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Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 – Central Bank of Iran / Consiglio

(Causa T-563/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto alla tutela della buona reputazione – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui essa ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    La Central Bank of Iran è condannata alle spese.

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1 GU C 55 del 23.2.2013.