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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 14 novembre 2016 – Grupo Norte Facility S.A. / Angel Manuel Moreira Gómez

(Causa C-574/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Grupo Norte Facility S.A.

Altra parte: Angel Manuel Moreira Gómez

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini del principio di equivalenza tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, debbano considerarsi situazioni «comparabili» l’estinzione del contratto di lavoro per «circostanze oggettive», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori e la cessazione del contratto di lavoro derivante da «cause oggettive» ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori e quindi se la differenza tra le prestazioni indennitarie previste per l’uno e per l’altro caso costituisca una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato vietata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio 1 , del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato.

In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l’istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la disparità di trattamento costituita dalla previsione di un’indennità minore per l’estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato.

Al fine di garantire l’effetto utile della citata direttiva 1999/70/CE, qualora si stabilisca che non sussistono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 1, se debba ritenersi che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, operata dalla summenzionata normativa spagnola in relazione all’indennità dovuta per l’estinzione del contratto di lavoro, costituisca una forma di discriminazione fra quelle vietate dall’articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], risultando contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell’Unione.

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1 GU 1999, L 175, pag. 43.