di quest’ultimo in quanto dirigente importante d’imprese non gli permettesse più di trarre profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar. È vero che il ricorrente ha affermato in udienza di aver vissuto con la madre a Singapore dall’età di tredici anni, di non aver mai lavorato per il padre e di non possedere alcuna azione nelle società di Myanmar. Tuttavia, egli non ha precisato l’origine dei capitali che gli hanno permesso di essere azionista di due società del padre stabilite a Singapore tra il 2005 e il 2007.

70      Peraltro, in forza dell’art. 301 CE, un’azione della Comunità può spingersi sino all’interruzione totale delle relazioni economiche con un paese terzo. Il Consiglio, pertanto, potrebbe adottare le misure urgenti necessarie riguardo ai movimenti di capitali e ai pagamenti per realizzare un’azione siffatta conformemente all’art. 60 CE. Un embargo commerciale generale nei confronti di un paese terzo concernerebbe tutte le persone di Myanmar e non soltanto quelle che traggono profitto dalle politiche economiche del regime militare di Myanmar a motivo della loro situazione personale in tale paese. Nel caso di specie, deve essere dichiarato a fortiori che le misure restrittive, sulla base di sanzioni mirate e selettive a carico di determinate categorie di persone ritenute dal Consiglio associate al regime di cui trattasi, tra cui i membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese del paese terzo interessato, rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 60 CE e 301 CE.

71      Un’interpretazione siffatta si concilia anche con le preoccupazioni di ordine umanitario inerenti agli embarghi commerciali generali. Infatti, la previsione di sanzioni mirate riguardanti le persone associate al regime di cui trattasi, invece di un embargo commerciale generale, potrebbe ridurre le sofferenze subite dalla popolazione civile del paese considerato.

72      Inoltre, va rilevato che l’inclusione dei membri della famiglia nelle categorie di persone soggette alle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar è giustificata da considerazioni di efficacia. Infatti, gli artt. 60 CE e 301 CE, prevedendo una competenza comunitaria ad imporre misure restrittive di natura economica allo scopo di porre in essere azioni decise nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, sono l’espressione di un obiettivo implicito e soggiacente, vale a dire quello di rendere possibile l’adozione di misure di tal genere mediante l’efficace utilizzo di uno strumento comunitario (sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 226). L’inclusione dei membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese evita l’elusione delle misure restrittive di cui trattasi mediante il trasferimento dei beni di tali dirigenti ai membri della loro famiglia.

73      Alla luce di quanto precede, occorre concludere che nella fattispecie sussiste un legame sufficiente ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE tra il ricorrente ed il regime militare in Myanmar. Si può ritenere, pertanto, che le misure restrittive che colpiscono concretamente il ricorrente siano state adottate nei confronti di un paese terzo.

74      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento del ricorrente in base al quale il congelamento dei suoi capitali e delle sue risorse economiche non costituisce una «misura urgente necessaria» ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza Minin/Commissione (punto 49 supra, punti 72‑74) riguardante le misure restrittive adottate nei confronti della Liberia e che colpiscono concretamente Charles Taylor e i suoi associati. A parere del ricorrente, l’imposizione di sanzioni finanziarie richiede che esse siano necessarie non solo alla luce della situazione generale in un paese, ma in esito ad un esame della situazione particolare della persona soggetta alle misure restrittive di cui trattasi.

75      Orbene, nella sentenza Minin/Commissione, punto 49 supra, il Tribunale non si è pronunciato sulla nozione di misure urgenti necessarie ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE. Esso ha solamente verificato se le sanzioni inflitte presentassero un legame sufficiente con il territorio del paese interessato o con il regime dirigente di quest’ultimo, esaminando se tali sanzioni che colpivano un associato di Charles Taylor, sebbene quest’ultimo fosse già stato rimosso dal potere presidenziale in Liberia al momento dell’adozione del regolamento in oggetto nella presente causa, mirassero effettivamente ad interrompere o a ridurre in tutto o in parte le relazioni economiche con un paese terzo.

76      In ogni caso, per quanto concerne la necessità e l’urgenza delle misure restrittive, va rilevato che il regolamento controverso è stato adottato dal Consiglio allo scopo di attuare la posizione comune 2007/750 e la posizione comune 2006/318.

77      Inoltre, secondo la giurisprudenza, è stato creato un collegamento tra le azioni della Comunità che comportano sanzioni economiche ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE e gli obiettivi del Trattato UE in materia di relazioni esterne, tra cui la politica estera e di sicurezza comune (sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 197). Infatti, gli artt. 60 CE e 301 CE sono disposizioni che prevedono espressamente che un’azione della Comunità possa risultare necessaria per realizzare uno degli obiettivi specificamente assegnati all’Unione dall’art. 2 UE, ossia l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune.

78      Quanto alla necessità delle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar che colpiscono concretamente il ricorrente, occorre pertanto esaminare se le misure restrittive previste dal regolamento controverso non vadano oltre l’attuazione della posizione comune 2006/318 e della posizione comune 2007/750.

79      Orbene, si deve constatare che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar e che colpiscono concretamente il ricorrente rientrano nell’ambito dell’attuazione di tali posizioni comuni.

80      Infatti, l’art. 11 del regolamento controverso attua l’art. 5 della posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2007/750, per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il nome del ricorrente figura nell’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, al quale si riferisce il suo art. 11 (v. punti 12, 14 e 15 supra). Tale riferimento corrisponde all’allegato II della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2009/351, e all’art. 5 della posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2007/750 (v. punti 6 e 7 supra).

81      Per quanto concerne l’urgenza delle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar che colpiscono concretamente il ricorrente, quest’ultimo non adduce alcun elemento atto a metterla in discussione.

82      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre pertanto concludere che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar che colpiscono concretamente il ricorrente possono essere considerate come misure urgenti necessarie ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE.

83      Di conseguenza, tale motivo deve essere respinto.

 Sul motivo relativo all’inosservanza dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

84      Il ricorrente sostiene che, nell’ipotesi di una misura di congelamento dei beni, il Consiglio deve fare riferimento nella sua decisione iniziale ad ogni elemento d’informazione e a qualunque documento, compresi quelli nuovi, che hanno condotto alla decisione, agli elementi di fatto e di diritto sui quali è basata la sua decisione, e ai motivi concreti e specifici per i quali il Consiglio ritiene che tale misura debba essere applicata alla parte interessata.

85      Inoltre, il Consiglio, nelle sue decisioni successive di mantenimento del congelamento dei beni, dovrebbe includere gli elementi che giustificano tale congelamento in relazione alla persona di cui trattasi ed i motivi specifici per i quali egli ritiene, in seguito al riesame, che il congelamento dei beni rimanga giustificato con riferimento a tale persona.

86      Peraltro, nel caso in cui la parte interessata non avesse avuto la possibilità di essere sentita prima dell’adozione della decisione iniziale di congelamento dei capitali, il rispetto dell’obbligo di motivazione sarebbe tanto più importante in quanto costituirebbe l’unica garanzia che consenta all’interessato di avvalersi utilmente dei ricorsi a sua disposizione per contestare la legittimità della decisione.

87      Infine, la motivazione dovrebbe essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto per lui pregiudizievole e la mancata motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice, poiché il ricorrente disporrebbe solo della replica per esporre i suoi argomenti avverso tale motivazione, il che pregiudicherebbe il diritto ad un processo equo ed il principio dell’uguaglianza delle parti dinanzi ai giudici dell’Unione.

88      Il ricorrente ritiene che il Consiglio, nella fattispecie, non abbia indicato nel regolamento controverso né i motivi per i quali il suo nome è stato inserito nell’allegato VI a detto regolamento né la ragione per cui egli è un membro del governo di Myanmar oppure una persona ad esso associata. Le informazioni identificative «figlio di Tay Za» non sarebbero di alcun aiuto. Esse rileverebbero solamente che il ricorrente viene identificato dal fatto di avere un padre di nome Tay Za. Inoltre, il Consiglio non avrebbe precisato la natura del vantaggio che egli o suo padre avrebbe tratto dalle politiche economiche di tale governo.

89      A parere del ricorrente, tenuto conto del contesto, sarebbe stato necessario che gli fossero comunicati motivi particolarmente chiari e imperativi, in quanto la misura di cui trattasi aveva carattere rigoroso e costituiva un pregiudizio grave ai suoi diritti fondamentali. Inoltre, nulla consentirebbe di desumere una colpa o un comportamento colposo da parte sua e nulla potrebbe giustificare la misura in esame per motivi legati alla sicurezza nazionale o al terrorismo. Per di più, il ricorrente sostiene di non aver avuto la possibilità di essere sentito prima dell’adozione della misura in oggetto da parte del Consiglio, di modo che la comunicazione della motivazione del Consiglio sarebbe stata l’unico mezzo per consentirgli di esercitare i suoi diritti di agire in sede giurisdizionale.

90      Il ricorrente fa valere che, quando è stato assoggettato per la prima volta alle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar, non gli è stata fornita alcuna motivazione. Del pari, riguardo alle misure successive, egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dei motivi per cui il Consiglio avrebbe ritenuto che il mantenimento dell’indicazione del suo nome nell’elenco delle persone di cui all’allegato VI al regolamento controverso rimanesse giustificato.

91      Il ricorrente osserva che egli ignorava tutta la procedura che ha condotto all’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone considerate nell’allegato VI al regolamento controverso e gli elementi di fatto sui quali si basava tale procedura.

92      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

93      Si deve ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale da tenere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso, e deve essere sufficiente a soddisfare i criteri rilevati dalla giurisprudenza.

94      L’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, quale previsto dall’art. 253 CE, ha lo scopo di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato, oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità e di permettere al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice. Poiché l’interessato non dispone di un diritto di audizione prima dell’adozione di una misura iniziale di congelamento dei capitali, si deve aggiungere che il rispetto dell’obbligo di motivazione è tanto più importante in quanto costituisce l’unica garanzia che consenta all’interessato, almeno dopo l’adozione di tale misura, di avvalersi utilmente dei ricorsi a sua disposizione per contestare la legittimità della detta misura (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665; in prosieguo: la «sentenza OMPI», punti 138-140 e la giurisprudenza ivi citata).

95      In base ad una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. Essa deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza OMPI, punto 94 supra, punto 141 e la giurisprudenza ivi citata).

96      Secondo tale giurisprudenza, a meno che non ostino ragioni imperative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali, il Consiglio è tenuto a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della misura e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla. La motivazione di una misura siffatta deve quindi indicare le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio considera applicabile all’interessato la normativa pertinente (v. sentenza OMPI, punto 94 supra, punti 143 e 148 nonché la giurisprudenza ivi citata).

97      Nella fattispecie il Consiglio, adottando il regolamento controverso, ha prorogato ed intensificato le misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar. In forza dell’art. 11, n. 1, di detto regolamento, sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo di Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, n. 2, di detto regolamento, è vietato mettere, direttamente o indirettamente, capitali o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio.

98      Alla luce di quanto precede, per rispettare l’obbligo di motivazione, il Consiglio era quindi tenuto ad esporre i motivi per i quali ritiene, in generale, che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar e, in particolare, quelle che colpiscono concretamente il ricorrente siano o restino giustificate.

99      Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar, il Consiglio, nel primo ‘considerando’ del regolamento controverso, ha esposto in generale le proprie preoccupazioni in merito all’assenza di progressi verso la democratizzazione e alla persistenza delle violazioni dei diritti umani in Myanmar in considerazione della situazione politica in tale paese che continuerebbe dal momento in cui esso ha istituito per la prima volta misure restrittive nei confronti di questo paese.

100    Nel secondo ‘considerando’ del regolamento controverso, il Consiglio ha ricordato che la posizione comune 2006/318 stabiliva pertanto che fossero mantenute le misure restrittive nei confronti del regime militare di Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democrazia. Esso ha anche aggiunto che le misure restrittive previste da tale posizione comune imponevano, segnatamente, il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a membri del governo di Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati.

101    Nel sesto ‘considerando’ del regolamento controverso, il Consiglio ha rilevato di condannare ripetutamente da più di un decennio le pratiche del regime militare di Myanmar. Esso ha aggiunto che le misure restrittive contenute nel regolamento controverso contribuivano a promuovere il rispetto dei diritti umani fondamentali ed erano volte quindi alla tutela della morale pubblica.

102    Pertanto, si deve considerare che il Consiglio ha esposto le ragioni per le quali esso aveva adottato e mantenuto misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar e ha sufficientemente motivato al riguardo il regolamento controverso.

103    Quanto, in secondo luogo, alle misure restrittive che colpiscono concretamente il ricorrente, va rilevato che il contesto nel quale tali misure s’inserivano era noto al ricorrente. Infatti, il regolamento controverso attua la posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2007/750. Il terzo e il quarto ‘considerando’ della posizione comune 2006/318 mettono chiaramente in luce il ragionamento del Consiglio consistente nell’adottare e nel mantenere misure restrittive che colpiscono concretamente le persone che traggono profitto dalle politiche del governo di Myanmar, nonché le loro famiglie, in considerazione della situazione politica in tale paese.

104    Al riguardo, occorre altresì ricordare che il ricorrente è stato colpito per la prima volta dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar dal regolamento n. 2297/2003, entrato in vigore nel dicembre 2003. A partire da questa data, il ricorrente è stato continuamente soggetto alle misure restrittive di cui trattasi. L’iter logico seguito dal Consiglio consistente nell’estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive in esame alle persone che traggono profitto dalle politiche del regime dirigente dell’Unione di Myanmar, nonché alle loro famiglie, era già esposto nel terzo ‘considerando’ della sua posizione comune 2003/297/PESC, attuata da detto regolamento.

105    Il regolamento controverso aveva quindi ad oggetto soltanto il mantenimento di dette misure restrittive che colpiscono concretamente il ricorrente. In mancanza di modifiche sostanziali degli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l’indicazione del nome del ricorrente tra quelli delle persone che traggono profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar e delle altre persone a lui associate, il Consiglio non era tenuto a ricordare esplicitamente le ragioni per le quali talune misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar colpiscono concretamente il ricorrente.

106    In ogni caso, si deve rilevare che il ricorrente non ignorava i motivi per cui siffatte misure restrittive lo colpiscono direttamente, in quanto egli, nel punto 37 del ricorso, rileva la possibile esistenza di un rischio di elusione del congelamento dei beni da parte del padre mediante un eventuale trasferimento dei capitali ad altri membri della sua famiglia.

107    Quanto all’argomento del ricorrente in base al quale il Consiglio non avrebbe precisato la natura del profitto che egli o il padre avrebbero tratto dalle politiche economiche del governo di Myanmar, va rilevato che il nome del padre del ricorrente, sig. Tay Za, è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, in qualità di amministratore delegato delle imprese Htoo Trading Co. e Htoo Construction Co. Pertanto, nel regolamento controverso, il Consiglio ha stabilito un legame tra il padre del ricorrente e la sua funzione di amministratore delegato. Per quanto riguarda tale legame, il Consiglio ha adeguatamente precisato la natura del profitto che il padre del ricorrente ha tratto dalle politiche economiche di detto governo. Infatti, questo profitto deriva dalla sua funzione di amministratore delegato.

108    Ne consegue che il Consiglio ha esposto i motivi per cui alcune misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar colpiscono concretamente il ricorrente e ha sufficientemente motivato al riguardo il regolamento controverso.

109    Per quanto concerne l’argomento del ricorrente in base al quale egli ignorava la procedura che aveva condotto all’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone di cui all’allegato VI al regolamento controverso, va rilevato che da tale regolamento risulta che il Consiglio ha agito conformemente alla procedura prevista dall’art. 301 CE.

110    Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Consiglio non ha violato l’obbligo di motivazione quale previsto all’art. 253 CE.

111    Tale motivo, pertanto, deve essere respinto.

 Sui motivi relativi ad una violazione di taluni diritti fondamentali e del principio di proporzionalità

112    Il ricorrente deduce una violazione del diritto di proprietà, una violazione del principio di proporzionalità, una violazione del diritto ad un equo processo ed una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

113    Il Tribunale ritiene opportuno esaminare i motivi relativi ad una violazione dei diritti processuali prima del motivo riguardante una violazione del diritto di proprietà e del motivo concernente una violazione del principio di proporzionalità.

 Sul motivo relativo ad una violazione del diritto ad un processo equo

–       Argomenti delle parti

114    Il ricorrente fa valere che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e idoneo a sfociare in un atto che arreca pregiudizio costituisce un principio fondamentale di diritto che va garantito anche se non v’è una normativa riguardante il procedimento. Tale principio richiederebbe che i destinatari di decisioni che pregiudicano in maniera sensibile i loro interessi siano messi in grado di esprimere utilmente il loro punto di vista.

115    A parere del ricorrente, una persona soggetta ad una sanzione deve essere informata in merito alle prove e agli elementi a carico invocati per giustificare la sanzione proposta o contemporaneamente alla decisione iniziale di congelamento dei beni o, appena possibile, dopo l’adozione di tale decisione. Inoltre, egli sostiene che a detta persona deve essere riconosciuta la possibilità effettiva di esprimere il suo punto di vista riguardo a tali prove ed elementi, comprese le informazioni specifiche che hanno giustificato la decisione di congelamento dei beni e di mantenimento di tale congelamento. Il ricorrente aggiunge che egli deve avere la possibilità di chiedere un riesame immediato della misura iniziale e che le decisioni successive devono essere precedute da un’altra audizione e da una notifica degli elementi di prova.

116    Il ricorrente ritiene che tali principi non siano stati rispettati nella fattispecie. Lo stesso vale per il divieto di entrare o di transitare nel territorio di uno Stato membro dell’Unione previsto dalla posizione comune 2006/318.

117    Nella replica, il ricorrente aggiunge che i soggetti contro cui siano promosse azioni penali devono essere avvertiti rapidamente e completamente della natura di un’accusa, dei fatti materiali sui quali quest’ultima si basa e degli atti di cui essi sono considerati responsabili, al fine di essere in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

118    A parere del ricorrente, i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati nel caso di specie. Egli aggiunge che il regolamento controverso non prevede alcuna procedura di comunicazione degli elementi che giustificano l’inclusione del nome degli interessati e non contiene alcuna precisa informazione fattuale che giustifichi la decisione di congelare i suoi beni e di mantenere tale misura.

119    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

120    Con tale motivo, il ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, una violazione del diritto a ricevere comunicazione degli elementi di diritto e di fatto che giustificano l’istituzione delle misure restrittive, da un lato, e del diritto di essere messo in grado di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi, dall’altro.

121    Al riguardo, si deve rilevare che la presente causa deve essere distinta dalla causa che ha dato luogo alla sentenza OMPI, punto 94 supra. Infatti, quest’ultima causa aveva ad oggetto misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo. Tali misure riguardavano direttamente e individualmente (sentenza OMPI, punto 94 supra, punto 98) persone iscritte negli elenchi allegati alle disposizioni controverse senza prevedere misure restrittive nei confronti di un paese terzo. Queste persone, pertanto, erano soggette alle misure restrittive di cui trattasi in quanto si supponeva che esse fossero coinvolte in quanto tali in attività terroristiche.

122    Per contro, nella causa in esame, talune persone ed entità sono state colpite concretamente dalle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di un paese terzo, vale a dire dell’Unione di Myanmar, in considerazione della situazione politica in tale paese. Dette misure restrittive riguardano quindi il regime militare di Myanmar. Il Consiglio, invece di istituire un embargo generale nei confronti di tale paese, ha previsto sanzioni mirate e selettive e ha individuato nel regolamento controverso le categorie di persone e di entità colpite concretamente da queste misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar. Nella fattispecie, pertanto, ciò che giustifica le misure restrittive di cui trattasi, adottate dal Consiglio, non è l’attività delle persone e delle entità interessate, bensì la loro appartenenza ad una determinata categoria generale di persone e di entità aventi una funzione o una posizione nello Stato destinatario di sanzioni. Il ricorrente rientra in questo regime sanzionatorio in quanto appartiene alla categoria dei membri delle famiglie dei dirigenti importanti di imprese in Myanmar.

123    Pertanto, nel caso di sanzioni adottate nei confronti di un paese terzo che colpiscono concretamente una persona, non si tratta di un procedimento promosso nei confronti di tale persona ai sensi della sentenza OMPI, punto 94 supra (punto 91). Il processo che conduce all’adozione di sanzioni nei confronti di uno Stato che colpiscono talune categorie dei suoi cittadini non costituisce, per queste categorie di persone, un procedimento nell’ambito del quale esse, in quanto individui, possono vedersi infliggere sanzioni ai sensi dello stesso punto della sentenza OMPI, punto 94 supra. Un regolamento contenente sanzioni nei confronti di un paese terzo che colpiscono determinate categorie dei suoi cittadini costituisce un atto legislativo generale anche se le persone interessate sono individuate con il loro nome. È vero che un regolamento siffatto reca a queste ultime, direttamente e individualmente, un pregiudizio e può essere da loro impugnato. Tuttavia, in un procedimento legislativo che conduce all’adozione di sanzioni nei confronti di un paese terzo che colpiscono determinate categorie dei suoi cittadini, i diritti della difesa non sono ad esse applicabili. Nell’ambito dell’adozione di un regolamento del genere, le persone non dispongono di diritti di partecipazione benché siano, in fin dei conti, individualmente interessate.

124    Una comunicazione specifica degli elementi di diritto e di fatto che giustificano le misure restrittive di cui trattasi non era comunque necessaria prima dell’adozione del regolamento controverso, tenuto conto del fatto che quest’ultimo ha ad oggetto il mantenimento delle misure restrittive che sono già state adottate. Al riguardo, va rilevato che il regolamento controverso attua le posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, le quali sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed espongono tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificano l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive in esame.

125    Infatti, il terzo e il quarto ‘considerando’ della posizione comune 2006/318 mettono chiaramente in luce il ragionamento del Consiglio consistente nell’adottare e nel mantenere misure restrittive che colpiscono concretamente le persone che traggono profitto dalle politiche del governo di Myanmar, nonché le loro famiglie, in considerazione della situazione politica in tale paese. A tale proposito, va altresì ricordato che il nome del ricorrente e quello di suo padre figurano nell’allegato II della posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2009/351, e che tali indicazioni corrispondono, per il loro contenuto, all’allegato VI del regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009 (v. punto 80 supra). Inoltre, occorre rilevare che l’iter logico seguito dal Consiglio e consistente nell’estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive in esame alle persone che traggono profitto dalle politiche del regime dirigente dell’Unione di Myanmar, nonché alle loro famiglie, è noto al ricorrente sin dal momento in cui egli è stato assoggettato per la prima volta alle misure previste nel regolamento n. 2297/2003, entrato in vigore nel dicembre 2003 (v. punti 24 e 25 supra). Infatti, il Consiglio ha esposto tale ragionamento nel terzo ‘considerando’ della sua posizione comune 2003/297, attuata da detto regolamento.

126    Si deve pertanto constatare che gli elementi di diritto e di fatto pertinenti nella fattispecie erano noti al ricorrente prima dell’adozione del citato regolamento da parte del Consiglio.

127    Riguardo all’argomento del ricorrente in base al quale era necessaria un’audizione prima dell’adozione del regolamento controverso, il ricorrente ha precisato in udienza che il Consiglio avrebbe dovuto invitarlo a comunicare il suo punto di vista precedentemente all’adozione di detto regolamento.

128    A tale proposito, è giocoforza constatare che nulla ostava a che il ricorrente potesse esprimere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio prima dell’adozione del regolamento controverso.

129    Infatti, i beni e le risorse economiche del ricorrente sono stati congelati per la prima volta in forza delle misure restrittive previste nel regolamento n. 2297/2003, entrato in vigore nel dicembre 2003. Questo congelamento è continuato fino all’adozione del regolamento controverso, che attua, segnatamente, la posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2007/750, nel cui allegato II in cui è menzionato il nome del ricorrente.

130    Le posizioni comuni alla base delle disposizioni comunitarie che attuano le misure restrittive di cui trattasi erano limitate nel tempo. In particolare, la posizione comune 2006/318, in forza del suo art. 10, secondo comma, è stata applicata per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 30 aprile 2006. Essa è stata regolarmente prorogata soltanto per periodi di un anno (v. punti 3 e 5 supra). Inoltre, in base all’art. 9 della posizione comune 2006/318, quest’ultima era costantemente riesaminata e prorogata o modificata a seconda delle esigenze. Alla luce delle considerazioni che giustificano le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar che colpiscono concretamente il ricorrente nelle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, delle quali egli era a conoscenza (v. punti 124 e 125 supra), e della situazione politica in Myanmar, il ricorrente non poteva aspettarsi che il proprio nome fosse cancellato dall’elenco di cui all’allegato II della posizione comune 2006/318 durante le proroghe e le modifiche periodiche di detta posizione comune. Egli doveva piuttosto partire dal principio secondo cui anche il suo nome sarebbe stato incluso nell’allegato II di detta posizione comune a seguito di tali proroghe e modifiche, come infatti è avvenuto.

131    Ciò considerato, il Consiglio avrebbe potuto tener conto efficacemente di un intervento esplicito del ricorrente, includendo il punto di vista di quest’ultimo nel suo riesame periodico del mantenimento dei nomi figuranti nell’allegato II della posizione comune 2006/318. Dato che il regolamento controverso attua in particolare la posizione comune 2006/318, quale modificata dalla posizione comune 2007/750, l’allegato VI al regolamento controverso, per quanto concerne il ricorrente, doveva corrispondere all’allegato II della posizione comune 2006/318 (v. punti 76-80 supra). Alla luce di quanto precede, il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto comunicare utilmente il suo punto di vista al Consiglio prima dell’adozione del regolamento controverso.

132    In ogni caso, va rilevato che l’eventuale assenza di un’audizione preventiva non influirebbe sulla legittimità dell’atto poiché un’audizione del genere non avrebbe potuto condurre ad un risultato differente (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 31, e 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4235, punti 80-82). Né le osservazioni del ricorrente nella lettera 15 maggio 2008 che egli ha inviato al Consiglio, né gli elementi di fatto e di diritto dedotti nell’ambito del presente ricorso contengono alcun sostanziale elemento di informazione aggiuntivo tale da comportare una valutazione differente da parte del Consiglio della situazione politica in Myanmar e della situazione particolare del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, non contesta né la presentazione della situazione politica in Myanmar effettuata nel regolamento controverso, né la funzione professionale del padre, né la relazione familiare con quest’ultimo, quali esposte nell’allegato VI a detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 353/2009. Egli non ha nemmeno dimostrato di essersi dissociato dal padre di modo che la posizione di quest’ultimo in quanto dirigente importante di imprese non gli avrebbe più conferito alcun vantaggio (v. punto 69 supra).

133    Inoltre, occorre tener conto del fatto che il Consiglio, nell’avviso dell’11 marzo 2008, benché quest’ultimo non fosse stato ancora pubblicato al momento dell’adozione del regolamento controverso, ha evocato la possibilità per le persone e le entità interessate di rivolgergli in qualsiasi momento una domanda di riesame della decisione con la quale i loro nomi sono stati aggiunti e mantenuti negli elenchi di cui trattasi, insieme ad eventuali documenti giustificativi. Nella fattispecie, con lettera del 15 maggio 2008 il ricorrente ha chiesto al Consiglio di mettere a sua disposizione gli elementi di fatto che giustificavano l’inserimento del suo nome nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento controverso e di cancellare il proprio nome da detto elenco. Il Consiglio ha risposto con lettera del 26 giugno 2008, spiegando il motivo del mantenimento del nome del ricorrente in questo elenco.

134    Infine, quanto all’argomento del ricorrente secondo cui i diritti della difesa non sono stati rispettati per quanto concerne il divieto di entrare o di transitare nel territorio di uno Stato membro dell’Unione previsto dalla posizione comune 2006/318, è sufficiente rilevare che misure siffatte non figurano nel regolamento controverso. Come risulta dall’art. 4, n. 1, di detta posizione comune, tali misure devono essere attuate dagli Stati membri e non dalla Comunità. Orbene, il Tribunale non è competente a statuire su una posizione comune adottata sul fondamento dell’art. 15 UE.

135    Tale motivo, pertanto, dev’essere respinto.

 Sul motivo relativo ad una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

–       Argomenti delle parti

136    Il ricorrente fa valere che il controllo giurisdizionale effettivo della legittimità di una misura di congelamento dei beni deve estendersi alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarla, così come alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione.

137    A parere del ricorrente, il regolamento controverso non prevede alcuna di queste tutele fondamentali. Non sussisterebbero disposizioni che prevedano l’accesso ad una giurisdizione. La possibilità di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale non costituirebbe una via di ricorso effettiva in tal senso. Orbene, il ricorrente ritiene necessari un controllo ed un esame nel merito dei motivi che hanno giustificato la sua inclusione nell’elenco. Il Tribunale dovrebbe essere in grado di verificare, ad esempio, il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti, nonché la mancanza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di uno sviamento di potere.

138    Il ricorrente aggiunge che tale assenza di tutela giurisdizionale effettiva è aggravata, inoltre, dalle difficoltà incontrate nei propri tentativi volti a contestare il divieto di entrare e di transitare nel territorio degli Stati membri dell’Unione previsto dalla posizione comune 2006/318.

139    Il ricorrente afferma di trovarsi nell’impossibilità di difendere in condizioni soddisfacenti i propri diritti riguardo agli elementi di prova a suo carico dinanzi ai giudici dell’Unione. Il Tribunale, di conseguenza, non sarebbe in grado di controllare la legittimità del regolamento controverso per quanto lo concerne. A suo parere, detto regolamento non prevede alcun procedimento che gli consenta di far valere i propri argomenti in merito agli elementi di prova a suo carico.

140    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

141    Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze Kadi, punto 47 supra, punto 335, e OMPI, punto 94 supra, punto 110 e la giurisprudenza ivi citata).

142    Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la garanzia relativa al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale è assicurata dal diritto, di cui godono gli interessati, di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione di congelamento dei loro capitali (v., in tal senso, sentenza OMPI, punto 94 supra, punto 152 e la giurisprudenza ivi citata).

143    A tale proposito, va rilevato che il Consiglio non deve evocare espressamente nel regolamento controverso tale possibilità di ricorso. Dato che il ricorso di annullamento fa parte del sistema generale dei ricorsi previsti nel Trattato CE, è pacifico che anche il ricorrente ha accesso al giudice alle condizioni previste in tale disposizione. In ogni caso, occorre constatare che il Consiglio, nell’avviso dell’11 marzo 2008, ha attirato espressamente l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di impugnare la sua decisione dinanzi al Tribunale.

144    Riguardo alla portata del controllo effettuato dal Tribunale, occorre ammettere che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare misure di sanzioni economiche sul fondamento degli artt. 60 CE e 301 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune. Poiché il giudice, in particolare, non può sostituire la sua valutazione delle prove, dei fatti e delle circostanze che giustificano l’adozione di tali misure a quella del Consiglio, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità di decisioni di congelamento dei capitali dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle regole del procedimento e della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v. sentenza OMPI, punto 94 supra, punto 159 e la giurisprudenza ivi citata).

145    L’efficacia di un controllo siffatto comporta che l’istituzione di cui trattasi sia tenuta a rispettare l’obbligo di motivazione (v. punto 95 supra). Orbene, come risulta dall’esame del motivo relativo all’obbligo di motivazione, il Consiglio, nella specie, ha adeguatamente motivato l’istituzione delle misure restrittive in esame (v. punti 93-111 supra).

146    Riguardo, infine, all’argomento del ricorrente secondo cui l’assenza di tutela giurisdizionale effettiva è aggravata dalle difficoltà incontrate nei propri tentativi volti a contestare il divieto di entrare e di transitare nel territorio degli Stati membri dell’Unione previsto dalla posizione comune 2006/318, occorre ricordare che il Tribunale non è competente a statuire su un simile divieto, anche supponendolo attuato dagli Stati membri, circostanza che non è stata dimostrata dal ricorrente nel caso di specie (v. punto 134 supra).

147    Ne consegue che tale motivo deve essere respinto.

 Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

148    Alla luce del collegamento tra gli argomenti del ricorrente a sostegno dei motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione del diritto di proprietà e ad una violazione del principio di proporzionalità, risulta adeguato esaminare congiuntamente entrambi i motivi.

–       Argomenti delle parti

149    Il ricorrente fa valere che l’indicazione del suo nome nel regolamento controverso costituisce un pregiudizio sproporzionato al suo diritto di proprietà.

150    Secondo il ricorrente, il congelamento dei beni di una persona a tempo indeterminato costituisce una «profonda ingerenza nel diritto al pacifico godimento della proprietà». Tale restrizione non sarebbe giustificata nella fattispecie dato che egli non sarebbe legato al regime dirigente ed il padre non avrebbe tentato di eludere il congelamento dei propri beni trasferendo capitali ad altri membri della sua famiglia.

151    Il ricorrente sostiene che tale pregiudizio è anche sproporzionato, poiché le conseguenze del congelamento dei suoi beni sono «estensive» e «gravi». A suo parere, il regolamento controverso prevede un congelamento di tutti i suoi capitali e di tutti i capitali e le risorse economiche messi a sua disposizione.

152    Gli effetti del regolamento controverso sarebbero ancora maggiori congiuntamente al divieto di entrare o di viaggiare nel territorio di qualunque Stato membro previsto dalla posizione comune 2006/318.

153    Nella replica, il ricorrente sostiene che, per valutare la proporzionalità delle misure restrittive di cui trattasi, si devono considerare i procedimenti applicabili da un punto di vista generale. Nonostante l’esistenza di un meccanismo di riesame periodico delle misure restrittive in esame e malgrado una disposizione che consenta lo svincolo di capitali per soddisfare i bisogni fondamentali, la misura in oggetto costituirebbe una restrizione ingiustificata al diritto di proprietà.

154    Per quanto concerne il riesame periodico della sua situazione, il ricorrente sostiene che quest’ultimo non può mai condurre all’abolizione delle misure restrittive a lui applicabili, dato che egli non può cambiare il fatto di essere «figlio di suo padre».

155    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

156    Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di proprietà, sancito, segnatamente, dagli artt. 6, n. 2, UE nonché dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, e ribadito dall’art. 17, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fa parte dei principi generali del diritto. Tale principio, tuttavia, non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che esse rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto garantito (v. sentenza Kadi, punto 47 supra, punti 355 e 356 nonché la giurisprudenza ivi citata).

157    Va rilevato che, benché non debba ritenersi che la misura del congelamento dei beni del ricorrente, la quale costituisce una misura conservativa, privi quest’ultimo della sua proprietà, tale misura comporta una restrizione all’esercizio del suo diritto di proprietà. Questa restrizione dev’essere ritenuta considerevole, data la portata generale della misura di congelamento e tenuto conto del fatto che quest’ultima, in forza del regolamento n. 2297/2003, è applicabile dal dicembre 2003 (v. punto 24 supra).

158    Si pone, pertanto, la questione della possibile giustificazione di tale restrizione all’esercizio del diritto di proprietà del ricorrente.

159    In proposito, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Deve quindi verificarsi se sia stato mantenuto l’equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e l’interesse dell’individuo o degli individui coinvolti. Così facendo si deve riconoscere al legislatore un ampio margine discrezionale sia nello scegliere le modalità d’attuazione, sia nel decidere se le loro conseguenze siano legittimate, nell’interesse generale, dalla volontà di perseguire l’obiettivo della legislazione di cui trattasi [sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 360; v. Corte eur. D. U., sentenza J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito del 30 agosto 2007, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, § 55 e 75].

160    Va rilevato, inoltre, che l’importanza degli obiettivi perseguiti da una normativa che prevede sanzioni può essere tale da giustificare conseguenze negative, anche di un certo peso, per talune persone interessate, comprese quelle che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure di cui trattasi, ma che sono pregiudicate, segnatamente, nei loro diritti di proprietà (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus, Racc. pag. I‑3953, punti 22 e 23, e sentenza del Tribunale 12 luglio 2006, causa T‑49/04, Hassan/Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 99 e 100; v., altresì, Corte eur. D. U., sentenza Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda del 30 giugno 2005, Recueil des arrêts et décisions, 2005-VI, § 166 e 167).

161    Orbene, nella fattispecie, dal sesto ‘considerando’ del regolamento controverso emerge che il suo obiettivo, considerate le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani da parte del regime militare di Myanmar in atto da molto tempo, è quello di contribuire, tramite la proroga ed il rafforzamento delle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar, alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali e di prevedere, di conseguenza, la tutela della morale.

162    Il Consiglio ha ritenuto giustamente che l’obiettivo d’interesse generale perseguito dal regolamento controverso fosse fondamentale per la comunità internazionale. Come sottolineato dal Consiglio nel controricorso, occorre rilevare che da molti anni l’Unione europea, gli Stati terzi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative hanno cercato di esercitare pressioni in vari modi sul regime militare di Myanmar e sulle persone ad esso associate, al fine di migliorare la situazione politica in tale paese.

163    Al cospetto dell’importanza di un siffatto obiettivo di interesse generale, il congelamento di tutti i capitali e risorse economiche dei membri del governo di Myanmar e delle persone ad essi associate non può essere considerato di per sé né inadeguato né sproporzionato (v., in tal senso, sentenza Bosphorus, punto 160 supra, punto 26, e Corte eur. D. U., sentenza Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, punto 160 supra, § 167).

164    Va altresì rilevato che nel regolamento controverso è stato mantenuto l’equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e quelle riguardanti l’interesse del ricorrente.

165    Infatti, in forza dell’art. 13, n. 1, del regolamento controverso, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o l’utilizzo di capitali o di risorse economiche congelati. Tale esenzione riguarda i capitali o le risorse economiche necessari per soddisfare i bisogni fondamentali, diretti al pagamento di onorari e al rimborso di spese corrispondenti a servizi giuridici, al pagamento di commissioni o di spese relative alla custodia o alla gestione corrente di capitali o di risorse economiche congelati o necessari per coprire spese straordinarie.

166    Inoltre, va rilevato che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar in forza dell’art. 9 della posizione comune 2006/318 sono costantemente riesaminate dal Consiglio. Un riesame siffatto include altresì il mantenimento delle persone i cui nomi sono indicati negli elenchi di cui all’allegato II di tale posizione comune. Infatti, nell’avviso dell’11 marzo 2008 il Consiglio ha sottolineato che le persone e le entità interessate potevano inviargli in qualsiasi momento una domanda di riesame della decisione con la quale il loro nome è stato aggiunto e mantenuto in tali elenchi.

167    Quanto all’argomento del ricorrente in base al quale un tale riesame individuale non può condurre all’abolizione delle misure restrittive a lui applicabili, poiché egli non può cambiare il fatto di essere «figlio di suo padre», occorre considerare che un riesame non deve comportare necessariamente l’abolizione delle misure restrittive dopo una qualunque domanda al riguardo. Questo riesame individuale intende essenzialmente evitare il coinvolgimento di una persona non appartenente alle categorie di persone colpite dalle misure restrittive, ad esempio non essendo un dirigente importante d’imprese o un membro della sua famiglia. Esso è necessario anche per valutare se i membri della famiglia di un dirigente importante di imprese si siano dissociati da quest’ultimo. Tale riesame non può mettere in discussione, in generale, le misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo. Ne consegue che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il fatto che egli sia il figlio di un dirigente importante di imprese non comporta il mantenimento automatico del suo nome in tale elenco a seguito di un riesame individuale da parte del Consiglio della decisione con la quale il suo nome è stato aggiunto o mantenuto nell’elenco delle persone alle quali si applica il congelamento dei beni, poiché egli può sempre dimostrare di essersi dissociato dal padre e di non trarre alcun profitto dalle politiche economiche del paese terzo.

168    Quanto alle restrizioni riguardanti il ricorrente, relative all’ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri, previste all’art. 4 della posizione comune 2006/318, occorre ricordare che il Tribunale non è competente a statuire su una misura del genere, anche supponendola attuata dagli Stati membri, circostanza che non è stata dimostrata dal ricorrente nella fattispecie (v. punto 134 supra).

169    Infine, secondo la giurisprudenza, le procedure applicabili devono fornire alla persona interessata un’occasione adeguata di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti. Inoltre, per garantire il rispetto di tale condizione, che rappresenta un requisito intrinseco dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, è necessario considerare le procedure applicabili da un punto di vista generale (sentenza Kadi, punto 47 supra, punto 368; v. altresì Corte eur. D.U., sentenza Bäck c. Finlandia del 20 luglio 2004, Recueil des arrêts et décisions, 2004-VII, § 56 e la giurisprudenza ivi citata).

170    Orbene, nella fattispecie, l’esame delle procedure applicabili non ha permesso di concludere che il ricorrente non abbia avuto alcuna occasione adeguata di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti (v. supra, punti 120-135 e 141-147).

171    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve quindi concludere che le misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar che colpiscono concretamente il ricorrente costituiscono restrizioni giustificate che rispettano il principio di proporzionalità.

172    Pertanto, i motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione del diritto di proprietà e ad una violazione del principio di proporzionalità non possono essere accolti.

 Sui motivi riguardanti una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni e una violazione del principio di certezza del diritto

 Argomenti delle parti

173    Nella replica, il ricorrente sostiene che le spiegazioni fornite dal Consiglio nel controricorso ed inerenti al motivo per cui il suo nome è stato inserito nell’allegato VI del regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009, equivalgono ad una sanzione penale nei suoi confronti.

174    A parere del ricorrente, non è stata formulata a suo carico alcuna accusa. Del pari, non sarebbero state dedotte prove di un suo comportamento illecito o che dimostrassero che egli traeva profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar.

175    Il ricorrente fa valere che il Consiglio applica in maniera incoerente la presunzione secondo cui egli ha tratto profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar a causa della sua relazione con il padre, non congelando i beni detenuti dai figli dei dirigenti importanti di imprese se questi sono minori. Infatti, i beni del ricorrente sarebbero stati congelati per la prima volta quando aveva sedici anni.

176    Secondo il ricorrente, congelando a tempo indeterminato i beni dei membri della famiglia dei dirigenti importanti di imprese, il Consiglio ha quindi violato i principi di presunzione d’innocenza e di certezza del diritto.

177    Inoltre, il ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato il principio secondo cui le sanzioni penali devono essere specificamente connesse alla persona interessata. Una persona potrebbe essere penalizzata solo per gli atti che le vengono personalmente imputati e non potrebbe essere punita se non ha commesso alcun atto illecito.

178    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ribatte che il ricorrente solleva nella replica nuovi motivi, i quali, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, sono irricevibili. Inoltre, esso contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

179    Nella replica, il ricorrente deduce una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni, in particolare del principio di presunzione d’innocenza, ed una violazione del principio di certezza del diritto.

180    Per quanto riguarda anzitutto il motivo relativo ad una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni, si deve ricordare che, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

181    Orbene, il ragionamento del Consiglio risulta in forma chiara e inequivocabile dal regolamento controverso e consentiva al ricorrente di conoscere le giustificazioni delle misure adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar (v. supra, punti 93‑111). È giocoforza constatare che, secondo tale iter logico, la misura consistente nell’includere il ricorrente nell’elenco dell’allegato di cui trattasi non costituiva una sanzione penale. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il Consiglio non ha completato questa motivazione, nel controricorso, producendo elementi di diritto o di fatto relativi alla qualifica della decisione d’includere il nome del ricorrente nell’elenco di persone colpite concretamente da dette misure.

182    Il motivo relativo ad una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni, in particolare del principio di presunzione d’innocenza, costituisce, pertanto, un motivo nuovo che deve essere dichiarato irricevibile.

183    In ogni caso, va rilevato che le misure restrittive di cui trattasi non hanno natura penale. Infatti, poiché i beni degli interessati non sono stati confiscati come prodotti di un crimine, ma congelati a titolo conservativo, tali misure non costituiscono una sanzione penale e non implicano, peraltro, alcuna accusa di questo tipo (sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑47/03, Sison/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 101).

184    Quanto all’argomento del ricorrente in base al quale nessuna prova di un comportamento illecito è stata dedotta per quanto lo concerne, va rilevato che gli artt. 60 CE e 301 CE non richiedono che il ricorrente abbia tenuto siffatti comportamenti affinché gli vengano applicate misure restrittive.

185    Infine, riguardo all’argomento del ricorrente secondo cui non è stata dedotta alcuna prova che dimostrasse che egli traeva profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar, si deve ricordare che, se talune misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar colpiscono concretamente il ricorrente, ciò risulta dalla presunzione in base alla quale anche i membri delle famiglie dei dirigenti importanti di imprese di un paese terzo traggono profitto dalle politiche economiche del governo di tale paese, presunzione che può essere confutata se un ricorrente riesce a dimostrare di non avere alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia, cosicché egli non trae alcun profitto da tali politiche economiche. Pertanto, non spetta al Consiglio fornire la prova che il ricorrente tragga profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar.

186    Quanto, poi, al motivo relativo ad una violazione del principio di certezza del diritto, il ricorrente contesta al Consiglio la durata indeterminata del congelamento dei suoi beni.

187    È giocoforza constatare che tale motivo non costituisce un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, ma un ampliamento dei motivi precedentemente dedotti, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e dev’essere considerato ricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/Commissione, Racc. pag. II‑1333, punto 435 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, questo è stato invocato nell’ambito dei motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione del diritto di proprietà e ad una violazione del principio di proporzionalità (v. supra, punti 149‑151). L’argomento del ricorrente riguardante la durata indeterminata del congelamento dei suoi beni è stato respinto nell’ambito dell’esame di questi motivi (v. punto 167 supra). Nella fattispecie, occorre aggiungere che le posizioni comuni adottate dal Consiglio al fine di istituire e di mantenere le misure restrittive di cui trattasi sono limitate nel tempo (v. supra, punti 3 e 5).

188    Infine, il ricorrente afferma che il Consiglio applica in maniera incoerente la presunzione secondo cui egli ha tratto profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar a causa della sua relazione con il padre, non congelando i beni detenuti dai figli dei dirigenti importanti di imprese se questi sono minori. Infatti, i beni del ricorrente sarebbero stati congelati per la prima volta quando aveva sedici anni. Al riguardo, è sufficiente constatare che una limitazione delle sanzioni tale da non includere i minori nella categoria delle persone colpite concretamente dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar non potrebbe comportare l’illegittimità dell’inclusione del nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato VI al regolamento controverso, quale modificato dal regolamento n. 353/2009. Va rilevato inoltre che il Consiglio, nel sesto ‘considerando’ della sua posizione comune 2005/340/PESC e nel sesto ‘considerando’ della sua posizione comune 2006/318, ha spiegato la propria politica secondo cui ai figli di età inferiore ai 18 anni non dovrebbero essere applicate le misure restrittive di cui trattasi.

189    Ne consegue che i motivi relativi, rispettivamente, ad una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni e ad una violazione del principio di certezza del diritto devono essere respinti.

190    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre, pertanto, respingere in toto il ricorso.

 Sulle spese

191    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4 di detto articolo, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese.

192    Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Pye Phyo Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 2010.

Firme




















Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulle conseguenze processuali della modifica dell’allegato VI al regolamento controverso da parte del regolamento n. 353/2009

2.  Nel merito

Sul motivo relativo alla mancanza di un fondamento giuridico del regolamento controverso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo relativo all’inosservanza dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sui motivi relativi ad una violazione di taluni diritti fondamentali e del principio di proporzionalità

Sul motivo relativo ad una violazione del diritto ad un processo equo

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul motivo relativo ad una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sui motivi riguardanti una violazione dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni e una violazione del principio di certezza del diritto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l'inglese.